DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 gennaio 1984 relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal che modifica per la seconda volta l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, e del nuovo protocollo che l'accompagna (84/84/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese1, modificato dall'accordo firmato, il 26 gennaio 19822, in particolare l'articolo 17, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità e il Senegal hanno negoziato, in conformità dell'articolo 17, secondo comma, dell'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre negli allegati o nel protocollo di cui all'articolo 9, al termine del secondo biennio di applicazione dell'accordo;
considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 12 gennaio 1984, sono stati siglati un accordo che modifica l'allegato I dell'accordo sulla pesca precitato nonchù un nuovo protocollo;
considerando che, in virtù di questo accordo, i pescatori della Comunità mantengono le proprie possibilità di pesca nella acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal;
considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca delle navi della Comunità, l'accordo ed il protocollo in questione debbono essere approvati quanto prima;
considerando che, per questo motivo, le due parti hanno siglato uno scambio di lettere relativo all'applicazione, a titolo provvisorio, dell'accordo e del protocollo siglati a decorrere dalla data alla quale scade il regime interinale di cui all'accordo in torma di scambio di lettere approvato con decisione 84/83/CEE (3); che è opportuno approvare questo accordo e il protocollo che l'accompagna, a titolo provvisorio, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal, che modifica per la seconda volta l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, e del nuovo protocollo che l'accompagna.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 al fine d'impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1984. Per il Consiglio Il Presidente G. LENGAGNE (3) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale. ACCORDO in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal che modifica, per la seconda volta, l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, e del nuovo protocollo che l'accompagna A. Lettera del governo della Repubblica del Senegal Signor Presidente, con riferimento al progetto di accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese firmato il 15 giugno 1979 e modificato dall'accordo firmato il 21 gennaio 1982, mi pregio informarla che il governo del Senegal è disposto ad applicare detto accordo ed il protocollo che l'accompagna a titolo provvisorio, a decorrere da oggi in attesa della loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 2 del progetto d'accordo suddetto e dell'articolo 5 del progetto di protocollo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto. Rimane inteso che il versamento di una prima quota pari al 50 % della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del progetto di protocollo deve essere effettuato entro otto settimane a decorrere da oggi. La prego di confermare l'accordo della Comunità economica europea su un'applicazione provvisoria di questo tipo. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica del Senegal B. Lettera della Comunità economica europea Signor Presidente, mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna così formulata: «Con riferimento al progetto di accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese firmato il 15 giugno 1979 e modificato dall'accordo firmato il 21 gennaio 1982, mi pregio informarla che il governo del Senegal è disposto ad applicare detto accordo ed il protocollo che l'accompagna a titolo provvisorio, a decorrere da oggi in attesa della loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 2 del progetto d'accordo suddetto e dell'articolo 5 del progetto di protocollo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto. Rimane inteso che il versamento di una prima quota pari al 50 % della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del progetto di protocollo deve essere effettuato entro otto settimane a decorrere da oggi. La prego di confermare l'accordo della Comunità economica europea su un'applicazione provvisoria di questo tipo». Ho l'onore di informarla che la Comunità accetta l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo che l'accompagna, secondo i termini della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio della Comunità europee PROGETTO D'ACCORDO tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal, che modifica per la seconda volta l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese Articolo 1 Vengono apportati i seguenti adeguamenti all'accordo del 21 gennaio 1982 che modifica l'accordo del 15 giugno 1979. 1) Il punto 1.6, lettera c), dell'allegato I, parte A, è formulato come segue: «c) pescherecci congelatori che non sbarcano la totalità delle loro catture e pescano per un periodo di 4 mesi determinato per ogni imbarcazione in funzione di un piano di pesca globale comunicato ogni sei mesi dalla Comunità al governo senegalese: 10 500 franchi CFA per tsl»; 2) l'allegato I è completato con il seguente punto: «F. Imbarco di osservatori o di marinai osservatori 1. Durante le operazioni di pesca nelle acque senegalesi, i pescherecci congelatori battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, aventi una stazza lorda superiore a 500 tonnellate, ricevono l'osservatore designato dal Senegal. Il capitano facilita il compito dell'osservatore il quale beneficia delle stesse prerogative degli ufficiali della nave in questione. 2. I pescherecci congelatori aventi una stazza lorda inferiore a 500 tonnellate imbarcano un marinaio osservatore designato dal Senegal. Il capitano facilita il compito di quest'ultimo al di fuori delle operazioni di pesca stesse. Il marinaio osservatore riceve una rimunerazione in qualità di marinaio da parte dell'armatore, secondo le norme abituali. 3. Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi degli osservatori designati. 4. L'armatore sostiene le spese relative all'alloggio ed al mantenimento dell'osservatore. Quest'ultimo consuma i propri pasti nel quadrato degli ufficiali, viene alloggiato nei locali predisposti per gli ufficiali, o, qualora ciò non fosse possibile, in un locale abitabile separato da quello degli unomini dell'equipaggio. 5. L'armatore rimborsa al governo senegalese rispettivamente 3 500 franchi CFA e 8 000 franchi CFA per ciascuna giornata passata a bordo della nave da un marinaio osservatore o da un osservatore. Al momento del ritiro della licenza viene versato un deposito anticipato equivalente ad un'attività di 60 giorni in mare. I pagamenti vengono effettuati dopo ciascuna marea.». Articolo 2 Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. PROGETTO DI PROTOCOLLO che stabilisce i diritti di pesca e la compensazione finanziaria di cui all'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo compreso dal 16 gennaio 1984 al 15 gennaio 1986 LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, firmato il 15 giugno 1979 e modificato dall'accordo firmato il 21 gennaio 1982, nonchù dall'accordo firmato il..., HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 I limiti di cui all'articolo 4 del suddetto accordo sono stabiliti come segue: 1. Tonniere cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal: 3 000 tsl 2. Pescherecci cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal: 2 500 tsl 3. Tonniere esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal: 23 300 tsl 4. Pescherecci esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal: a) per tutto l'anno: 5 000 tsl b) per un periodo di quattro mesi: 9 000 tsl oltre al tonnellaggio di cui alla lettera a) Articolo 2 1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a tre miliardi di franchi CFA ed è versata in due quote annue. 2. I fondi di compensazione saranno versati secondo le modalità di cui ai seguenti articoli: - per 1/4 in un conto aperto a nome del segretariato di Stato alla pesca marittima, - per 3/4 sul conto del tesoriere generale del Senegal. Articolo 3 La mancata esecuzione da parte della Comunità economica europea dei versamenti stabiliti nel presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca. Articolo 4 La Comunità parteciperà inoltre al finanziamento di un programma scientifico senegalese sino a concorrenza di 100 milioni di franchi CFA. Detta somma verrà messa a disposizione del Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT), dipendente dall'Istituto senegalese di ricerca agricola (ISRA). Articolo 5 Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.