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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1983 che conclude la procedura antidumping riguardante le importazioni di alluminio grezzo non in lega originario dell'Egitto (83/305/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo come previsto da detto regolamento,

A. Procedura1 Nel gennaio 1983, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato di collegamento delle industrie dei metalli non ferrosi per conto della maggioranza dei produttori comunitari, che forniscono l'85 % circa della produzione comunitaria di alluminio grezzo non in lega. La denuncia allegava prove di dumping e del grave pregiudizio da esso derivante, che furono considerate sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura. Di conseguenza la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'avvio di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di alluminio grezzo non in lega, di cui alla sottovoce ex 76.01 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 76.01-11, originario dell'Egitto, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia ed ha avviato un'inchiesta.

La Commissione ha pertanto informato ufficialmente gli esportatori ed importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché il ricorrente ed ha dato alle parti direttamente interessate l'opportunità di fare conoscere i loro pareri per iscritto o di essere ascoltate.

Non appena annunciata l'inchiesta, la Aluminium Company of Egypt, unico esportatore egiziano del prodotto in questione, ha accettato l'immediata verifica dei suoi impianti e di fornire tutte le informazioni che la Commissione riteneva necessarie agli effetti di una determinazione preliminare. La Commissione ha perciò svolto tale verifica negli impianti della Aluminium Company of Egypt al Cairo e a Nag Hammadi.

L'inchiesta sul dumping dell'esportatore egiziano ha tenuto conto di tutto l'anno 1982.

A tutt'oggi nessuno degli esportatori o importatori del prodotto in questione, originario dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia, ha messo a disposizione della Commissione tutte le informazioni ritenute necessarie agli effetti di una determinazione preliminare, attualmente la Commissione non è quindi in grado di pervenire ad alcuna conclusione preliminare per quanto riguarda l'esistenza di dumping sulle importazioni da tali fonti.

B. Valore normale (6) L'inchiesta preliminare intesa a determinare l'esistenza di dumping sulle importazioni dall'Egitto ha mostrato che i prezzi di prodotti simili commercializzati dagli esportatori sul mercato interno egiziano erano stati inferiori, per un lungo periodo di tempo e per notevoli quantità, a tutti i costi, sia fissi che variabili, normalmente sostenuti nel corso della produzione; perciò il valore normale è stato determinato in base al valore costruito.

Il valore costruito è stato calcolato prendendo in considerazione i costi dei materiali e di produzione della società, comprese le spese generali, e aggiungendovi un margine di profitto del 5 %, considerato ragionevole in base al rendimento della società durante un recente periodo rappresentativo.

C. Prezzi all'esportazione (8) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti originari dell'Egitto esportati verso la Comunità.

D. Confronto (9) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto in considerazione, laddove opportuno, le differenze che incidevano sulla comparabilità dei prezzi, quali disparità nelle condizioni di pagamento e di consegna.

Allo scopo di determinare se le merci provenienti dall'Egitto siano state oggetto di dumping, i suddetti valori normali sono stati perciò confrontati, transazione per transazione, nella fase fob con il prezzo all'esportazione verso la Comunità nella stessa fase durante il periodo dell'inchiesta, servendosi se necessario di medie ponderate.

E. Margine (11) Il suddetto accertamento preliminare dei fatti dimostra l'esistenza di dumping nei confronti delle importazioni dalla Aluminium Company of Egypt, il margine di dumping essendo pari all'importo del quale il valore normale stabilito è superiore al prezzo all'esportazione verso la Comunità.

Il margine medio ponderato per il prodotto in oggetto, originario dell'Egitto, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stato dello 0,3 %.

F. Chiusura della procedura contro l'Egitto (13) La Commissione considera minimo il margine di dumping riscontrato e non tale pertanto da causare grave pregiudizio ai produttori comunitari; in considerazione di quanto precede non sono necessarie misure protettive. Il comitato consultivo non ha emesso alcuna obiezione allo svolgimento dell'azione in tal senso,

DECIDE:

Art. unico

Si dichiara conclusa la procedura antidumping riguardante le importazioni di alluminio grezzo non in lega, originario dell'Egitto.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente