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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 gennaio 1983 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di codeina e dei rispettivi sali, originari della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Iugoslavia (83/9/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato consultivo istituito dal regolamento succitato,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia depositata dai due principali produttori tedeschi che allora detenevano una notevole aliquota dell'intera produzione comunitaria di codeina e dei suoi sali; che la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping in ordine ai prodotti analoghi originari della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Iugoslavia, nonché di un conseguente pregiudizio materiale;

considerando che, essendo i suddetti elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura, la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 l'apertura di una procedura relativa all'importazione di detti prodotti originari dei paesi succitati ed ha avviato un'indagine a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti;

considerando che la Commissione ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere nota la loro posizione per iscritto nonché di esprimere il loro parere verbalmente; che tutti gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati si sono avvalsi di questa possibilità;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio, la Commissione ha chiesto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie; che essa ha inoltre preso in considerazione il fatto che, essendo il commercio della codeina e dei suoi sali subordinato ad un controllo internazionale disciplinato dalla «Single Convention» del 1961, a norma della quale gli altri Stati membri impongono determinate restrizioni all'importazione, la Repubblica federale di Germania è l'unico mercato comunitario di rilievo nel quale si possano importare liberamente i prodotti in questione;

considerando che la Commissione ha svolto indagini presso la sede dell'unico produttore iugoslavo, Alkaloid di Skopje, e presso la sede dei due ricorrenti, E. Merck di Darmstadt e Boehringer di Ingelheim;

considerando che, ai fini della determinazione del dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia non sono paesi ad economia di mercato;

considerando pertanto che la Commissione ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato; che a questo proposito il ricorrente ha suggerito di fissare il prezzo interno in Iugoslavia; che l'esportatore ungherese ha contestato la scelta di detto prezzo in quanto base per la determinazione del valore normale, asserendo che la tutela del mercato iugoslavo è tale da gonfiare artificialmente i prezzi interni; che, quale alternativa, l'esportatore ungherese ha proposto di calcolare il valore normale sulla base del prezzo all'esportazione in Germania praticato da un altro paese terzo ad economia di mercato; che la Commissione ha ritenuto ingiustificato l'onere amministrativo supplementare che dovrebbe sostenere svolgendo indagini in un altro paese ad economia di mercato, a meno che non si possa dimostrare che sia palesemente più opportuno e ragionevole ricorrere al valore normale di un altro paese terzo anziché basarsi sui prezzi o sui costi vigenti in Iugoslavia; che, poiché praticamente tutti i paesi produttori di codeina proteggono il mercato interno, la Commissione ha giudicato inopportuno scegliere il prezzo all'esportazione di un paese terzo per l'inevitabile rischio che sia oggetto di dumping e perché non è giustificato operare una discriminazione tra la Iugoslavia e gli altri tre paesi interessati basando il valore normale, in un caso, su prezzi interni mantenuti alti in modo presumibilmente artificiale e, nell'altro caso, su un prezzo all'esportazione più basso e pertanto di dumping; che di conseguenza, in mancanza di ulteriori obiezioni nei confronti del prezzo iugoslavo, la Commissione ha determinato in via preliminare il valore normale sulla base del prezzo interno praticato in Iugoslavia dal 1o gennaio 1980 al 31 marzo 1981;

considerando che per l'esportatore ceco Chemapol, per l'esportatore ungherese Medimpex, per l'esportatore polacco Ciech e per l'esportatore iugoslavo Alkaloid, i prezzi all'esportazione son stati stabiliti sulla base dei dati forniti dalle imprese medesime; che nel caso della Alkaloid, l'informazione è stata verificata in loco mentre per quanto riguarda le altre società esportatrici, i prezzi cif sono stati controllati in riferimento alle statistiche ufficiali tedesche sulle importazioni;

considerando che il valore normale è stato paragonato ai prezzi all'esportazione delle quattro società esportatrici; che tali raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica per le vendite realizzate dal 1o gennaio 1980 al 31 marzo 1981; che l'indagine preliminare ha rivelato margini di dumping del 93,6 % per la Alkaloid, del 94,3 % per la Chemapol, del 99,8 % per la Medimpex e dell'87,5 % per la Ciech;

considerando che, in ordine al pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping, dai documenti di prova reperiti dalla Commissione nel corso dell'indagine preliminare è risultato che le importazioni dalla Polonia nella Repubblica federale di Germania sono aumentate da 500 kg nel 1978 a 2 645 kg nel 1980; che nello stesso periodo le importazioni dalla Cecoslovacchia sono passate da 400 a 620 kg e quelle dall'Ungheria da 0 a 200 kg dopo aver raggiunto una punta di 650 kg nel 1979; che le importazioni dalla Iugoslavia sono aumentate da 275 kg nel 1978 a 3 164 kg nel 1979 e sono calate poi a 450 kg nel 1980;

considerando che nel 1980 le esportazioni polacche detenevano sul mercato tedesco un'aliquota dell'11,6 %, cifra che per le esportazioni cecoslovacche era del 2,7 %; che l'aliquota di mercato delle esportazioni ungheresi è scesa dal 3,2 % nel 1979 allo 0,9 % nel 1980 e che durante lo stesso periodo l'aliquota di mercato delle esportazioni iugoslave è diminuita dal 15,4 % al 2 %;

considerando che i prezzi delle importazioni in dumping erano notevolmente inferiori a quelli praticati dai due produttori tedeschi ricorrenti; che nel 1980 i prezzi medi all'importazione dalla Polonia erano inferiori di oltre il 41 % ai prezzi di vendita dei due produttori tedeschi; che per gli altri esportatori interessati le cifre corrispondenti erano pari al 32 % per la Cecoslovacchia, al 43 % per l'Ungheria e al 34 % per la Iugoslavia;

considerando che il conseguente impatto di tali prezzi sull'industria tedesca ha causato una drastica riduzione dell'aliquota di mercato detenuta dai ricorrenti, dal 23 % nel 1978 al 6,3 % nel 1980 e un calo nel volume delle vendite del 90 % nonché un prolungamento del periodo medio di magazzinaggio presso la sede dei ricorrenti che è passato da circa 150 a 960 giorni tra il 1978 ed il 1980; che ambedue i ricorrenti, data la flessione dei prezzi, hanno subito gravi perdite nel 1979 e nel 1980 e sono stati costretti a cessare la produzione ed a ridurre del 50 % circa i loro effettivi;

considerando che la Commissione ha esaminato altresì l'eventualità che il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali il volume ed i prezzi delle importazioni da altri paesi, che, singolarmente o combinati, possono incidere negativamente sull'industria ricorrente; che le importazioni nella Repubblica federale di Germania dagli altri Stati membri sono parimenti aumentate da 6 946,5 a 10 572 kg tra il 1978 ed il 1980; che l'aliquota di mercato detenuta nello stesso periodo dalle suddette importazioni è passata dal 35,7 % al 46,4 %; che nel 1980 il prezzo medio di dette importazioni era inferiore di oltre il 39 % ai prezzi di vendita medi praticati sul mercato interno dalle due ditte tedesche;

considerando inoltre che i prezzi all'importazione nel 1977 dei prodotti interessati originari dei paesi oggetto dell'indagine erano ampiamente superiori al prezzo paragonabile dei prodotti originari di altri Stati membri; che nel 1978, mentre rimaneva in generale inalterata la differenza tra i livelli di prezzo delle varie importazioni, il calo netto dei prezzi delle importazioni di qualsiasi provenienza coincideva con un aumento dell'aliquota di mercato detenuta dalle importazioni originarie degli Stati membri, che passava dal 31,9 % al 35,7 %;

considerando che alla luce di quanto precede sembra evidente che la principale causa di pregiudizio risieda nelle importazioni dagli altri Stati membri e che è difficile stabilire se le importazioni dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Iugoslavia, considerate isolatamente, abbiano causato un pregiudizio materiale al settore economico comunitario interessato;

considerando inoltre che l'interesse della Comunità non esige un intervento della medesima nei confronti delle importazioni in dumping fintantoché altri Stati membri, pur mantenendo restrizioni all'importazione, continueranno ad esportare codeina a basso prezzo nella Repubblica federale di Germania; che, se limitate, le importazioni dai quattro paesi interessati sarebbero probabilmente sostituite da importazioni a basso prezzo provenienti dagli altri Stati membri, com'è avenuto tra il 1979 ed il 1980 quando un incremento del 7,3 % nelle importazioni di origine comunitaria ha coinciso con un calo dell'8,9 % nelle importazioni dai quattro paesi interessati;

considerando che per tali ragioni la Commissione ritiene opportuno chiudere la procedura; che tuttavia uno Stato membro ha sollevato un'obiezione in sede di comitato consultivo e che pertanto la Commissione ha deferito il problema al Consiglio;

considerando che, sulla scorta delle conclusioni di cui sopra, si è ritenuto che qualsiasi misura presa nei confronti delle importazioni oggetto di dumping non sarebbe di alcun aiuto per le industrie ricorrenti e che pertanto non è nell'interesse della Comunità attuare per ora misure di difesa contro dette importazioni in dumping; che, di conseguenza, è opportuno chiudere la procedura relativa alle importazioni di codeina e dei suoi sali dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria dalla Polonia e dalla Iugoslavia,

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di codeina e dei rispettivi sali, originari della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Iugoslavia, è chiusa.

Fatto a Bruxelles, addì 17 gennaio 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL