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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1983 che accetta l'impegno assunto nell'ambito della procedura antidumping riguardante le importazioni di idrossido di litio originario della Repubblica popolare cinese e recante conclusione di tale procedura (83/522/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo, come previsto dal regolamento suddetto,

considerando che:

A. Procedura1 Nel novembre 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia dal CEFIC, il Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica, a nome dell'unico produttore comunitario di idrossido di litio, riguardante le importazioni del prodotto in oggetto originario della Repubblica popolare cinese. La denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping e di un conseguente grave pregiudizio, ritenuto sufficiente per giustificare l'avvio di una procedura. Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di idrossido di litio, della sottovoce 28.28 B della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe ex 28.28-10, originario della Repubblica popolare cinese, ed ha avviato l'indagine in merito.

La Commissione ne ha dato notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati nonché ai rappresentanti del paese esportatore ed ai ricorrenti, fornendo inoltre alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare il proprio punto di vista per iscritto e di sollecitare un'audizione.

La maggioranza degli importatori ha espresso il proprio punto di vista per iscritto e taluni importatori hanno ottenuto di essere intesi.

La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping; essa ha svolto indagini presso la sede del produttore comunitario:

Chemetall Gmbh, Francoforte, R.f. di Germania nonché di uno degli importatori:

Lithium Corporation of Europe Ltd, Bromborough, Regno Unito.

Il periodo oggetto dell'indagine comprendeva i dodici mesi precedenti il 31 marzo 1983.

B. Valore normale (6) Per accertare se le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese erano oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cina non è un paese ad economia di mercato e pertanto ha basato i propri calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato; a questo proposito il ricorrente aveva proposto il mercato interno degli Stati Uniti, l'unico paese ad economia di mercato al di fuori della CEE in cui si produce un prodotto analogo. Non sono state sollevate obiezioni alla proposta e la Commissione ha accertato che negli Stati Uniti, esistendo una sufficiente concorrenza interna, i prezzi sono proporzionati ai costi di produzione; è stato quindi considerato opportuno e ragionevole determinare il valore normale relativo alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno degli Stati Uniti.

C. Prezzo all'esportazione (7) I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

D. Confronto (8) Nel confrontare il valore normale ed i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che possono incidere sulla comparabilità dei prezzi, in particolare per quanto riguarda le modalità e condizioni di vendita. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini (9) Dal suddetto esame preliminare dei fatti si rileva l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle importazioni di idrossido di litio originario della Repubblica popolare cinese, con un margine di dumping pari all'importo per il quale il valore normale calcolato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. I margini differiscono secondo lo Stato membro importatore, con un media ponderata del 19,6 %.

F. Pregiudizio (10) Dai dati statistici di cui dispone la Commissione si rileva che le importazioni nella Comunità provenienti dalla Cina sono aumentate da 60 t a 500 t, tra il 1980 e il 1982, con un conseguente incremento della quota di mercato detenuta dalla Repubblica popolare cinese dal 2,9 % al 25,5 % nello stesso periodo. La media ponderata dei prezzi di rivendita di queste importazioni era inferiore di circa il 17 % ai prezzi necessari per coprire i costi dell'unico produttore comunitario, fornendo un adeguato margine di profitto. In seguito alle pratiche di dumping in questione il produttore comunitario ha subito notevoli perdite, tale da mettere in pericolo la continuità della produzione.

La Commissione ha esaminato l'eventualità di altre cause di pregiudizio. A questo proposito, essa ha tenuto conto delle importazioni di idrossido di litio originario degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, paesi oggetto di un'indagine simultanea svolta a seguito della revisione1 del dazio definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 191/80 del Consiglio2, modificato dal regolamento (CEE) n. 2978/833, e riguardante le importazioni da essi provenienti. Nondimeno, il massiccio incremento delle importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, deve essere ritenuto responsabile di un grave pregiudizio all'industria comunitaria del settore.

G. Gli interessi della Comunità (12) Le industrie di trasformazione della Comunità hanno asserito che l'adozione di misure di protezione non tutela gli interessi della Comunità in quanto pregiudica la loro posizione concorrenziale sui mercati extracomunitari. Vista la situazione particolarmente grave in cui versa l'unico produttore comunitario, la sua importanza strategica e l'incidenza relativamente trascurabile di un incremento di prezzo sui costi dell'industria di trasformazione (le cui esportazioni extracomunitarie sono parimenti limitate), la Commissione ha nondimeno concluso che è nell'interesse della Comunità attuare siffatte misure.

H. Impegni (13) L'esportatore interessato è stato informato delle principali risultanze dell'indagine preliminare ed ha formulato le osservazioni in materia. È stato quindi offerto un impegno dalla China National Chemicals Import and Export Corporation riguardante le esportazioni di idrossido di litio nella Comunità. Detto impegno sarà in grado di rialzare i prezzi all'esportazione nella Comunità ad un livello che la Commissione ha ritenuto tale da eliminare il pregiudizio, considerando da un lato il prezzo di vendita necessario per consentire un congruo margine di profitto al produttore comu nitario e, dall'altro, il prezzo d'acquisto per gli importatori nella Comunità nonché i relativi costi e utili. In nessun caso, detti aumenti superano i margini di dumping riscontrati nel corso dell'indagine.

Pertanto, l'impegno offerto è ritenuto accettabile e la procedura può essere chiusa senza istituzione di dazi antidumping.

Il comitato consultivo non ha mosso obiezioni in merito,

DECIDE:

Art. 1

La Commissione accetta l'impegno assunto dalla China National Chemicals Import and Export Corporation, in ordine alla procedura antidumping riguardante l'idrossido di litio della sottovoce 28.28 B della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe ex 28.28-10, originario della Repubblica popolare cinese.

Art. 2

La procedura antidumping riguardante le importazioni di idrossido di litio originario della Repubblica popolare cinese è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente (3) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.