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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1983 recante conclusione della procedura antidumping relativa a determinati profilati a U e a I, di ferro o di acciaio, originari del Sudafrica (83/334/CECA)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, sulla salvaguardia contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio1, modificata da ultimo con raccomandazione n. 3025/82/CECA2, in particolare l'articolo 9, dopo aver inteso i pareri formulati in seno al comitato consultivo istituito da detta raccomandazione,

considerando che in data 10 febbraio 1983 la Commissione ha avviato una procedura antidumping riguardante le importazioni di determinati profilati a U e a I, di ferro o di acciaio, originari del Sudafrica3.

considerando che nel frattempo sono state concluse determinate intese tra la Comunità e il governo del Sudafrica, in ordine agli scambi di prodotti siderurgici, compresi i prodotti oggetto dell'indagine;

considerando che, alla luce di queste intese, la Commissione ritiene opportuno porre termine alla procedura antidumping,

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di profilati a U e a I, di ferro o di acciaio, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza pari o superiore a 80 mm, della sottovoce 73.11 A ex I della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 73.11-14 e 16, originari del Sudafrica, è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente