diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1983 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping riguardante le importazioni di ferro-cromo a basso tenore di carbonio, originarie del Sudafrica, della Svezia, della Turchia e dello Zimbabwe, e conclude tale procedura (83/306/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo come previsto dal suddetto regolamento,

considerando che:

A. Procedura1 Nel novembre 1982, la Commissione ha ricevuto una richiesta inviatale dalla Fachverband Ferrolegierungen Stahl e Leichtmetallveredler e. V., a nome di un produttore stabilito in Germania e rappresentante la maggior parte della produzione comunitaria di ferro-cromo a basso tenore di carbonio, con la quale essa era invitata a riesaminare gli impegni accettati nel 1978 nell'ambito della procedura antidumping nei confronti del Sudafrica e della Svezia. Alla Commissione è pervenuto simultaneamente un ricorso presentato a nome dello stesso produttore comunitario e riguardante le importazioni originarie della Turchia e dello Zimbabwe. Le richieste di riesame e di ricorso contenevano elementi comprovanti l'esistenza di pratiche di dumping e di un notevole pregiudizio da esse derivante; questi elementi erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine; pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 la Commissione ha annunciato il riesame degli impegni di prezzo accettati nel 1978 nell'ambito della procedura antidumping sulle importazioni di ferro-cromo a basso tenore di carbonio, della sottovoce 73.02 ex E I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.02-52, originarie del Sudafrica e della Svezia, nonché l'apertura di una nuova procedura antidumping riguardante le importazioni del prodotto originarie della Turchia e dello Zimbabwe, ed ha inoltre avviato un'indagine.

La Commissione ne ha dato notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati nonché ai rappresentanti dei paesi esportatori e al ricorrente, fornendo inoltre alle parti direttamente interessate l'opportunità di esprimere per iscritto e di sviluppare verbalmente il loro punto di vista.

Tutti gli esportatori e la maggioranza degli importatori noti hanno comunicato il loro punto di vista per iscritto; gli esportatori e vari importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

L'agente incaricato dal produttore/esportatore turco Etibank ha sollecitato un incontro con il principale produttore della Comunità per un raffronto dei diversi punti di vista; la Commissione era disposta a dare seguito favorevole a questa richiesta, ma il produttore comunitario si è rifiutato di partecipare ad una riunione, per cui non è stato possibile organizzare un confronto delle tesi.

Alcuni acquirenti comunitari del prodotto in causa hanno reso noto il loro parere per iscritto ed hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione.

Quest'ultima ha riunito e verificato tutti i dati ritenuti necessari ai fini di una determinazione preliminare del dumping; essa ha proceduto ad un controllo in loco presso:

- il produttore comunitario:

Elektrowerk Weisweiler, Duesseldorf, Repubblica federale di Germania;

- i produttori/esportatori non comunitari:

Ferrolegeringar Trollhaetteverken AB, Stoccolma, Svezia,

Middelburg Steel and Alloys Holdings (PTY) Ltd, Sandton, Sudafrica,

Zimbawe Alloys Limited Harare, Zimbawe;

- l'importatore:

Société anonyme des minerais, Lussemburgo, che agisce in nome del produttore/esportatore turco Etibank.

L'indagine sulle pratiche di dumping ha coperto il periodo dicembre 1981/novembre 1982.

B. Valore normale (8) Onde stabilire il valore normale per gli esportatori turchi e dello Zimbabwe, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che le vendite del prodotto analogo effettuate dagli esportatori sui rispettivi mercati nazionali non consentono un paragone attendibile poiché i quantitativi venduti sono insufficienti; inoltre, dall'indagine in Sudafrica e in Svezia è emerso che, durante un lasso di tempo notevole e per massicci quantitativi, i prezzi dei prodotti analoghi venduti dagli esportatori sul loro mercato nazionale sono stati inferiori a tutti i costi fissi e variabili sostenuti normalmente in fase di produzione. La Commissione ha pertanto deciso di determinare il valore normale per i quattro esportatori interessati sulla base del valore costruito.

I valori costruiti sono stati calcolati, per le società interessate, in funzione dei costi globali per i materiali e la fabbricazione, nonché delle spese generali, maggiorati di un margine di profitto del 4 % ritenuto ragionevole in base ai risultati ottenuti dalle società nel corso di esercizi a saldo positivo.

C. Prezzi all'esportazione (10) I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati e da pagare per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità.

D. Confronti (11) Per raffrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che incidono sulla confrontabilità dei prezzi e soprattutto dei divari nelle condizioni di pagamento e di fornitura.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

E. Margini (13) L'esame preliminare di cui sopra ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping in ordine ai quattro paesi interessati, con un margine pari all'importo a concorrenza del quale il valore normale stabilito supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

I margini così ottenuti oscillano dal 7,2 al 31,7 %, in funzione del paese esportatore.

F. Pregiudizio (15) Quanto al pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione emerge che le importazioni nella Comunità di ferro-cromo a basso tenore di carbonio originarie del Sudafrica, della Svezia, della Turchia e dello Zimbabwe sono passate da 17 166 tonnellate nel 1979 a 23 167 tonnellate nel 1982, il che rappresenta nello stesso periodo un incremento della quota di mercato detenuta dai paesi interessati dal 21 al 39 %.

I prezzi di vendita di questi prodotti importati sono stati inferiori a quelli richiesti per coprire i costi del produttore comunitario e per garantirgli un profitto ragionevole.

Quanto all'incidenza sulla situazione del principale produttore comunitario, gli elementi di prova di cui dispone la Commissione rivelano che la produzione del ricorrente comunitario è rimasta stabile nel periodo esaminato mentre le sue vendite di ferro-cromo a basso tenore di carbonio sono crollate dell'11 % tra il 1979 ed il 1982; benché relativamente irregolare, l'andamento delle scorte del produttore comunitario ha quindi registrato una netta tendenza all'incremento.

La redditività del produttore comunitario interessato, positiva nel 1980, è diventata negativa nel 1981 ed ha subito un ulteriore crollo dell'89 % nel 1982, precipitando la società, che non è più in grado di far fronte ai suoi impegni finanziari, in una situazione insostenibile nonostante i suoi tentativi di contenere le spese.

Le cifre relative all'occupazione del produttore comunitario interessato hanno dimostrato un calo del 14 % nel personale occupato tra il 1980 ed il 1982; il perdurare o l'incremento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi esportatori minacciano di causare nuove gravi perdite di posti di lavoro dell'ordine del 15 %.

La Commissione ha esaminato altresì il pregiudizio causato da altri fattori, quali il calo del consumo globale del prodotto in causa, che secondo l'indice di valore è passato da 100 nel 1979 a 73 nel 1982; ciononostante, è stato appurato che questo declino ha colpito maggiormente la produzione comunitaria che le importazioni effettuate a prezzi di dumping, il cui volume è aumentato. Il massiccio incremento delle importazioni oggetto di dumping ed i prezzi cui i prodotti vengono offerti in vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione ad asserire che gli effetti delle importazioni in dumping di ferro-cromo a basso tenore di carbonio, originarie del Sudafrica, della Svezia, della Turchia e dello Zimbabwe, considerati isolatamente, devono essere ritenuti responsabili di un grave pregiudizio al produttore comunitario interessato.

G. Interesse della Comunità (21) I principali utilizzatori comunitari di ferro-cromo a basso tenore di carbonio hanno ribadito che l'introduzione di misure di protezione non presenta alcun interesse per la Comunità in quanto ciò aumenterebbe notevolmente i loro costi rendendoli quindi meno concorrenziali; nondimeno, vista la situazione finanziaria particolarmente difficile in cui versa il produttore comunitario per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita della merce in questione e al fine di evitare la chiusura della sua fabbrica, ciò che renderebbe la Comunità ampiamente dipendente dai fornitori stranieri, vista inoltre l'incidenza relativamente limitata che avrebbe un aumento di prezzo del prodotto sui costi dell'industria consumatrice, la Commissione ha concluso che sia nell'interesse della Comunità attuare siffatte misure.

H. Impegni (22) Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'indagine preliminare ed hanno formulato le loro osservazioni in materia; in seguito, la Middelburg Steel and Alloys Holdings (PTY) Limited, Ferrolegeringar Trollhaetteverken AB, Etibank e Zimbabwe Alloys Limited hanno assunto impegni a nome dei loro esportatori di ferro-cromo a basso tenore di carbonio nella Comunità.

Questi impegni determineranno un aumento dei prezzi all'importazione nella Comunità al livello che la Commissione ritiene necessario per eliminare il pregiudizio, dopo avere confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi del produttore comunitario con i costi e le particolari condizioni di commercializzazione dei vari importatori. Questi aumenti sono inferiori ai margini di dumping.

Pertanto, gli impegni assunti sono ritenuti accettabili e la procedura può essere chiusa senza imporre un dazio antidumping.

Il comitato consultivo non ha formulato obiezioni in merito,

DECIDE:

Art. 1

Sono accettati gli impegni assunti dal Middelburg Steel and Alloys Holdings (PTY) Ltd, Ferrolegeringar Trollhaetteverken AB, Etibank e Zimbabwe Alloys Limited, nell'ambito della procedura antidumping riguardante le importazioni di ferro-cromo a basso tenore di carbonio della sottovoce 73.02 ex E I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.02-52, originarie del Sudafrica, della Svezia, della Turchia e dello Zimbabwe.

Art. 2

Si dichiara conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di ferro-cromo a basso tenore di carbonio, originarie del Sudafrica, della Svezia, della Turchia e dello Zimbabwe.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente