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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 aprile 1983 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di acrilonitrile originario degli Stati Uniti d'America (83/162/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

A. Procedura

considerando che nell'aprile 1982 la Commissione è stata investita di una denuncia introdotta dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome della gran maggioranza dei produttori comunitari di acrilonitrile, rappresentante circa il 90 % della produzione di questo prodotto nella Comunità;

considerando che la denuncia conteneva elementi per la prova dell'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente notevole pregiudizio; che questi elementi sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura; che, di conseguenza, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping per le importazioni nella Comunità di acrilonitrile della voce ex 29.27 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.27-10, originario degli Stati Uniti d'America, ed ha dato inizio alla sua indagine;

considerando che la Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il governo degli Stati Uniti;

considerando che la Commissione ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione orale;

considerando che la maggior parte degli esportatori americani e parecchi importatori notoriamente interessati si sono avvalsi di questa opportunità per comunicare le proprie opinioni per iscritto; che in particolare uno degli esportatori, Vistron Corporation, Cleveland, Ohio, ha chiesto e ottenuto di essere inteso oralmente;

considerando che un importante utilizzatore finale comunitario di acrilonitrile, Courtaulds Ltd, Coventry, Regno Unito, ha colto l'occasione per comunicare il proprio punto di vista per iscritto e oralmente; che il comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche ha anch'esso comunicato la propria opinione per iscritto;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio, la Commissione ha cercato di raccogliere e di verificare tutte le informazioni che essa riteneva necessarie, procedendo a controlli in loco presso le seguenti società:

- produttori comunitari:

- Cdf Chimie - Norsolor, Paris La Défense,

- Erdoelchemie GmbH, Colonia,

- ANCI, Milano,

- Montedipe, Milano,

- Border Chemicals, Londra,

- Monsanto Europe SA, Bruxelles,

- DMS Marketing Centre Chemicals and Polymers, nv, Urmond,

- esportatori:

- Dupont de Nemours, Wilmington, Delaware,

- Vistron Corporation, Cleveland, Ohio,

- Monsanto, Saint-Louis, Missouri,

- ICC Industries, Inc., New York,

- Fallek Chemicals Corp., New York;

considerando che la Commissione ha sollecitato e ricevuto osservazioni scritte circostanziate sul dumping, sul pregiudizio e sulle relative cause sia dai produttori comunitari ricorrenti, sia dalla maggior parte degli esportatori americani e da alcuni importatori; che le informazioni così raccolte sono state, ove necessario, verificate dalla Commissione;

considerando che il periodo di indagine scelto dalla Commissione per determinare un eventuale dumping ha coinciso con i dodici mesi precedenti il 31 marzo 1982;

B. Valore normale

considerando che, per stabilire il valore normale del prodotto, necessario a determinare l'eventuale dumping delle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America, la Commissione ha chiesto agli esportatori di comunicarle la specifica delle vendite da essi fatte nel periodo di indagine sul mercato interno americano a clienti non legati da rapporti d'affari, o la specifica dei loro costi di produzione;

considerando che, per determinare il dumping eventualmente praticato dagli esportatori americani, la Commissione ha stabilito il valore normale in base al prezzo di vendita trimestrale medio ponderato «fob - luogo di produzione» dell'acrilonitrile venduto sul mercato interno americano a clienti non legati da rapporti d'affari; che nel caso della Dupont de Nemours, che ha rifiutato di divulgare sia i prezzi delle sue vendite sul mercato interno sia la specifica dei suoi costi di produzione, la Commissione ha ritenuto che, per non incoraggiare il rifiuto a cooperare, il valore normale dovesse essere stabilito trimestralmente in base al valore normale più elevato determinato per gli altri produttori che esportano nella Comunità; che, per gli esportatori che non vendono sul mercato interno, il valore normale è stato stabilito in base alla media trimestrale dei prezzi di vendita praticati sul mercato americano dagli altri esportatori;

C. Prezzi all'esportazione

considerando che, per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, la Commissione ha preso in considerazione i prezzi effettivamente pagati o da pagare all'esportazione nella Comunità, quali sono stati controllati nei documenti degli esportatori; che sono stati apportati alcuni adeguamenti classici, in modo da calcolare un prezzo all'esportazione allo stadio «fob»; che la Commissione ha così tenuto conto, in base alle informazioni verificate, delle condizioni di pagamento, delle spese di trasporto fino alla frontiera comunitaria e delle spese connesse, quali premi di assicurazione ed eventuali spese di deposito;

considerando che la Commissione ha incluso nei suoi calcoli dei prezzi all'esportazione tutte le spedizioni di acrilonitrile a destinazione della Comunità che hanno formato oggetto di transazioni durante il periodo dell'indagine;

considerando, in proposito, che Vistron Corporation ha sostenuto che le transazioni realizzate a fini di perfezionamento attivo, in regime di documento doganale «T 1», ai sensi del regolamento (CEE) n. 3017/79 non dovevano essere prese in considerazione per il calcolo dei prezzi all'esportazione; che inoltre, sempre stando a questa società, prendere in considerazione queste transazioni per il calcolo dei margini di dumping sarebbe contrario all'articolo VI del GATT e all'articolo 2 del codice «antidumping» (accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, del 1979);

considerando che la Commissione non ritiene possibile escludere dalla base di calcolo le transazioni realizzate in regime di documento doganale «T 1», in sospensione temporanea dei dazi doganali, per le seguenti ragioni di principio:

- in primo luogo non è escluso che i produttori comunitari subiscano un pregiudizio da queste importazioni in sospensione temporanea dei dazi doganali, sia in particolare per un'incidenza indiretta sui prezzi di mercato della Comunità, sia per un effetto di contrazione degli sbocchi offerti ai produttori;

- inoltre, l'esclusione delle importazioni «T 1» dalla base di calcolo dei prezzi all'esportazione offrirebbe notevoli possibilità di aggirare le procedure antidumping, dato che la Commissione e gli stessi Stati membri possono verificare solo con estrema difficoltà le successive immissioni in consumo (o le riesportazioni);

considerando che il codice «antidumping» e la legislazione comunitaria limitano la riscossione di dazi antidumping alle merci importate e consumate nel paese importatore; che, quanto all'accertamento della esistenza di dumping, il codice «antidumping» e il regolamento (CEE) n. 3017/79 precisano che il calcolo deve basarsi non già sui prezzi all'importazione bensì sui prezzi all'esportazione, il che implica che vanno prese in considerazione tutte le transazioni all'esportazione;

D. Raffronto

considerando che il dumping è quindi stato determinato in base a un raffronto, transazione per transazione, tra i valori normali definiti in precedenza, a livello «fob», e i prezzi all'esportazione nella Comunità, allo stesso livello, praticati durante il periodo dell'indagine; che è stato stabilito un raffronto trimestrale facendo uso, ove opportuno, di medie ponderate;

considerando che Vistron Corporation, benché abbia divulgato la specifica delle sue vendite sul mercato interno e i suoi costi di produzione, ha sostenuto che i prezzi delle sue vendite sul mercato interno americano non erano comparabili ai prezzi delle sue esportazioni nella Comunità; che, stando a quanto sostiene questa società, il mercato americano è caratterizzato da transazioni iscriventisi in contratti a lungo o medio termine, mentre i mercato d'esportazione ed in particolare quello comunitario sono mercati «a pronti» e che di conseguenza si dovrebbe, secondo Vistron, calcolare il valore normale in base ai prezzi praticati all'esportazione dell'acrilonitrile americano in paesi terzi, ricorrendo ad un valore costruito o correggendo i prezzi di vendita registrati sul mercato interno d'un importo che consenta di ripristinare la comparabilità dei prezzi;

considerando che, dopo un esame particolareggiato degli argomenti addotti da Vistron, la Commissione ritiene che i prezzi da essa verificati sia sul mercato americano dell'acrilonitrile sia all'esportazione nella Comunità siano essenzialmente comparabili e corrispondano nei due casi a transazioni commerciali normali; che inoltre gli adeguamenti del valore normale richiesti da Vistron - che dovrebbero rappresentare una diminuzione dei «costi di infrastruttura» di cui questa società e i suoi clienti americani potrebbero beneficiare se il mercato interno fosse anch'esso un mercato «a pronti» - non possono essere accettati perché non corrispondono a differenze nelle condizioni di vendita direttamente connesse con le vendite considerate;

considerando pertanto che la Commissione, alla luce delle informazioni in suo possesso, non ha riscontrato tra l'acrilonitrile venduto sul mercato americano e quello esportato nella Comunità differenze, in fatto di caratteristiche fisiche, quantitativi, condizioni e modalità di vendita o stadio commerciale, che possano incidere sensibilmente sulla comparabilità dei prezzi; che gli unici adeguamenti effettuati sono stati quelli classici (condizioni di pagamento, spese di trasporto e spese connesse), che permettono di ricondurre il raffronto allo stadio «fob - luogo di produzione»;

E. Margini

considerando che l'esame dei dati sovraindicati ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping nelle importazioni oggetto di indagine, originarie degli Stati Uniti d'America;

considerando che queste pratiche di dumping sono state più o meno accentuate secondo gli esportatori; che, per ciascuno di questi, sono stati determinati margini di dumping pari alla differenza tra i valori normali definiti in precedenza e i prezzi all'esportazione nella Comunità; che per i vari esportatori si sono riscontrati i seguenti margini di dumping, espressi in percentuale dei prezzi franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento:

- Fallek Chemical Corp.: nessuna esportazione di acrilonitrile americano durante il periodo dell'indagine;

- ICC Industries: margini di dumping dal 10,7 % al 15 %, con una media ponderata del 12,76 %;

- Dupont de Nemours: margini di dumping dal 10,68 % al 16,51 %, con una media ponderata del 13,67 %;

- Monsanto Company: margini di dumping dall'1 % al 22,8 %, con una media ponderata dell'11,5 %;

- Vistron Corporation: margini di dumping dall'11,52 % al 20,07 %, con una media ponderata del 16,41 %;

F. Pregiudizio

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio eventualmente arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni di acrilonitrile americano oggetto di dumping, dalle informazioni di cui la Commissione ha preso visione risulta che il volume totale di queste importazioni nella Comunità - sia ai fini di una commercializzazione diretta sia in regime doganale sospensivo - è passata da 28 143 tonnellate nel 1978 a 54 251 tonnellate nel 1979, per scendere quindi a...1 tonnellate nel 1981 e risalire a...1 tonnellate durante il primo trimestre 1982; che, parallelamente, l'aliquota di mercato detenuta da queste importazioni è passata dal 3,3 % nel 1978 al 4,9 % nel 1981, e dal 5,8 % al 9,5 % sul solo mercato libero;

considerando che, secondo gli anni, il 90-97 % di queste importazioni è stato realizzato nel quadro del traffico di perfezionamento attivo (importazioni «T 1»);

considerando che dagli elementi di prova in possesso della Commissione emerge che i prezzi di rivendita nella Comunità delle importazioni oggetto di dumping sono risultati inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari al massimo del 3 %, ma sono rimasti al di sotto del livello minimo necessario per consentire ai produttori comunitari di coprire i loro costi di produzione;

considerando che, per quanto concerne l'eventuale incidenza di queste importazioni sull'industria comunitaria, dagli elementi di prova in possesso della Commissione risulta che:

- le importazioni di acrilonitrile americano effettuate in sospensione temporanea dei dazi doganali nel quadro del regime di perfezionamento attivo, pari al 97 % delle importazioni originarie degli Stati Uniti durante il periodo dell'indagine, hanno provocato una flessione dei prezzi sul mercato libero comunitario nella misura in cui, in sede di trattative trimestrali sui prezzi, i principali utilizzatori finali della Comunità mirano a non acquistare l'acrilonitrile comunitario a un prezzo superiore a quanto pagherebbero quello americano commercializzato (in «T 2»), ovvero al prezzo delle importazioni «T 1» (oggetto di dumping) maggiorato del dazio, prezzo che è inferiore alla soglia di redditività di quasi tutti i produttori;

- il volume di queste importazioni originarie degli Stati Uniti, avvengano esse in sospensione temporanea da dazio o ai fini di una commercializzazione diretta, riduce la domanda di prodotti comunitari quando, come nella fattispecie, queste importazioni sono effettuate a basso prezzo su un periodo abbastanza lungo;

- risulta quindi che le importazioni di acrilonitrile americano, effettuate essenzialmente in sospensione temporanea dei dazi doganali, arrecano un certo pregiudizio ai produttori comunitari;

- se tuttavia la produzione dei ricorrenti è scesa del 5,7 % tra il 1979 e il 1981, passando da 703 276 tonnellate a 662 906 tonnellate, e le loro vendite totali sul mercato comunitario sono calate del 25,8 %, passando nello stesso periodo da 658 953 tonnellate a 488 806 tonnellate, ciò è dovuto sostanzialmente - la Commissione ne è persuasa - a fattori diversi dalle importazioni americane, fattori che, individualmente o tutti insieme, influiscono negativamente sulla produzione comunitaria;

- in particolare, il livello del consumo di acrilonitrile sul mercato libero comunitario è passato da circa 511 250 tonnellate nel 1979 a un livello stimato a 447 400 tonnellate nel 1981, con un calo del 12,5 %, mentre, nello stesso periodo, la complessiva capacità di produzione comunitaria aumentava di 60 000 tonnellate (+ 5 %), superando di molto il lieve incremento dei consumi interni dell'industria (+ 16 000 tonnellate); di conseguenza, il tasso medio di utilizzazione delle capacità di produzione comunitarie è sceso dal 67 % al 59 %;

- inoltre, il volume delle importazioni che non sono state accusate di dumping è passato da 60 322 tonnellate nel 1978 a 103 665 tonnellate nel 1981, con un aumento del 71,8 %, il che ha ulteriormente aggravato lo squilibrio del mercato comunitario;

considerando che, di conseguenza, il forte calo della domanda sul mercato libero, il simultaneo incremento della capacità di produzione e il notevole aumento delle importazioni non accusate di dumping appaiono essere le cause sostanziali delle difficoltà riscontrate dall'industria comunitaria e in particolare del forte calo degli utili dei produttori, che hanno quasi tutti subito perdite estremamente elevate per l'acrilonitrile;

considerando pertanto che, pur riconoscendo che le importazioni oggetto di dumping hanno arrecato un certo pregiudizio ai produttori della Comunità, la Commissione, basandosi sugli elementi di prova di cui dispone, è persuasa che questo pregiudizio, preso separatamente, non debba essere considerato rilevante;

considerando che questo giudizio della Commissione è avvalorato dal fatto che le autorità degli Stati membri incaricate di rilasciare le autorizzazioni di perfezionamento hanno da vari anni regolarmente rinnovato le loro licenze d'importazione, il che, secondo quanto è previsto dall'articolo 5 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio1, significa che esse non arrecano pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari;

considerando peraltro che l'acrilonitrile costituisce la materia prima di base dell'industria delle fibre acriliche, alla quale può essere imputato il 40 % dei relativi costi di produzione; che, viste le dure condizioni di concorrenza che vigono sui mercati comunitario e mondiale delle fibre acriliche, gli interessi della Comunità non richiedono attualmente l'adozione di misure di protezione; che non è quindi necessario proseguire l'indagine e che occorre anzi chiudere la procedura relativa alle importazioni di acrilonitrile originario degli Stati Uniti d'America;

considerando che due Stati membri hanno formulato obiezioni in sede di consultazione,

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di acrilonitrile originario degli Stati Uniti d'America è chiusa.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1983. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) Dati riservati.