DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1984 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di porte esterne a pannello originarie di Taiwan (84/16/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in sede di comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,
A. Procedura1 Nel marzo 1983, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Fédération européenne des syndicats de fabricants de menuiserie de bâtiment a nome dei produttori che rappresentano tutta la produzione comunitaria di porte esterne a pannello.
La denuncia riportava prove di dumping e del grave pregiudizio conseguente, considerate sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione ha quindi annunciato, mediante un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di porte esterne a pannello, della sottovoce ex 44.23 B II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 44.23-ex 51, originarie di Taiwan, ed ha iniziato un'inchiesta.
La Commissione ha informato ufficialmente sia gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati sia il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista per iscritto e di richiedere un'audizione. La maggioranza delle parti ha espresso il suo punto di vista per iscritto e quelle che hanno richiesto un'audizione sono state intese.
Gli esportatori di Taiwan si sono dichiarati disposti ad accettare un'immediata verifica in loco di tutte le informazioni che la Commissione ritenesse necessarie per un accertamento preliminare. La Commissione pertanto ha proceduto a detta verifica in loco presso quattro dei principali esportatori, cioè - Green River Wood & Lumber Manufacturing Ltd, Ping Tung,
- Hua Lome Lumber & Wood Ltd, Kaohsiung,
- I Foon Enterprise Co. Ltd, Toufen,
- Hao Mei Woodworks Corporation, Kaohsiung.
L'indagine sul dumping ha coperto il periodo compreso fra il 1o giugno 1982 ed il 31 maggio 1983.
B. Valore normale (5) L'inchiesta preliminare, intesa a stabilire se le importazioni da Taiwan fossero oggetto di dumping, ha dimostrato che sul mercato interno di Taiwan non figuravano vendite di prodotti analoghi effettuate secondo la normale prassi commerciale; pertanto il valore normale è stato determinato sulla base del valore costruito.
Il valore costruito è stato calcolato prendendo per ciascuna società il costo totale dei materiali e della produzione, incluse le spese generali, ed aggiungendo un margine di utile del 5 %, considerato equo in base all'attività svolta dalle aziende nel corso di un periodo rappresentativo recente.
C. Prezzi all'esportazione (7) I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare per i prodotti originari di Taiwan venduti per l'esportazione verso la Comunità.
D. Confronto (8) Al fine di determinare se le merci originarie di Taiwan fossero oggetto di dumping, i valori normali, quali definiti sopra, sono stati confrontati, transazione per transazione, nella fase franco fabbrica o nella fase fob, con il prezzo all'esportazione verso la Comunità nella stessa fase durante il periodo coperto dall'inchiesta.
Nessun reclamo è stato fatto per le differenze nella comparabilità dei prezzi.
E. Margine di dumping (10) L'accertamento preliminare dei fatti mostra che, in tutti i casi, i prezzi all'esportazione superavano il valore normale e che, di conseguenza, non sussiste il dumping relativo alle porte esterne a pannello originarie di Taiwan.
F. Conclusione della procedura (11) La Commissione ritiene che, in assenza di dumping, le misure di protezione non risultano essere appropriate e che la procedura antidumping relativa alle importazioni di porte esterne a pannello, originarie di Taiwan, deve essere conclusa. Nessuna obiezione a questa linea di condotta è stata espressa in seno al comitato consultivo,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alle importazioni di porte esterne a pannello, originarie di Taiwan, è conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente