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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1983 che accetta un impegno di prezzo offerto da un esportatore cecoslovacco di solfato di rame (83/502/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 12, previa consultazione in seno al comitato consultivo, previsto dal suddetto regolamento,

A. Misure provvisorie1 Con regolamento (CEE) n. 1479/833, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS.

B. Seguito della procedura2 A seguito dell'istituzione del dazio suddetto, un esportatore cecoslovacco e taluni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione.

L'esportatore cecoslovacco ed alcuni importatori hanno chiesto inoltre di essere informati su taluni fatti e considerazioni essenziali in base ai quali era stato deciso di raccomandare misure definitive, richiesta che è stata accolta.

C. Dumping3 Ai fini dell'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione ha stabilito il valore normale sulla base delle cifre ottenute in Iugoslavia, ritenuto il paese ad economia di mercato più rappresentativo per la produzione del solfato di rame.

L'esportatore cecoslovacco, nondimeno, ha chiesto che l'Austria fosse assunta come mercato rappresentativo per la definizione del valore normale. Sulla base dei dati di cui dispone la Commissione, il valore normale determinato durante l'indagine preliminare era tuttavia più favorevole agli esportatori che non la cifra equivalente austriaca e, pertanto, vengono confermate le risultanze preliminari circa il valore normale e l'entità del dumping. Gli esportatori interessati hanno accettato dette risultanze.

D. Pregiudizio (4) Non sono stati presentati nuovi elementi di prova in ordine al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Di conseguenza, la Commissione ha confermato le conclusioni in materia quali emergono dal regolamento (CEE) n. 1479/83.

Secondo la Commissione, pertanto, dalle ultime risultanze dei fatti emerge che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS, considerato prescindendo da altri eventuali fattori negativi, deve essere considerato grave.

E. Interessi della Comunità (5) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, né le industrie di trasformazione della Comunità né altre parti interessate hanno presentato nuovi elementi di prova in materia, per cui la Commissione ritiene definitive le proprie conclusioni circa gli interessi comunitari, illustrate nel regolamento (CEE) n. 1479/83.

Di conseguenza, è necessaria una protezione contro le importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'URSS fatte a prezzi di dumping.

F. Impegni (6) Agli esportatori interessati sono state rese note le principali risultanze dell'indagine successiva. L'esportatore cecoslovacco Chemapol ha quindi offerto un impegno di prezzo riguardante le proprie esportazioni di solfato di rame nella Comunità.

Detto impegno sarà tale da aumentare i prezzi all'importazione nella Comunità al livello che la Commissione ritiene sufficiente per eliminare il pregiudizio, considerati i prezzi necessari per consentire un adeguato margine di profitto ai produttori comunitari nonché il prezzo pagato per il prodotto in dumping dai primi acquirenti nella Comunità.

Di conseguenza, l'impegno offerto è ritenuto accettabile e il dazio antidumping definitivo non si applica alle esportazioni di solfato di rame della Chemapol nella Comunità.

Il comitato consultivo non formulato obiezioni in merito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Commissione accetta l'impegno di prezzo offerto dalla Chemapol Foreign Trade Company Limited, Praga, per quanto riguarda la procedura antidumping sulle importazioni di solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Cecoslovacchia.

Art. 2

La procedura antidumping sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente