DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1983 che accetta gli impegni offerti in relazione alla procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia e che conclude detta procedura (83/93/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento,
considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata fra gli altri dalla «Chambre syndicale de l'électro-métallurgie et de l'électrochimie» e dall'«Assoferleghe» per conto dei produttori europei di ferrosilicio, compresi quelli francesi ed italiani la cui produzione totale rappresenta quasi tutta la produzione comunitaria del prodotto in oggetto; che la denuncia conteneva elementi di prova, riguardanti l'esistenza di pratiche antidumping e il grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura; che, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha di conseguenza notificato l'apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di ferrosilicio, di cui alla sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe 73.02-30, originario del Venezuela e della Iugoslavia ed ha avviato un'indagine in merito;
considerando che, il 30 luglio 1982, è stata ricevuta una denuncia complementare riguardante le importazioni del medesimo prodotto originario dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia, il cui contenuto è stato pure ritenuto sufficiente per giustificare l'apertura di una procedura; che la Commissione ha di conseguenza notificato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, l'estensione della procedura antidumping alle importazioni originarie dei suddetti tre paesi;
considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti dei paesi esportatori;
considerando che la Commissione ha fornito a tutte le parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere intese verbalmente;
considerando che tutti gli esportatori ed i produttori comunitari, nonché la maggior parte degli importatori, si sono avvalsi della possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto; che tutti gli esportatori ed alcuni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi verbalmente;
considerando che sono stati presentati pareri per conto dei consumatori comunitari di ferrosilicio;
considerando che la Commissione ha chiesto e ricevuto pareri scritti e circostanziati dai produttori comunitari ricorrenti (esportatori ed importatori); che, nella misura del necessario, la Commissione ha verificato tali informazioni;
considerando che l'indagine per dumping effettuata dalla Commissione riguardava un periodo di dodici mesi, compreso fra il giugno 1981 e l'agosto 1982;
considerando che, nel caso dei due esportatori iugoslavi Elektrobosna e Tovarna Dusika Ruse, i quali hanno fornito prove sufficienti, il valore normale è stato determinato in via provvisoria in base al prezzo paragonabile effettivamente pagato secondo le normali regole commerciali per il ferrosilicio destinato al consumo interno iugoslavo;
considerando che anche il produttore svedese Vargoen Alloys AB ha affermato che le proprie vendite interne sono state effettuate secondo le normali regole commerciali, senza tuttavia fornire informazioni in merito; che pertanto il valore normale è stato basato sulle prove disponibili, in questo caso le informazioni fornite alla Commissione riguardo al prezzo all'esportazione in Svezia praticato da un altro produttore di ferrosilicio;
considerando che, nel tentativo di determinare il valore normale dei prodotti delle imprese Orkla Metal A/S & Co., A/S Fesil & Co., Tinfos Jernverk A/S, Elkem A/S (Norvegia), Icelandic Alloys Ltd (Islanda) e CVG-Fesilven (Venuezuela), la Commissione ha dovuto tener conto che non erano state effettuate vendite di un prodotto analogo sul mercato interno oppure del fatto che l'esiguità dei quantitativi di detto prodotto venduti sul mercato interno non permetteva di effettuare un paragone preciso; che pertanto la Commissione ha ritenuto che il valore normale dei prodotti di queste imprese dovesse essere stabilito sulla base del valore costruito; che il valore costruito è stato calcolato per ciascuna impresa in base ai costi totali dei materiali e della produzione, compresi i costi fissi, oltre ad un margine di profitto pari al 3 %, ritenuto equo in considerazione del ragionevole profitto realizzato da questo tipo di industria;
considerando tuttavia che, poiché l'esportatore A/S Fesil & Co. ha distribuito nella CEE ferrosilicio prodotto da cinque produttori norvegesi nel corso del periodo di indagine, il valore costruito è stato fondato sui costi medi ponderati dei materiali e della produzione, costi fissi inclusi, sostenuti da questi cinque produttori e che ai suddetti costi sono stati sommati quelli d'esercizio dell'impresa A/S Fesil & Co. e un equo margine di profitto del 3 %;
considerando che, dalle risultanze dell'indagine preliminare intesa a determinare l'esistenza di margini di dumping, è apparso che nel corso del periodo di indagine i prezzi del ferrosilicio venduto dal produttore iugoslavo Jugohrom sul mercato interno e in quantitativi ingenti era stato mediamente inferiore ai costi sia fissi che variabili normalmente sostenuti durante la produzione; che, pertanto, nella fattispecie, il valore normale è stato determinato in base al valore costruito sommando i costi totali dei materiali e della produzione, costi fissi compresi, ad un ragionevole margine di profitto del 3 %;
considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o da pagare per i prodotti esportati nella Comunità;
considerando tuttavia che, se le esportazioni sono state effettuate a società consociate comunitarie, i prezzi all'esportazione sono stati fondati sui prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto la prima volta ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati onde tener conto di tutti i costi sostenuti fra l'importazione e la vendita, includendo, se del caso, i dazi doganali oltre ad un margine di profitto del 3 %, ritenuto giusto in considerazione dei margini di profitto degli importatori indipendenti del prodotto in questione;
considerando che, nel paragonare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha eventualmente preso in considerazione le differenze che possono influire sulla comparabilità dei prezzi, quali diversità delle caratteristiche fisiche del ferrosilicio oppure clausole e condizioni di vendita;
considerando che tutti i confronti sono stati effettuati franco fabbrica;
considerando che dalle risultanze dell'esame preliminare dei fatti si rileva l'esistenza di pratiche di dumping in ordine alle importazioni effettuate da tutti gli esportatori oggetto dell'indagine, i cui margini sono pari alla differenza fra il valore normale stabilito ed il prezzo all'esportazione nella Comunità;
considerando che questi margini variano secondo l'esportatore e secondo lo Stato membro; che il margine medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione cif frontiera comunitaria, oscilla secondo gli esportatori fra il 4,4 e il 53,7 %;
considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia, dal Venezuela e dalla Iugoslavia, secondo le prove in possesso della Commissione, le importazioni totali nella Comunità (escludendo il Regno Unito, le cui statistiche sull'importazione hanno carattere riservato) sono incrementate passando da 217 503 t nel 1979 a 267 000 t circa nel 1982; che, quindi, nello stesso periodo, la quota di mercato toale CEE di questi cinque paesi esportatori è incrementata passando da 34,8 al 44,8 %; che, inoltre, è aumentato il volume effettivo, nonché la quota di mercato riservata alle importazioni provenienti da ciascuno dei cinque paesi coinvolti nella presente procedura;
considerando che, nel periodo di indagine, i prezzi di rivendita medi ponderati di queste importazioni sono stati in molti casi inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari; che, inoltre, durante il periodo considerato, i prezzi di vendita di queste importazioni sono stati inferiori a prezzi necessari per coprire i costi dei produttori comunitari e fornire un equo margine di profitto;
considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria del ferrosilicio si è concretato in una diminuzione della produzione, passata da 307 000 t nel 1979 a 218 000 t nel 1982, in un calo del livello di utilizzazione delle capacità, passate dal 76,8 al 55,9 %, in una diminuzione percentuale della quota di mercato dal 44,2 al 29,2 % con un effetto depressivo sui prezzi e con perdite notevoli;
considerando che la Commissione ha preso in esame, come eventuali cause di pregiudizio, altri fattori quali il ristagno della domanda; che nel periodo 1979-1982 il consumo comunitario è diminuito del 16 %; che tuttavia è stato accertato che detto calo ha colpito la produzione comunitaria più che le importazioni in dumping, che viceversa nello stesso periodo sono aumentate del 23 % in valore assoluto e del 47 % in termini di quota di mercato; che questo aumento rilevante delle importazioni in dumping e i prezzi praticati per la vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a concludere che le ripercussioni delle importazioni in dumping di ferrosilicio originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia sono state da sole causa di grave pregiudizio per l'industria comunitaria interessata;
considerando che gli esportatori interessati sono stati informati riguardo alle principali risultanze dell'indagine preliminare ed hanno espresso le loro osservazioni in merito; che successivamente le società Icelandic Alloys Ltd (Islanda), Elkem A/S, Orkla Metal A/S & Co., Tinfos Jernverk A/S e A/S Fesil & Co. (Norvegia), Vargoen Alloys AB (Svezia), CVG-Fesilven (Venezuela), Elektrobosna, Jugohrom e Tovarna Dusika Ruse (Iugoslavia) hanno offerto impegni relativi alle rispettive esportazioni di ferrosilicio nella Comunità;
considerando che detti impegni avranno la conseguenza di aumentare i prezzi all'importazione, portandoli ai livelli che, in base al confronto effettuato dalla Comunità fra i prezzi medi ponderati e i costi sostenuti dai produttori comunitari con i costi e le speciali condizioni di vendita praticate dai singoli importatori, la Commissione ritiene necessari per eliminare il pregiudizio e in molti casi il margine di dumping;
considerando che quindi la Commissione non ha ritenuto attualmente necessario avviare azioni di protezione nei confronti delle importazioni di ferrosilicio originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia;
considerando che in queste circostanze gli impegni offerti sono ritenuti accettabili e che il procedimento può quindi essere chiuso senza l'imposizione di dazi antidumping;
considerando che il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni riguardo a questa procedura,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione accetta gli impegni offerti dalle imprese Icelandic Alloys Ltd (Island), Elkem A/S, Orkla Metal A/S & Co., Tinfos Jernverk A/S e A/S Fesil & Co. (Norvegia), Vargoen Alloys AB (Svezia), CVG-Fesilven (Venezuela), Elektrobosna, Jugohrom e Tovarna Dusika Ruse (Iugoslavia), in relazione alla procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio di cui alla sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.02-30, originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia.
Art. 2
È conclusa la procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente