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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 aprile 1983 che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (83/200/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che, dato il ruolo essenziale degli investimenti ai fini dell'incremento del tasso di crescita, dell'adeguamento delle strutture di produzione e della soluzione duratura del problema dell'occupazione, è opportuno rafforzare gli strumenti di credito comunitario a favore degli investimenti, compresi quelli nei settori d'avanguardia;

considerando che, oltre ad ampliare l'azione delle istituzioni e degli organismi finanziari comunitari esistenti, per stimolare l'attività economica e sostenere le politiche comuni conviene proseguire e rafforzare l'azione finanziaria del nuovo strumento comunitario, istituita con le decisioni 78/870/CEE4 e 82/169/CEE5, che abilitano la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità;

considerando che l'azione comunitaria apporta un contributo addizionale alle iniziative d'investimento nella Comunità ed ha in realtà un effetto propulsivo ed un impatto finanziario reali superiori al volume apparente, favorendo in tal modo la convergenza delle evoluzioni economiche degli Stati membri;

considerando che i mercati dei capitali offrono risorse considerevoli che potrebbero essere mobilitate per il finanziamento di investimenti nella Comunità;

considerando che la Comunità in quanto tale gode di un credito proprio da cui deve trarre il massimo beneficio possibile per rafforzare il sostegno europeo ai suddetti investimenti e sostenere le politiche decise a livello comunitario;

considerando che la Banca europea per gli investimenti si è dichiarata disposta a partecipare all'attuazione di tale azione,

DECIDE:

Art. 1

La Commissione è abilitata a contrarre, a nome della Comunità economica europea, prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario, il cui importo non può superare, in capitale, l'equivalente di tre miliardi di ECU.

I proventi di tali prestiti saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento di progetti di investimento che contribuiscano ad una sempre maggiore convergenza ed integrazione delle politiche economiche degli Stati membri, nonché al rafforzamento della competitività dell'economia comunitaria, anche mediante la diffusione di nuove tecnologie e dell'innovazione.

I progetti devono rispondere agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia e dei lavori di infrastruttura nonché al finanziamento degli investimenti, soprattutto delle piccole e medie imprese, nell'industria e negli altri settori produttivi, tenuto conto, tra l'altro, del loro impatto regionale e della necessità di lottare contro la disoccupazione.

Il presente meccanismo può operare isolatamente o congiuntamente con altri strumenti comunitari di finanziamento.

Art. 2

L'importo dei prestiti è attivato per quote.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, autorizza le quote di prestito e fissa le linee direttrici per l'eleggibilità dei progetti.

La Commissione decide in merito all'eleggibilità dei progetti conformemente alle linee direttrici così fissate.

Nei limiti degli importi delle quote autorizzate, la Commissione procede all'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali.

Art. 3

Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione sono espresse nelle stesse unità monetarie.

Le condizioni dei prestiti riguardanti il rimborso del capitale, il tasso e il pagamento degli interessi sono fissate in maniera da coprire nel loro complesso i costi e le spese sostenute per la conclusione e l'esecuzione delle operazioni sia di assunzione che di erogazione dei prestiti.

Art. 4

Le condizioni di assunzione dei prestiti sono negoziate dalla Commissione nel modo più vantaggioso per la Comunità, in base alle condizioni dei mercati dei capitali e secondo le esigenze imposte dalla durata e dalle altre modalità finanziarie delle corrispondenti operazioni di erogazione. I fondi presi a prestito sono versati alla Banca europea per gli investimenti che provvede, se necessario, al loro temporaneo investimento.

I prestiti, allorché sono espressi, pagabili o rimborsabili nella moneta di uno Stato membro, possono essere conclusi soltanto con il consenso delle autorità competenti di tale Stato.

Art. 5

La Banca riceve un mandato per la concessione e l'amministrazione dei prestiti in esecuzione della presente decisione. Il mandato forma oggetto di una convenzione di cooperazione tra la Commissione e la Banca. La Banca effettua le operazioni da esso previste a nome, per conto e rischio della Comunità.

La Commissione decide, ai sensi dell'articolo 2, in merito all'eleggibilità dei progetti. Per i progetti per i quali vi è una decisione positiva della Commissione, la Banca si pronuncia sulla concessione e sulle condizioni dei prestiti, in conformità delle procedure previste dai propri statuti e secondo i suoi criteri abituali. Ai fini dei prestiti previsti dalla presente decisione:

— le domande di prestito sono trasmesse simultaneamente alla Commissione ed alla Banca, sia direttamente sia tramite uno Stato membro,

— i contratti di finanziamento sono firmati dalla Commissione e dalla Banca.

Art. 6

La Commissione informa ogni sei mesi il Consiglio e il Parlamento del ritmo di utilizzazione delle quote. Essa comunica loro, al più tardi quando il totale dei prestiti sottoscritti raggiunge i due terzi di una quota, i suoi orientamenti in merito all'importo e alla destinazione di una nuova quota.

Art. 7

La Commissione informa annualmente il Consiglio e il Parlamento europeo delle operazioni di entrata e di spese connesse con la realizzazione delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, e presenta contemporaneamente una valutazione del funzionamento del nuovo strumento comunitario sotto tutti questi aspetti.

Art. 8

Il controllo finanziario e il controllo dei conti della Commissione sono effettuati conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 1983. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE