DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1983 che pone termine alla procedura antidumping relativa alle importazioni di apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione originari del Giappone (83/126/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 del Consiglio2, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
considerando che la Commissione ha ricevuto nel mese di dicembre 1982 una denuncia introdotta dall'associazione delle ditte aventi un interesse comune nel sistema Video 2000, a nome dei fabbricanti che rappresentano in pratica l'intera industria comunitaria dei videoregistratori;
considerando che, poiché la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova circa l'esistenza di un margine di dumping e il pregiudizio che ne deriva, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha disposto l'avvio della procedura relativa alle importazioni di apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione della sottovoce 92.11 B della tariffa doganale comune, codice Nimexe 92.11-80, originari del Giappone;
considerando che la Commissione ha iniziato l'inchiesta presso le parti interessate ricercando tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione del dumping e del pregiudizio;
considerando che, in data 18 marzo 1983, la Commissione è stata informata dall'associazione ricorrente che la stessa ritirava la sua denuncia a seguito dell'applicazione della decisione unilaterale, presa dalle autorità giapponesi, di moderare le esportazioni di apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini e del suono in televisione dal Giappone verso la Comunità economica europea, nel 1983 e nel 1984, e di stabilire un sistema di prezzi base all'esportazione;
considerando che pertanto il proseguimento della procedura per gli apparecchi sopra indicati originari del Giappone non risponde all'interesse comunitario e che l'adozione di misure protettive non è per il momento necessaria;
considerando che è di conseguenza opportuno porre termine alla procedura relativa alle importazioni di apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione originari del Giappone,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alle importazioni di apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione originari del Giappone è conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente