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DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 1983 che instaura un comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno (83/247/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il costante miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, nonché lo sviluppo armonioso delle economie degli Stati membri costituiscono degli obiettivi della Comunità economica europea;

considerando che le attività economiche basate sulla produzione e sulla trasformazione industriale del legno offrono delle possibilità di contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, date le potenzialità di sviluppo di queste attività e tenuto conto delle loro attuali difficoltà;

considerando che risulta necessario studiare e risolvere tali difficoltà non separatamente ma tenendo conto delle loro interdipendenze;

considerando che a tal fine e sulla base dei lavori già eseguiti dai servizi della Commissione e, in particolare, della comunicazione al Consiglio per un programma di azioni comunitarie per il sistema legno, un contatto stretto e continuo con gli operatori economici interessati può contribuire a realizzare questi obiettivi;

considerando che il mezzo più idoneo per organizzare detti contatti consiste nell'istituire presso la Commissione un «comitato consultivo per la politica comunitaria del sistema legno» nel cui ambito siano rappresentati questi operatori; che è opportuno inoltre prevedere la presenza nel comitato di personalità qualificate, che apportino la loro esperienza tecnica e le loro conoscenze in materia di economia del settore del legno a livello comunitario,

DECIDE:

Art. 1

È istituito, presso la Commissione, un comitato consultivo per la politica comunitaria nel sistema legno, in prosieguo denominato «comitato». Il comitato è composto di rappresentanti delle organizzazioni europee del sistema legno.

Art. 2

Il comitato ha il compito di fornire consulenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima oppure di propria iniziativa, sugli aspetti industriali della politica comunitaria nel sistema legno o sugli aspetti riguardanti il mercato ed altri aspetti economici relativi ai prodotti del legno nella Comunità, o alla domanda di detti prodotti.

Art. 3

Il comitato è composto di 23 membri;

— 5 rappresentanti del settore forestale;

— 6 rappresentanti dell'industria della lavorazione meccanica del legno;

— 6 rappresentanti delle industrie della fabbricazione e trasformazione della pasta di legno, della carta e del cartone;

— 6 rappresentanti dell'industria della stampa e dell'editoria.

Art. 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione previa consultazione delle categorie professionali interessate.

Art. 5

Il mandato dei membri del comitato è di due anni ed è rinnovabile previa approvazione della Commissione. Alla scadenza dei due anni, i componenti del comitato restano in carica fino a che non si sia provveduto alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.

Il mandato dei membri del comitato scade prima della fine del biennio in caso di dimissioni o di decesso.

Per il restante periodo, i membri del comitato sono sostituiti secondo le disposizioni dell'articolo 4.

Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Art. 6

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione.

Art. 8

Il presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato e a quelli dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9, in qualità di esperto, chiunque abbia una particolare competenza in merito a un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per l'argomento che ha motivato la loro presenza.

Art. 9

Il comitato può costituire dei gruppi di lavoro.

Art. 10

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione del presidente del comitato. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi della Commissione interessati partecipano alle riunioni del comnitato e dei gruppi di lavoro.

3.

Art. 11

Le deliberazioni del comitato non sono seguite da voto. Nel sollecitare il parere del comitato, la Commissione può fissare la scadenza entro la quale il parere dovrà essere espresso.

Art. 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono a conoscenza in virtù dei lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora siano informati dal presidente del comitato che il parere richiesto o la questione posta vertono su una materia avente carattere confidenziale.

In tale caso, solo i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione presenziano alle sedute.

Art. 13

La presente decisione entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente