diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1983 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di pere sciroppate originarie dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica sudafricana (83/360/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

A. Procedura 1. Nel settembre 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Organizzazione europea delle industrie trasformatrici di ortofrutticoli (OEITFL) a nome di produttori francesi ed italiani, che riforniscono praticamente tutto il mercato comunitario di pere sciroppate, in merito alle importazioni del prodotto in questione originarie dell'Australia. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al grave pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'inizio di una procedura. La Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha quindi annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tipi di pere sciroppate, di cui alle sottovoci 20.06 B II a) 6 e b) 6 della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 20.06-41, 43, 68 e 69, originarie dell'Australia ed ha avviato l'inchiesta.

2. Nel giugno 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia modificata, a nome degli stessi produttori nella quale si chiedeva di estendere l'inchiesta antidumping in corso alle importazioni del prodotto in questione, originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica sudafricana. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping ed al conseguente grave pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione dell'inchiesta; di conseguenza la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, l'estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni di certi tipi di pere sciroppate, originariamente aperta nei confronti dell'Australia, per includervi certi tipi di pere sciroppate originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica sudafricana;

3. La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il proprio punto di visa per iscritto e di chiedere di essere intese oralmente.

4. Tutti gli esportatori e la maggior parte degli importatori hanno reso noto il proprio punto di vista per iscritto; gli esportatori ed alcuni importatori hanno chiesto di essere intesi oralmente.

5. Gli esportatori australiani hanno chiesto di incontrare i produttori comunitari per confrontare tesi opposte. La Commissione era disposta ad accogliere la richiesta, ma i produttori comunitari hanno rifiutato di partecipare ad un siffatto incontro e pertanto non è stato possibile effettuare un confronto.

6. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare ed ha effettuato controlli presso le sedi dei seguenti produttori comunitari:

Conserve Gard, Nîmes, Francia Sica ASO, Montauban, Francia Falguières Conserves, Castelsarrasin, Francia SELF, Bagnacavallo, Italia Parmasole, Parma, Italia Italfrutta, Ravenna, Italia Colombani Lusuco, Bologna, Italia.

La Commissione ha inoltre effettuato controlli presso le sedi delle seguenti società:

Produttori/esportatori di paesi terzi:

Ardmona Fruit Products Co-Operative Co. Ltd; Mooroopna, Australia SPC Limited, Shepparton, Australia Australian Canned Fruit (IMO) PTY Ltd, Melbourne, Australia South African Preserving Co. (PTY) Ltd, Cape Town, Repubblica sudafricana All Gold Foods (PTY) Ltd, Cape Town, Repubblica sudafricana Langeberg Co-Op Limited, Cape Town, Repubblica sudafricana Gant's Foods (PTY) Ltd, Strand, Repubblica sudafricana Importatori:

Irish Agricultural Wholesale Society, Dublino, Irlanda Edeka Zentrale AG, Amburgo, Germania CL Eduard Blume, Amburgo, Germania Gedelfi Grosseinkauf GmbH & Co. KG, Colonia, Germania Wuensche Handelsgesellschaft, Amburgo, Germania Huepeden & Co., Amburgo, Germania.

7. L'indagine relativa alle pratiche di dumping riguardava l'anno civile 1981.

B. Valore normale 8. Il valore normale per gli esportatori australiani e sudafricani è stato calcolato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori che esportavano nella CEE. Per quanto riguarda i produttori australiani, questa base è stata contestata con l'argomentazione che i prezzi prevalenti sul mercato interno australiano non venivano corrisposti nel corso di operazioni commerciali normali, ma derivavano dai prezzi minimi fissati dalla Australian Canned Fruits Corporation, che è un ente pubblico. Secondo quanto è stato sostenuto, con l'intervento di un sistema di prezzi minimi il gioco normale dell'offerta e della domanda non è più operante e pertanto non costituisce una base adeguata per calcolare il valore normale. Secondo la Commissione, il termine «operazioni commerciali normali» non presuppone l'esistenza di una concorrenza perfetta e quindi, anche qualora la concorrenza fosse limitata da situazioni quali un cartello od un monopolio, i prezzi di vendita si considerano formati nel corso di operazioni commerciali normali, a condizione che siano generalmente validi per tutti i clienti effettivi e potenziali e coprano il costo totale di produzione. La Commissione ha tenuto conto del fatto che nel caso in esame la concorrenza viene limitata in seguito ad un intervento dello Stato e non di privati. Secondo gli elementi di prova di cui dispone la Commissione, il prezzo delle pere in scatola vigente sul mercato interno è fissato in funzione della concorrenza esercitata da altri tipi di frutta, nonché dei costi di produzione dell'industria di trasformazione e quindi si basa su considerazioni di mercato. La Commissione ritiene quindi ammissibile utilizzare, ai fini della determinazione preliminare, i prezzi praticati sul mercato interno australiano come base per il calcolo del valore normale.

9. Al fine di determinare il valore normale relativo ad uno degli esportatori sudafricani, South African Preserving Co. (PTY) Ltd, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la società in questione non effettua vendite di prodotti analoghi sul mercato interno. La Commissione ha deciso quindi di fissare il valore normale relativo a questa società in base al valore costruito, calcolato considerando i costi totali sostenuti dalla società per le materie prime e la produzione, compresi i costi fissi ed aggiungendo un margine di profitto del 5 % considerato equo visti i risultati ottenuti dall'industria durante un periodo sufficientemente rappresentativo.

10. Per accertare l'esistenza di pratiche di dumping in merito alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che il paese in questione non ha un'economia di mercato e pertanto ha basato il proprio calcolo sul valore normale in un paese ad economia di mercato; a questo proposito i ricorrenti avevano proposto il mercato interno australiano. Gli esportatori cinesi hanno sollevato obiezioni, sostenendo che esistono notevoli divergenze tra la Cina e l'Australia in termini di tecniche di produzione e di consumo interno, proponendo di scegliere l'Argentina come paese analogo. Secondo la Commissione, tuttavia, a causa delle particolari condizioni economiche dell'Argentina i prezzi praticati sul suo mercato interno non possono essere utilizzati come base per il calcolo del valore normale. Secondo quanto la Commissione ha inoltre accertato, in Sudafrica non esistono differenze di grande rilievo nei processi di produzione ed essendo la concorrenza interna sufficientemente attiva, i prezzi sono adeguatamente proporzionati ai costi di produzione. La Commissione conclude quindi che è opportuno ed equo determinare il valore normale per le importazioni originarie della Cina in base ai prezzi praticati sul mercato interno della Repubblica sudafricana.

C. Prezzi all'esportazione 11. I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente corrisposti o richiesti per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

D. Confronto 12. Nel confronto tra il valore normale ed i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle divergenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi ed in particolare delle differenze nelle modalità di pagamento e di consegna. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini 13. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte dei tre paesi interessati, con un margine pari all'importo per il quale il valore normale calcolato secondo le modalità di cui sopra supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. I margini variano secondo il paese, con le seguenti medie ponderate: 44,95 % per l'Australia, 35,5 % per la Repubblica popolare cinese e 14,4 % per la Repubblica sudafricana.

F. Pregiudizio 14. Secondo i dati statistici noti alla Commissione, le importazioni nella Comunità provenienti dall'Australia, dalla Repubblica popolare cinese e dal Sudafrica sono scese da 49 922 t a 37 416 t tra il 1979 e il 1980, per risalire a 39 470 t nel 1981. Contemporaneamente la quota di mercato di questi esportatori è scesa da 43,8 % al 36,0 % tra il 1979 e il 1980, ed era pari al 35,8 % nel 1981. Nel periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi di rivendita di queste importazioni erano inferiori ai prezzi necessari per coprire i costi di molti produttori comunitari e fornire un adeguato profitto. La produzione comunitaria è aumentata del 12 % circa tra il 1979 e il 1981 e la quota di mercato dei produttori comunitari è passata da 54,4 % a 61,9 %, ma circa il 25 % dei produttori comunitari ha subito perdite comprese tra 9 e 13 % del fatturato.

15. Nell'interpretazione dei dati statistici di cui sopra la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che, nel caso in questione, non è possibile utilizzare integralmente i criteri normalmente applicati per valutare l'incidenza delle pratiche di dumping. Dal 1979 in poi, infatti, la Comunità ha concesso aiuti alla produzione ai produttori europei di pere in scatola, permettendo loro di rimanere sul mercato in concorrenza con le importazioni a basso prezzo provenienti dai paesi terzi. Gli aiuti alla produzione accordati alle pere in scatola corrispondono alla differenza tra i costi di produzione dei produttori comunitari e i prezzi all'importazione dei prodotti provenienti dai paesi terzi, neutralizzando quindi in notevole misura gli effetti di un eventuale dumping. Per valutare quindi la portata del pregiudizio subito dai produttori comunitari la Commissione ha dovuto prospettare quale sarebbe stata la situazione in assenza di aiuti alla produzione. Pur rendendosi conto della difficoltà di stabilire con certezza l'incidenza delle importazioni a basso prezzo sull'industria comunitaria in mancanza di aiuti alla produzione, la Commissione ritiene che probabilmente un numero maggiore di produttori avrebbe subito perdite e le perdite attuali sarebbero state più gravi; molto probabilmente, inoltre, i produttori comunitari non avrebbero potuto mantenere la loro quota di mercato. La Commissione ritiene pertanto opportuno usare come criterio per valutare la portata del pregiudizio subito dall'industria comunitaria l'aliquota di aiuto alla produzione concesso durante il periodo oggetto dell'inchiesta che ha permesso ai produttori comunitari di sostenere la concorrenza con le importazioni oggetto di dumping. L'importo in questione è valutato a 8 milioni di ECU.

16. L'impiego del maggior onere a carico degli aiuti alla produzione quale parametro del pregiudizio è stato contestato dai produttori australiani e dal loro governo, nonché dai produttori sudafricani e cinesi. Secondo quanto è stato sostenuto a questo proposito, nei regolamenti antidumping della Comunità e nel codice GATT antidumping non esistono disposizioni specifiche a norma delle quali si possa prendere in considerazione l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sul programma di aiuti della Comunità. A parere della Commissione, tuttavia, la legislazione quadro delle Comunità e il codice GATT non intendono chiaramente limitare la valutazione del pregiudizio provocato da dumping ad alcun parametro specifico. Dal codice delle sovvenzioni risulta chiaramente che, quando l'incidenza delle sovvenzioni accordate nel paese esportatore è controbilanciata da programmi di sostegno pubblico nel paese importatore, l'aumento dell'onere sul bilancio costituisce un indice appropriato del pregiudizio subito dall'industria del paese importatore. A parere della Commissione, se gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono controbilanciati da un programma di aiuti alla produzione, per analogia è ammissibile impiegare il maggiore onere a carico dei fondi pubblici come un parametro del pregiudizio provocato dalle importazioni in questione oggetto di dumping.

17. La Commissione ha inoltre esaminato il pregiudizio provocato da eventuali altri fattori. Secondo quanto è stato sostenuto, gli aiuti alla produzione della Comunità sono artificialmente elevati, poiché i costi di produzione dell'industria comunitaria, sui quali l'importo dell'aiuto è in parte calcolato, sono stati notevolmente sopravvalutati. Dall'inchiesta antidumping effettuata dalla Commissione risulta che i dati utilizzati per il calcolo degli aiuti alla produzione sono forniti dai governi degli Stati membri produttori e nell'inchiesta non sono emersi elementi di prova a sostegno di un'eventuale sopravvalutazione. Secondo la Commissione, tuttavia, anche se l'argomentazione suddetta fosse esatta, gli aiuti non sarebbero stati necessari oppure sarebbero stati concessi per importi notevolmente minori in assenza di importazioni a prezzi di dumping.

18. La Commissione è stata quindi indotta a concludere che le importazioni di pere in scatola originarie dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Sudafrica, effettuate a prezzi di dumping, considerate isolatamente hanno provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

G. Interesse della Comunità e conclusione della procedura 19. Gli esportatori interessati sono stati informati dei principali risultati dell'inchiesta preliminare. Gli esportatori australiani, cinesi e sudafricani hanno sostenuto che a loro parere l'industria comunitaria non aveva subito alcun pregiudizio e pertanto non era necessario prendere alcun provvedimento. Pur rifiutando di accettare l'accertamento del margine di dumping e del pregiudizio, effettuato dalla Commissione, gli esportatori australiani, cinesi e sudafricani hanno tuttavia acconsentito a garantire che i loro prezzi all'esportazione nella Comunità siano nel futuro ad un livello che la Commissione considererà sufficiente per eliminare l'onere a carico del bilancio comunitario, nonché permettere un adeguato profitto ai produttori comunitari che avevano subito perdite durante il periodo dell'inchiesta. Gli aumenti di prezzo non superano comunque i margini di dumping riscontrati durante 20. Di conseguenza, la Commissione considera soddisfacenti le garanzie date sui prezzi e non ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio; la procedura antidumping può pertanto essere conclusa nei confronti degli esportatori australiani, cinesi e sudafricani.

21. Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni ad una soluzione di questo tipo. DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa ad alcuni tipi di pere sciroppate originarie dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica sudafricana è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente