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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1983 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa ad alcune importazioni di cartone di fibra compresso originario della Svezia e che conclude detta procedura (83/649/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

Misure provvisorie1 Dopo aver constatato che le società Swedeboard Vrena AB e AB Statens Skogsindustrier (ASSI), produttrici ed esportatrici svedesi di cartone di fibra compresso, hanno esportato cospicui quantitativi di detto cartone nella Comunità in violazione degli impegni precedentemente offerti alla Commissione e da essa accettati, con regolamento (CEE) n. 2444/833, quest'ultima ha revocato la propria accettazione degli impegni in materia di prezzi, ha riaperto la procedura antidumping ed ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cartone di fibra compresso originario della Svezia e fornito dalle suddette società.

Seguito della procedura2 Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, un importatore ha comunitario per iscritto il proprio punto di vista e la Swedeboard Vrena AB ha chiesto ed ottenuto un'audizione.

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1o ottobre 1982 al 31 marzo 1983, durante il quale è stata constatata la violazione degli impegni assunti.

Dumping (4) Ai fini di una determinazione definitiva del margine di dumping, la Commissione si è basata sulla documentazione particolareggiata presentata dalle due società nelle relazioni dell'aprile 1983 ed in seguito, nonché sui risultati di un'inchiesta in loco effettuata presso la Swedeboard Vrena AB nel luglio 1983.

Per entrambi gli esportatori il valore normale è stato calcolato sulla base del valore costruito, dato che entrambe le società hanno venduto prodotti analoghi sul mercato interno per lungo tempo e in quantitativi rilevanti a prezzi inferiori ai normali costi di produzione. Il valore costruito è stato calcolato sommando i costi totali del materiale e della produzione a carico della società, comprese le spese generali, ed un margine di utile considerato equo sulla base dell'esperienza acquisita in passato sul mercato svedese.

Per entrambe le società i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o da pagare all'esportazione nella Comunità durante il periodo considerato.

Paragonando il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, all'occorrenza, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi ed, in particolare, delle provvigioni pagate ai rappresentanti nella Comunità. Tutti i raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

Detti raffronti rivelano una media ponderata dei margini di dumping del 6,13 % per la società ASSI e del 3,05 % per la società Swedeboard Vrena AB.

Pregiudizio e interesse comunitario (9) Nel 1982, dopo aver proceduto ad indagini antidumping sulle importazioni di cartone di fibra compresso provenienti da vari paesi, la Commissione ha stabilito che le importazioni in regime di dumping del prodotto in oggetto, comprese quelle provenienti dalla Svezia, hanno causato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata, rendendo necessaria l'istituzione di misure di protezione. Di conseguenza, essa ha accettato gli impegni offerti da tutti gli esportatori interessati per eliminare i margini di dumping. Anche se, grazie a questi impegni, la posizione dell'industria comunitaria interessata è migliorata e se le importazioni nella Comunità di cartone di fibra compresso provenienti dai suddetti paesi sono diminuite, la situazione dell'industria comunitaria non è cambiata in maniera sostanziale: essa è tuttora caratterizzata da uno scarso sfruttamento degli impianti, da minori utili o da perdite finanziarie e da una forte penetrazione delle importazioni. Inoltre, l'industria è soggetta ad una forte pressione sui prezzi, dato che, pur eliminando i margini di dumping, i livelli proposti negli impegni sono ancora notevolmente inferiori alla soglia di redditività dell'industria. Nulla fa pertanto ritenere che, in mancanza di misure di protezione, le importazioni in regime di dumping di cartone di fibra compresso non possano causare nuovamente un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

È inoltre indispensabile escludere la possibilità che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Svezia possano incrinare la stabilità dei prezzi determinata dalla totalità degli impegni accettati nel settore del cartone di fibra, ed evitare che un esportatore che ha violato i propri impegni si trovi in una posizione più favorevole di quella degli esportatori che li hanno invece rispettati rigorosamente. Gli interessi della Comunità richiedono pertanto un'azione di protezione.

Impegni (11) Dopo essere stata informata sui risultati dell'esame, la società Swedeboard Vrena AB ha nuovamente proposto di impegnarsi a non esportare cartoni di fibra compressi nella Comunità a prezzi inferiori a quelli necessari per eliminare i margini di dumping.

Se, in linea di massima, la Commissione non accetta un secondo impegno offerto da una società che ha violato il primo, in questo caso lo ritiene accettabile in considerazione delle particolari condizioni finanziarie del mercato svedese, dei passi intrapresi dal governo svedese per quanto riguarda la piena osservanza di un altro impegno assunto dalla Swedeboard, nonché delle possibilità di controllo esistenti in Svezia.

La società ASSI ha cessato la produzione del cartone di fibra compresso ed ha venduto i suoi stabilimenti ad una società di recente costituzione, la Royal Board AB, diritti e doveri compresi. La Royal Board AB, società sussidiaria di un altro produttore svedese di cartone di fibra compresso, ha offerto un impegno che la Commissione ritiene accettabile.

Di conseguenza, la procedura relativa a talune importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Svezia può essere conclusa senza procedere all'istituzione di un dazio antidumping definitivo. Il comitato consultivo non ha formulato obiezioni in ordine a detta decisione,

DECIDE:

Art. 1

La Commissione accetta gli impegni assunti dalle società Swedeboard Vrena AB e Royal Board AB nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre, di peso superiore a 0,8 g/cm3 (cartone di fibra compresso) di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10 e 20, originari della Svezia.

Art. 2

La procedura antidumping relativa a talune importazioni di cartone di fibra compresso originario della Svezia è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente