diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1982 relativa al coordinamento delle attività degli Stati membri e delle istituzioni della Comunità allo scopo di studiare la necessità e curare la preparazione di proposte per un sistema comunitario interistituzionale d'informazione (82/869/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che con l'integrazione dell'elaborazione dei dati, del trattamento dei testi e della tecnica delle telecomunicazioni si delineano nuove tecniche dell'informazione che potrebbero contribuire a migliorare l'esecuzione delle attività comunitarie, in particolare lo scambio sempre crescente di informazioni tra istituzioni della Comunità e amministrazioni degli Stati membri;

considerando che un'introduzione non armonizzata di nuove tecniche dell'informazione nelle istituzioni della Comunità e nelle amministrazioni degli Stati membri rischia di creare nuovi ostacoli allo scambio delle informazioni;

considerando che la chiara definizione delle possibilità di applicazione e delle esigenze degli utenti delle istituzioni comunitarie e delle amministrazioni degli Stati membri avrebbe effetti positivi sulla definizione di regolamentazioni tecniche per sistemi di informazione che prescindano dall'origine delle attrezzature, nonché sul potenziamento delle reti pubbliche di telecomunicazioni e sul loro impiego per sistemi di informatica; che di conseguenza se ne possono presumere stimoli innovatori per l'industria;

considerando che è pertanto opportuno organizzare una concertazione per accettare quali siano le esigenze delle istituzioni comunitarie e delle competenti amministrazioni nazionali in materia di impiego di nuove tecniche dell'informazione e per stabilire intese comuni ai fini di uno scambio di informazioni che, prescindendo dall'origine delle attrezzature, tenga conto della standardizzazione internazionale;

considerando che, poiché il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici richiesti per l'adozione della presente decisione, è necessario far ricorso all'articolo 235,

DECIDE:

Art. 1

Gli Stati membri coordinano con la Commissione le loro attività per:

1. individuare e valutare le esigenze,

2. preparare eventualmente proposte per un programma di ideazione e di realizzazione,

3.

stabilire intese comuni ai fini di uno scambio di informazioni che, prescindendo dall'origine delle attrezzature, tenga conto della standardizzazione internazionale,

per la realizzazione di un sistema comunitario interistituzionale di servizi integrati di informazione (INSIS) che consentirà di utilizzare le nuove tecnologie elettroniche negli scambi d'informazioni tra le amministrazioni delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri. Le altre istituzioni e gli altri organi della Comunità sono invitati a partecipare a tale coordinamento che è effettuato, su iniziativa della Commissione, in seno ad un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni e organi della Comunità, il cui mandato figura nell'allegato.

Art. 2

Al termine dei lavori di cui all'articolo 1, la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo e presenta, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della decisione, le proposte ritenute idonee.

Art. 3

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN