DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1983 che accetta gli impegni offerti dagli esportatori giapponesi di perossido di dicumile e chiude la relativa procedura (83/561/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10,
vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,
A. Azione provvisoria1 Con il regolamento (CEE) n. 2079/833, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossido di dicumile originario del Giappone.
B. Procedura successiva2 In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, un esportatore, nonché i produttori comunitari interessati hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi oralmente dalla Commissione. Gli esportatori, alcuni importatori ed i produttori comunitari hanno altresì espresso per iscritto il proprio parere in merito al dazio.
C. Dumping3 Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione non ha ricevuto alcuna nuova prova in ordine al dumping, per cui ha ritenuto definitive le sue risultanze in materia come figurano nel regolamento (CEE) n. 2079/83.
Di conseguenza, vengono confermati gli accertamenti preliminari.
D. Pregiudizio (4) Ultimamente non è pervenuta alcuna nuova prova concernente il pregiudizio all'industria comunitaria.
Pertanto, la Commissione ha confermato le conclusioni raggiunte in materia nel regolamento (CEE) n. 2079/83.
Di conseguenza, nell'ottica della Commissione, i fatti come appurati in definitiva dimostrano che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di perossido di dicumile originario del Giappone, a prescindere da altri eventuali fattori pregiudizievoli, dev'essere considerato sostanziale.
E. Interessi comunitari (5) I consumatori della Comunità non hanno presentato nuove prove, per cui la Commissione ha confermato le sue risultanze preliminari ed è giunta alla conclusione che sia nell'interesse della Comunità prendere le iniziative del caso.
Pertanto, la tutela degli interessi comunitari esige misure antidumping nei confronti delle importazioni di perossido di dicumile originario del Giappone.
F. Impegni (6) Dopo essere stati informati circa le risultanze definitive della Commissione, gli esportatori interessati hanno offerto impegni relativi alle proprie esportazioni di perossido di dicumile nella Comunità. La Commissione ritiene che detti impegni sono tali da consentire ai produttori comunitari un congruo margine di profitto per le loro vendite di perossido di dicumile nella Comunità, eliminando in tal modo il pregiudizio causato dalle importazioni giapponesi in dumping.
Nondimeno, in sede di consultazione del comitato consultivo circa la validità di detti impegni, una delegazione si è opposta a che la procedura venga conclusa accettando gli impegni medesimi.
La Commissione ha quindi presentato una proposta al Consiglio intesa a chiudere la procedura sulla base dell'accettazione degli impegni offerti,
DECIDE:
Art. 1
Con la presente decisione il Consiglio accetta gli impegni offerti dalla Nippon Oil and Fats Co., Ltd, Tokio e dalla Mitsui Petrochemical Industries Ltd, Tokio, inerenti alla procedura antidumping riguardante il perossido di dicumile della sottovoce ex 29.08 D della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe ex 29.08-70, originario del Giappone.
Art. 2
La procedura antidumping riguardante le importazioni di perossido di dicumile originario del Giappone è chiusa.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1983. Per il Consiglio Il Presidente A. GEORGIADIS