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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1984 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica originaria della Repubblica popolare cinese (84/129/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10,

A. Procedura1 Nel giugno 1982 la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato dalla Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Co SA a nome proprio e di tutti i produttori comunitari di magnesite naturale calcinata caustica della Comunità, la cui produzione totale rappresenta tutta la produzione comunitaria del prodotto in oggetto. Il ricorso conteneva elementi di prova relativi all'esistenza del dumping e al grave pregiudizio da esso derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha annunciato l'avviso di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata caustica di cui al codice Nimexe ex 25.19-59 originaria della Repubblica popolare cinese ed ha avviato l'inchiesta.

Con il regolamento (CEE) n. 3541/824 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, avente un tenore di MgO compreso tra 70 % e 91 %, originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati di avere intenzione di prorogare il dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi. Gli esportatori, che rappresentavano una percentuale significativa degli scambi del prodotto in questione, non hanno sollevato obiezioni. Il dazio è stato quindi prorogato per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 992/835.

Dopo l'istituzione del dazio provvisorio i rappresentanti degli esportatori, alcuni importatori e i produttori comunitari interessati hanno chiesto e ottenuto di essere intesi dalla Commissione. Gli esportatori, gli importatori, i produttori e i consumatori del prodotto in questione hanno inoltre reso nota per iscritto la propria opinione sul dazio.

Gli esportatori e i principali importatori sono stati informati in merito ai principali elementi ed alle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva proporre l'istituzione di un dazio definitivo.

Nel giugno 1983 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in questione, che tuttavia non è stata approvata.

La Commissione ha in seguito continuato l'inchiesta relativa alla comparabilità dei prodotti, alla scelta di un paese terzo ad economia di mercato, al valore normale e al pregiudizio.

Il periodo inizialmente oggetto dell'inchiesta, (secondo semestre del 1981 e primo semestre del 1982) è stato prolungato al secondo semestre del 1982 ed al primo semestre del 1983.

B. Prodotti simili (8) Le parti interessate hanno formulato opinioni nettamente divergenti sulla comparabilità dei prodotti originari del paese esportatore, del paese terzo ad economia di mercato e della Comunità. Gli esperti nominati dalla Commissione dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio con il compito di effettuare uno studio in proposito non hanno raggiunto conclusioni comuni sufficientemente convincenti. Le parti interessate, invitate una seconda volta a proporre nomi di esperti in grado di svolgere un secondo studio, sono state in grado di raggiungere un accordo sulla nomina di un esperto obiettivo. La Commissione stessa ha quindi continuato l'inchiesta mettendosi in contatto, tra l'altro, con tutti gli utilizzatori i cui nomi erano stati comunicati dai produttori comunitari, dagli importatori o da un'altra parte.

In merito alla comparabilità dei prodotti, in oggetto secondo le informazioni di cui la Commissione dispone attualmente si possono trarre le seguenti conclusioni: a) la diversa microstruttura (criptocristallina o macrocristallina) della materia prima da cui i prodotti oggetto dell'inchiesta sono ottenuti è praticamente irrilevante ai fini di quasi tutte le applicazioni dei prodotti; b) l'impiego di forni rotanti per la calcinazione della materia prima non determina generalmente le caratteristiche del prodotto in esame. Inoltre tutti i produttori interessati (nel paese esportatore, nel paese terzo ad economia di mercato e nella Comunità) dispongono tanto di forni a rotazione quanto di forni a pozzo; c) tutti i prodotti in esame rientrano nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune; d) tutti i prodotti oggetto dell'inchiesta sono costituiti in misura preponderante da MgO, la cui percentuale è compresa tra il 70 % e il 91 %, e da altre sostanze chimiche, quali: Fe2O3, SiO2, CaO e Al2O3. Il tenore di tali impurità varia secondo il paese d'origine, la zona d'estrazione e addirittura secondo il forno in cui avviene la calcinazione; e) per quanto riguarda le applicazioni: aa) ai fini dell'utilizzazione nell'agricoltura, che costituisce la più importante applicazione:

- soltanto il componente MgO è rilevante;

- gli esportatori e quasi tutti gli importatori hanno riconosciuto l'intercambiabilità dei prodotti, indipendentemente dal paese d'origine; bb) altri usi:

- benché alcuni utilizzatori preferiscano un prodotto originario di un determinato paese, non è stato possibile dimostrare che i prodotti non sono generalmente intercambiabili; inoltre, in alcuni casi gli utilizzatori mischiano i prodotti di diversa origine;

- per alcuni usi i prodotti non sembrano generalmente intercambiabili, soprattutto a causa del diverso tenore di SiO2. Gli esportatori non garantiscono tuttavia un tenore massimo di tali impurità. Inoltre, la quantità del prodotto cinese, il cui tenore di SiO2 può alla fine determinare l'uso, non ammonta a più del 10 % del mercato della magnesite naturale calcinata caustica nella CEE;

- gli esportatori cinesi hanno riconosciuto che i prodotti sono intercambiabili, eccettuata un'unica applicazione;

- negli opuscoli commerciali gli esportatori illustrano una vasta gamma di usi analoga a quella proposta dai produttori comunitari.

Sulla base dei dati di cui al paragrafo 9, si è concluso che i prodotti in esame originari della Cina e della Grecia non sono identici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, ma hanno caratteristiche molto simili tra di loro.

C. Valore normale (11) Durante la procedura gli esportatori e quasi tutti gli importatori hanno più volte sostenuto che i prodotti cinesi di magnesite naturale calcinata caustica beneficiano di un eccezionale vantaggio naturale in termini di concorrenza rispetto a qualsiasi altro produttore i cui prezzi potrebbero essere utilizzati dalla Commissione per calcolare il valore normale. Secondo le loro affermazioni, tale vantaggio è dovuto al grado di purezza eccezionalmente elevato della materia prima, tale da ridurre notevolmente i costi del processo di produzione rispetto agli altri paesi.

Per quanto riguarda gli eccezionali vantaggi naturali in termini di concorrenza che gli esportatori cinesi hanno chiesto di prendere in considerazione, non è possibile adeguare il valore normale, poiché non si può definire in quale misura tali vantaggi, se realmente esistono e se non sono controbilanciati da svantaggi in termini di concorrenza, sarebbero riflessi nel valore normale qualora le stesse condizioni esistessero nel paese terzo ad economia di mercato, dato che i prezzi non sono soltanto funzione dei costi, ma anche della domanda. Inoltre, se il valore normale dovesse essere basato sul valore costruito in un paese ad economia di mercato, qualsiasi adeguamento dei costi accertati in tale paese terzo in considerazione di eventuali vantaggi naturali implicherebbe la necessità di tener conto della distribuzione dei costi e delle risorse in un paese non ad economia di mercato, metodo esplicitamente escluso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3017/79.

Per determinare il valore normale in modo adeguato e non irragionevole, è stato chiesto alle parti interessate di presentare proposte sulla scelta di un paese terzo ad economia di mercato in cui la materia prima impiegata e i processi di produzione permettessero di effettuare un valido confronto. La Commissione ha infine scelto l'Austria per i seguenti motivi:

- nonostante il disaccordo tra esportatori e importatori, l'Austria era stata proposta da uno dei principali importatori;

- i produttori comunitari, che nella loro denuncia avevano proposto la Spagna, non hanno sollevato obiezioni nei confronti di questa scelta;

- in Austria l'estrazione della materia prima è relativamente semplice e non esistono praticamente perdite della materia prima estratta per la produzione del prodotto in questione;

- il produttore austriaco fornisce diverse qualità di magnesite destinate a numerose applicazioni, mentre in Spagna quasi tutta la produzione era venduta unicamente sul mercato agricolo. La maggior parte della produzione austriaca viene esportata e pertanto i relativi prezzi all'esportazione nella Comunità sono stati considerati un adeguato e ragionevole elemento di confronto per determinare il valore normale.

D. Prezzi all'esportazione (14) I prezzi all'esportazione sono stati definiti in base ai prezzi richiesti o effettivamente corrisposti per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

E. Confronto (15) Secondo gli elementi accertati il margine di dumping, pari all'importo per il quale il valore normale supera il prezzo all'esportazione nella Comunità, è del 48 %.

F. Pregiudizio (16) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione risulta che tra il 1979 e il 1982 le importazioni nella Comunità di magnesite calcinata cuastica proveniente dalla Cina sono aumentate da 41 380 t a 59 951 t con un conseguente incremento della quota di mercato dal 12 % al 16 %; i prezzi di rivendita di tali importazioni sono stati inferiori a quelli necessari per coprire i costi dei produttori comunitari.

In seguito a tali importazioni tra il 1979 e il 1982 l'industria comunitaria del settore ha subito un calo del 33 % della produzione, una diminuzione significativa del tasso di utilizzazione delle capacità produttive, una flessione del 33 % nelle vendite, nonché una diminuzione della quota di mercato. Dal 1981 in poi, inoltre, la media ponderata dei prezzi è diminuita in misura tale da provocare perdite finanziarie.

Secondo i dati disponibili relativi al 1983, i produttori della Comunità sono stati in grado di aumentare la produzione e quindi il tasso di utilizzazione delle capacità è salito. Le loro vendite sul mercato della CEE sono cresciute, ma la media ponderata dei prezzi di vendita è rimasta invariata. L'industria comunitaria ha inoltre mantenuto la quota di mercato del 1982. Secondo le statistiche ufficiali, nella prima metà del 1983 le importazioni di magnesite di cui al codice Nimexe 25.19-59 provenienti dalla Cina sono nettamente diminuite.

I produttori comunitari hanno quindi tratto vantaggio dal dazio provvisorio in vigore nel primo semestre del 1983.

La Commissione ha inoltre considerato l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori, quali il volume ed i prezzi delle importazioni non oggetto di pratiche di dumping oppure il ristagno della domanda. Considerando tuttavia il netto incremento delle importazioni oggetto di dumping ed i prezzi ai quali queste ultime sono offerte in vendita nella Comunità, la Commissione ha concluso che le importazioni di magnesite calcinata caustica originaria della Cina, effettuate a prezzi di dumping, considerate isolatamente sono tali da provocare grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. Interesse della Comunità

Considerando le perdite particolarmente gravi subite dai produttori comunitari per quanto riguarda la produzione e la vendita dei prodotti in questione e per evitare che la Comunità divenga completamente dipendente dai paesi terzi per l'approvvigionamento di tali prodotti qualora l'industria comunitaria del settore dovesse scomparire dal mercato, la Commissione ha concluso che è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità. H. Conclusione della procedura (20) Gli esportatori interessati sono stati informati dei principali risultati dell'inchiesta ed hanno presentato le loro osservazioni in merito. Tutti gli esportatori cinesi di magnesite naturale calcinata caustica hanno successivamente presentato un memorandum nel quale si impegnano tra l'altro a non esportare il prodotto in questione nella Comunità a prezzi inferiori ad un determinato limite, sufficientemente elevato da eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari.

Il memorandum è ritenuto accettabile e la procedura può quindi essere conclusa senza l'istituzione di un dazio antidumping.

Tuttavia in sede di consultazione del comitato consultivo, circa l'accettabilità del memorandum, alcune delegazioni si sono opposte a che la procedura venga conclusa accettando il memorandum medesimo.

La Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta intesa a chiudere la procedura sulla base dell'accettazione del memorandum.

In assenza di decisione contraria del Consiglio nel limite di un mese, il memorandum è considerato accettato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio e la procedura è chiusa ai sensi dell'articolo 9, dello stesso regolamento,

DECIDE:

Art. 1

La Commissione accetta il memorandum presentato a nome di tutti gli esportatori cinesi di magnesite naturale calcinata caustica in merito alle esportazioni del prodotto suddetto di cui alla sottovoce 25.19 ex B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 25.19-59 originario della Repubblica popolare cinese.

Art. 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica originaria della Repubblica popolare cinese è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1984. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente e GU n. C 192 del 27. 7. 1982, pag. 7.