diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1983 che accetta gli impegni assunti in relazione alla procedura antidumping inerente alle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri) originari della Romania (83/76/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1633/823, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sui pannelli duri originari della Romania;

considerando che, a seguito dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'unico esportatore di pannelli originari della Romania ha chiesto, e ottenuto, la possibilità di essere inteso dalla Commissione; che, in seguito a questa audizione, il dazio antidumping provvisorio è stato esteso per un periodo massimo di due mesi, onde permettere all'esportatore di addurre prove a sostegno della sua richiesta di riconoscere una differenza di caratteristiche materiali tra i pannelli duri esportati dalla Romania e il prodotto usato per determinare il valore normale; che siffatti documenti non sono stati prodotti;

considerando che la Commissione ritiene pertanto definitive le sue conclusioni circa l'esistenza di dumping, come enunciato nel regolamento (CEE) n. 1633/82;

considerando che dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è pervenuta alla Commissione alcuna prova recente riguardante il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria;

considerando che, tuttavia, l'unico esportatore rumeno (Exportlemn) ha proposto impegni relativi alle sue esportazioni di pannelli duri nella Comunità; che detti impegni permetteranno di aumentare i prezzi all'importazione, portandoli al livello necessario per eliminare il margine di dumping;

considerando che, pertanto la Commissione non ravvisa più la necessità di misure di difesa nei confronti delle importazioni di pannelli duri originari della Romania;

considerando che, di conseguenza, gli impegni assunti sono ritenuti accettabili e permettono dunque di concludere la procedura senza l'imposizione di un dazio definitivo antidumping;

considerando che in sede di comitato consultivo non sono state sollevate obiezioni,

DECIDE:

Art. 1

La Commissione accetta gli impegni assunti da Exportlemn nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri), della voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, codici Nimexe 44.11-10 e 20, originari della Romania.

Art. 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari della Romania è così chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente