DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1983 recante accettazione degli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di polietilene originario dell'Unione Sovietica, della Repubblica democratica tedesca, della Cecoslovacchia e della Polonia, e recante altresì conclusione di detta procedura (83/248/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento (CEE) n. 3017/79,
considerando che nell'agosto 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo della federazione delle industrie chimiche (CEFIC), a nome di 13 produttori di polietilene che coprono l'intera produzione comunitaria;
considerando che detta denuncia conteneva sufficienti elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping relative a un prodotto simile originario dell'Unione Sovietica, della Repubblica democratica tedesca, della Cecoslovacchia e della Polonia, nonché circa un conseguente e rilevante pregiudizio materiale; che, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha quindi notificato l'avvio di una procedura riguardante le importazioni di polietilene originario dell'Unione Sovietica, della Repubblica democratica tedesca, della Cecoslovacchia e della Polonia, nonché l'apertura di un'inchiesta sul piano comunitario;
considerando che la Commissione ha debitamente informato di questa decisione gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;
considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di esporlo verbalmente;
considerando che alcune delle parti si sono avvalse di questa possibilità per formulare obiezioni per iscritto o oralmente;
considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e del pregiudizio arrecato dalle esportazioni in causa, la Commissione ha raccolto presso gli importatori e i produttori comunitari che si sono dichiarati disposti a collaborare all'indagine, e successivamente verificato, tutte le informazioni ritenute necessarie; che, in alcuni casi, essa ha anche effettuato controlli in loco; che informazioni sono state raccolte soprattutto presso le imprese seguenti:
- tra gli importatori comunitari:
Deutsche Chemapol GmbH (Francoforte) Karl O. Helm AG (Amburgo) Bochako GmbH (Amburgo) Sogo SA (Parigi) Lubimex BV (Bussum) Chr. Egelborg A/S (Holbaek) TR International Ltd (Londra) - tra i produttori comunitari:
Basf AG (Ludwigshafen) Hoechst AG (Francoforte) Bayer AG (Leverkusen) Ato Chimie (Paris La Défense) Cdf Chimie EP (Paris La Défense) Montepolimeri (Milano) BP Chemicals SA (Ginevra) ICI PLC (Londra) Shell International Ltd (Londra) DSM NV (Sittard) Essochem Inc. (Machelen) - tra gli esportatori:
Sojuzchimexport (Mosca) Ciech (Varsavia) Petrimex (Bratislava) AHB Chemie (Berlino, RDT)
considerando che le indagini preliminari svolte dalla Commissione si riferiscono al periodo 1o luglio 1980 - 31 giugno 1982;
considerando che, nel procedere a una determinazione preliminare del margine di dumping, la Commissione ha basato tutti i suoi calcoli sui prezzi ponderati del polietilene ad alta pressione per uso generale, vale a dire soprattutto per la produzione di fogli, giacché i paesi in questione esportano nella Comunità quasi unicamente tipi di polietilene di questa categoria;
considerando che, per stabilire l'eventuale esistenza di dumping in ordine alle importazioni suddette, la Commissione deve tener conto del fatto che l'Unione Sovietica, la Repubblica democratica tedesca, la Cecoslovacchia e la Polonia non sono paesi a economia di mercato;
considerando che, per questo motivo, la Commissione deve basare i suoi calcoli sul valore normale di un paese a economia di mercato; che, al riguardo, la denuncia faceva riferimento al mercato interno svedese;
considerando che altre parti hanno proposto un raffronto con i prezzi praticati negli Stati Uniti d'America o in Canada; che la Commissione ha valutato questa possibilità, ma è pervenuta alla conclusione che un raffronto del genere fosse meno indicato, date le caratteristiche dei procedimenti applicati per la produzione di etilene dai fabbricanti nordamericani, e soprattutto perché negli USA lo Stato interviene per disciplinare i prezzi del gas naturale, che in quel paese viene usato principalmente quale materia prima per la fabbricazione di polietilene; che, di conseguenza, i costi di questa materia prima negli USA risultano nettamente inferiori a quelli di altri idrocarburi - quali nafta e gasolio - di cui si servono in massima parte i fabbricanti europei e anche i paesi esportatori per produrre polietilene;
considerando che, dopo controlli in loco presso il produttore svedese e dopo aver preso conoscenza degli argomenti addotti, per iscritto e verbalmente, dalle parti interessate, la Commissione ha assunto quale valore normale, in prima approssimazione, i prezzi del polietilene ad alta pressione per uso generale sul mercato interno svedese; che, nel prendere questa decisione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la produzione di polietilene ad alta pressione in Svezia avviene in condizioni sostanzialmente comparabili a quelle riscontrate nei paesi esportatori in questione e nella stessa Comunità; che, inoltre, oltre la metà del fabbisogno interno della Svezia è coperto da importazioni, in particolare da altri paesi scandinavi e dalla Comunità, e che le barriere tariffarie per le importazioni di polietilene ad alta pressione in Svezia non sono molto elevate; che la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il livello dei prezzi sul mercato svedese, tenuto conto delle condizioni di concorrenza vigenti in detto mercato, è adeguato;
considerando che, onde determinare preliminarmente il margine di dumping, sono quindi stati confrontati i prezzi medi svedesi ponderati franco fabbrica, per acquisti effettuati tra il luglio 1981 e il giugno 1982, con quelli praticati dai paesi in questione all'esportazione nella Comunità, durante lo stesso periodo di tempo;
considerando che si è tenuto debito conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi; che la Commissione ha preso cura soprattutto di fondare i suoi calcoli esclusivamente sui prezzi svedesi interni per polietilene ad alta pressione per uso generale, venduto a singoli fabbricanti di fogli; che dall'inchiesta sono state escluse le vendite di tipi speciali di valore superiore; che dai prezzi svedesi per merce sfusa, fatturati ai clienti franco destino, sono stati detratti sconti, altre riduzioni e i costi di trasporto; che inoltre è stata operata una correzione, per ricondurre i prezzi al livello «pagamento in contanti»; che i prezzi all'esportazione dei paesi oggetto della procedura erano disponibili in parte su base fob o su base cif, di guisa che si è reso talvolta necessario un adeguamento del prezzo, per tener conto della relativa percentuale dei costi di trasporto e delle condizioni di pagamento; che, inoltre, ai fini del calcolo dei prezzi all'esportazione, non si è tenuto conto, ove ciò era documentabile, di forniture di qualità più scadente;
considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta che le importazioni in causa formano oggetto di un dumping pari alla differenza tra il valore normale determinato in precedenza e il prezzo all'esportazione nella Comunità; che questo margine varia a seconda dei paesi esportatori e degli Stati membri importatori; che la media ponderata di detto margine è del 47 % per importazioni comunitarie dall'Unione Sovietica, del 40 % nel caso della Polonia, del 38 % per la Repubblica democratica tedesca e del 34 % per la Cecoslovacchia;
considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping a questo settore dell'economia comunitaria, dagli elementi di prova che la Commissione ha potuto assumere in sede di esame preliminare risulta che le importazioni complessive di polietilene ad alta pressione nella Comunità dai paesi in questione (esclusi gli scambi infratedeschi) sono salite da 34 900 t nel 1979 a 129 000 t durante il periodo dell'inchiesta, ovvero luglio 1981 - giugno 1982, con un incremento del 270 %; che, nello stesso periodo di tempo, l'aliquota di mercato detenuta da queste importazioni nella Comunità è salita dall'1,1 % a quasi 5 %, pur con sensibili differenze tra i singoli Stati membri; che la progressione è stata particolarmente forte nei Paesi Bassi e in Belgio, dove le aliquote sono balzate dallo 0,6 % e dall'1,6 %, rispettivamente al 19 % e all'11,5 %, mentre in Francia, tra il 1979 e il termine del periodo d'inchiesta, l'aliquota di mercato detenuta da queste importazioni è passata dallo 0,4 % al 6,1 %, in Danimarca dall'1,4 % al 6,3 %, nella Repubblica federale di Germania dal 2,6 % al 5,8 % e nel Regno Unito dallo 0,2 % al 2,3 %;
considerando che i prezzi di vendita nella Comunità per i tipi normali di polietilene ad alta pressione per uso generale, originario dei paesi in questione, sono inferiori ai prezzi praticati dai fabbricanti comunitari per prodotti di qualità analoga, in alcuni casi addirittura del 25 %;
considerando che gli effetti delle offerte in dumping si sono avvertiti con particolare intensità e frequenza nei Paesi Bassi e in Belgio, con la conseguenza di un drastico incremento delle aliquote di mercato delle importazioni effettuate in dumping in detti paesi;
considerando che dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta inoltre che l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e la conquista di notevoli aliquote di mercato si sono verificati parallelamente a una flessione della domanda nella Comunità; che i produttori comunitari hanno dovuto subire di conseguenza un'ulteriore erosione delle loro possibilità di smercio, senza riuscire a stabilizzare il mercato, nonostante drastiche limitazioni di produzione; che le importazioni in dumping hanno ulteriormente aggravato la flessione dei prezzi; che di conseguenza le perdite subite dai fabbricanti comunitari sono diventate intollerabili;
considerando che la Commissione ha indagato inoltre sull'incidenza di altre importazioni di polietilene ad alta pressione nella Comunità, ed ha stabilito che anche per esse si è registrato un sensibile aumento, permettendo loro di consolidare la propria aliquota di mercato; che da un esame più approfondito è risultato trattarsi essenzialmente di polietilene ad alta pressione di provenienza scandinava e austriaca, destinato in parte a usi più pregiati e comunque importato nella Comunità a prezzi equi;
considerando che nel valutare le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping la Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che il sovrappotenziale produttivo in questo settore, all'interno della Comunità, esercita una rilevante pressione sui prezzi, la quale non può venire imputata alle importazioni in causa; che nelle attuali condizioni di mercato non è possibile spuntare utili e neppure prezzi tali da coprire i costi di produzione;
considerando che in base a queste risultanze la Commissione ha tratto provvisoriamente la conclusione che, dati i problemi di adeguamento cui è confrontata l'industria comunitaria interessata, gli effetti negativi delle importazioni in dumping singolarmente presi arrecano comunque un notevole pregiudizio materiale, che rende necessarie misure di difesa; che l'industria di trasformazione comunitaria sostiene tuttavia che l'introduzione di misure di difesa inciderebbe sulla sua concorrenzialità e non sarebbe quindi nell'interesse della Comunità; che, tenuto conto della situazione particolarmente grave in cui versano i fabbricanti di polietilene, la Commissione è tuttavia persuasa che gli interessi della Comunità richiedano un intervento immediato, sotto forma di un dazio provvisorio antidumping;
considerando che gli esportatori dell'Unione Sovietica, della Repubblica democratica tedesca, della Cecoslovacchia e della Polonia, ovvero Sojuzchimexport, Mosca; AHB Chemie, Berlino; Petrimex, Bratislava, e Ciech, Varsavia, posti di fronte a queste risultanze hanno offerto di assumere impegni, ritenuti adeguati dalla Commissione, per rimuovere il pregiudizio materiale causato da queste importazioni; che in sede di comitato consultivo previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79 non sono state sollevate obiezioni contro quest'importazione; che gli impegni proposti dagli esportatori suddetti possono di conseguenza essere accettati e la procedura disposta nei loro confronti può essere conclusa,
DECIDE:
Art. unico
Gli impegni assunti dagli esportatori dell'Unione sovietica, della Repubblica democratica tedesca, della Cecoslovacchia e della Polonia, ovvero Sojuzchimexport, Mosca; AHB Chemie, Berlino (RDT); Petrimex, Bratislava e Ciech, Varsavia, sono accettati e la procedura relativa alle importazioni di polietilene ad alta pressione originario dell'Unione Sovietica, della Repubblica democratica tedesca, della Cecoslovacchia e della Polonia è conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente