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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1983 che accetta l'impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di talune resine a base di esteri della cellulosa (aceto butirrato e acetopropionato di cellulosa), originarie degli Stati Uniti d'America, e che conclude tale procedura (83/192/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del suddetto regolamento,

considerando che nel settembre 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo della federazione dell'industria chimica (CEFIC) a nome della Bayer AG (Repubblica federale di Germania), l'unico produttore comunitario di resine a base di esteri di cellulosa; che la denuncia conteneva elementi di prova in merito alle pratiche di dumping ed al grave pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura; che la Commissione ha quindi reso nota, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di resine a base di esteri della cellulosa di cui alla sottovoce ex 39.03 B IV b) 1 della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe ex 39.03-43, originarie degli Stati Uniti d'America, ed ha avviato l'indagine;

considerando che la Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore;

considerando che la Commissione ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il proprio punto di vista per iscritto, nonché di essere intese oralmente;

considerando che l'unico produttore ed esportatore statunitense, nonché principale importatore nella Comunità, ha reso noto il proprio punto di vista per iscritto e, dietro sua richiesta, è stato inteso oralmente;

considerando che gli acquirenti e le industrie di trasformazione delle resine a base di esteri di cellulosa nella Comunità non hanno presentato alcun documento;

considerando che la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare ed ha effettuato indagini presso le sedi delle seguenti società:

- produttore comunitario: Bayer AG, Leverkusen, Repubblica federale di Germania;

- produttore non comunitario ed esportatore: Eastman Chemical International Company, Kingsport, USA;

considerando che l'indagine della Commissione in merito al dumping si riferiva all'anno civile 1982;

considerando che la Commissione ha provvisoriamente determinato il valore normale sulla base dei prezzi interni di vendita dell'unico produttore statunitense che ha fornito sufficienti elementi di prova;

considerando che per un mercato comunitario i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o richiesti per i prodotti esportati nella Comunità; che, per tutti gli altri mercati comunitari in cui le esportazioni erano destinate a società filiali nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato venduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, opportunamente modificato tenendo conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e il momento della rivendita, quali i dazi doganali, le spese per lo sdoganamento, il magazzinaggio, i costi di trasporto nella Comunità e le commissioni sulla vendita corrisposte alle filiali;

considerando che nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha preso opportunamente nota delle divergenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi; che tali divergenze riguardavano principalmente le condizioni di pagamento e il tonnellaggio medio per le vendite individuali;

considerando che tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risultano sussistere pratiche di dumping per quanto riguarda le esportazioni effettuate dalla Eastman Chemical International Company, Kingsport, USA, con un margine di dumping pari all'importo per il quale il valore normale calcolato secondo le modalità di cui sopra supera il prezzo all'esportazione nella Comunità;

considerando che sui mercati comunitari sono stati accertati margini diversi compresi tra il 27,7 % e il 44,4 %; che la media ponderata del margine per l'intera Comunità era 30,8 %;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, secondo gli elementi di cui dispone la Commissione, le importazioni nella Comunità di resine a base di esteri della cellulosa originarie degli Stati Uniti d'America, da un indice 100 nel 1980 (le cifre esatte sono riservate), sono aumentate ad un indice 108 nell'anno successivo, per tornare ad un indice 101 nel 1982; che la quota di mercato, da un indice 100 nel 1980, è conseguentemente passata a 107 nel 1981 ed a 119 nel 1982;

considerando che, nel periodo oggetto dell'indagine, la media ponderata dei prezzi di rivendita delle importazioni in questione è stata inferiore ai prezzi praticati dal produttore comunitario con una differenza massima del 15,3 %; che i prezzi di rivendita delle importazioni sono stati inferiori a quelli necessari per coprire i costi del produttore comunitario, tenendo conto di un ragionevole margine di profitto;

considerando che l'industria comunitaria, in seguito alle pratiche di dumping sopra citate, ha subito un calo di produzione passando da un indice 100 ad 81 tra il 1980 e il 1982;

considerando che negli ultimi anni l'industria comunitaria ha dovuto ridurre costantemente le proprie capacità per evitare ulteriori riduzioni della loro utilizzazione;

considerando che le vendite da parte dell'industria comunitaria sul mercato della CEE sono diminuite passando da un indice 100 a 80 tra il 1980 e il 1982, con un conseguente calo della quota di mercato da un indice 100 a 94 nello stesso periodo; che l'industria comunitaria ha quindi subito gravi perdite rimaste eccessivamente elevate nonostante i tentativi messi in atto per ridurre i costi;

considerando che la Commissione ha esaminato se il pregiudizio poteva essere provocato da altri fattori, quali un calo della domanda di resine a base di esteri della cellulosa; che il consumo di tali prodotti nella Comunità è sceso da un indice di 100 a 85 tra il 1980 e il 1982; che, come è stato accertato, questo calo ha colpito la produzione comunitaria in modo più grave rispetto alle importazioni oggetto di dumping, il cui volume non è diminuito; che, tenendo conto dell'aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping, nonché dei prezzi ai quali i prodotti in questione sono offerti in vendita nella Comunità, la Commissione ha concluso che le importazioni di resine a base di esteri della cellulosa originarie degli Stati Uniti d'America, effettuate a prezzi di dumping e considerate isolatamente, hanno provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria;

considerando che l'esportatore interessato è stato informato in merito alle principali risultanze dell'indagine preliminare ed ha espresso le proprie osservazioni in proposito; che la Eastman Chemical International Company ha successivamente offerto un impegno relativo alle sue esportazioni di resine a base di esteri della cellulosa nella Comunità;

considerando che, in seguito a tale impegno, i prezzi di vendita nella Comunità ad un acquirente indipendente, dazi corrisposti, aumenterebbero ad un livello che la Commissione ha ritenuto sufficiente per eliminare il pregiudizio, dopo aver confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi del produttore comunitario, tenendo inoltre conto di un opportuno margine di profitto, con i costi dei singoli importatori e le particolari condizioni di commercializzazione; che tale aumento è tuttavia inferiore al margine di dumping; considerando che la Commissione ha quindi concluso che attualmente non è necessario prendere provvedimenti nei confronti delle importazioni di resine a base di esteri della cellulosa originarie degli Stati Uniti d'America;

considerando che l'impegno offerto viene quindi ritenuto accettabile e la procedura può essere conclusa senza l'imposizione di dazi antidumping;

considerando che, a questo proposito, il comitato consultivo non ha sollevato alcuna obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Commissione accetta l'impegno offerto dalla Eastman Chemical International Company, Kingsport, USA, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle resine a base di esteri della cellulosa di cui alla sottovoce ex 39.03 B IV b) 1 della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe ex 39.03-43, originarie degli Stati Uniti d'America.

Art. 2

È così conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di resine a base di esteri della cellulosa originarie degli Stati Uniti d'America.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente