DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 1983 che chiude la procedura antidumping riguardante le importazioni di gomma di xantano originaria degli Stati Uniti d'America (83/493/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo, come previsto dal regolamento suddetto,
considerando che:
A. Procedura1 Nel luglio 1982 la Commissione ha ricevuto un ricorso da parte del Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC), a nome dell'unico produttore comunitario di gomma di xantano, Rhône-Poulenc SA.
Il ricorso conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping e di un conseguente grave pregiudizio, ritenuto sufficiente per giustificare l'avvio di una procedura. Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di gomma di xantano, della sottovoce ex 39.06 B della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe ex 39.06-90, originaria degli Stati Uniti d'America, ed ha avviato un'indagine in merito.
La Commissione ne ha dato ufficialmente notifica all'esportatore ed agli importatori notoriamente interessati ed ai rappresentanti dei paesi esportatori nonché al ricorrente ed ha fornito alle parti direttamente in causa l'opportunità di rendere noto il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione. Tutte le parti interessate sono state intese ed hanno espresso il loro parere per iscritto.
Ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio, la Commissione ha chiesto ed ottenuto tutte le informazioni ritenute necessarie.
Per quanto riguarda le risultanze in materia di pregiudizio, non è stato ritenuto necessario calcolare i margini di dumping oppure verificare i dati forniti dall'esportatore riguardo alle sue vendite negli Stati Uniti d'America.
Onde accertare l'esattezza dei dati riguardanti il pregiudizio, la Commissione ha svolto controlli presso la sede delle seguenti società:
- Produttore comunitario - Rhône-Poulenc SA, Francia - Importatori - Alginate Industries Ltd, Regno Unito - Kelco/AIL International Ltd, Regno Unito - Baltimore Aircoil-Chemviron SA, Belgio B. Pregiudizio (6) Per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America, le informazioni di carattere riservato di cui dispone la Commissione rivelano che dette importazioni e la rispettiva quota di mercato sono notevolmente aumentate tra il 1980 ed il 1982.
Quanto ai prezzi del prodotto importato sul mercato comunitario, che il ricorrente ritiene all'origine di una flessione dei prezzi e, in quanto tale, principale fonte di pregiudizio, l'indagine ha dimostrato che i prezzi di vendita nella Comunità del prodotto statunitense sono stati notevolmente superiori a quelli praticati dal ricorrente per quantità e qualità analoghe.
Per quanto riguarda l'incidenza di queste importazioni sull'industria comunitaria, dai dati di cui dispone la Commissione emerge quanto segue:
- l'incremento delle importazioni in causa ha coinciso con un brusco aumento del consumo nella Comunità dovuto ad una diffusione dell'impiego di gomma di xantano a scopi industriali e nell'industria alimentare;
- la ditta ricorrente non è stata in grado di trarre vantaggio da questo incremento del consumo in quanto stava producendo al massimo delle proprie capacità, il che ha reso inevitabile un declino della sua quota di mercato;
- nonostante la riduzione di detta quota di mercato, la produzione e le vendite del ricorrente sono aumentate costantemente e tutti i suoi prodotti sono regolarmente smaltiti;
- il basso livello dei prezzi praticati dal ricorrente è dovuto a fattori estranei alle importazioni statunitensi, legati in particolare all'incapacità del ricorrente di far fronte alla domanda dei consumatori per via della sua limitata capacità;
- inoltre, la gomma di xantano è stata commercializzata in primo luogo dall'esportatore statunitense, il che ha consentito alla ditta vantaggi notevoli nello sviluppo del prodotto, per cui è stata in grado di offrire al consumatore una gamma più vasta di prodotti alcuni dei quali più adatti a soddisfare meglio le sue esigenze.
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni in oggetto non hanno causato alcun grave pregiudizio all'industria comunitaria.
Pertanto, non si ritiene necessario prendere misure di salvaguardia e la procedura dovrebbe essere conclusa.
Il comitato consultivo non ha mosso alcuna obiezione in merito,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di gomma di xantano originaria degli Stati Uniti d'America.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente