DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1984 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio originari della Romania e chiude tale procedura (84/182/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura1 Nell'ottobre 1982, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal «Comité d'étude européen du profilage à froid» a nome delle società tedesche, olandesi e belghe ad esso aderenti, che producono certi tipi di profilati di ferro o di acciaio e la cui produzione complessiva costituisce una parte notevole della produzione comunitaria del prodotto in oggetto.
La denuncia conteneva gli elementi di prova in ordine all'esistenza di pratiche di dumping e del risultante pregiudizio di notevole entità, sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha annunciato l'inizio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di taluni tipi di profilati di ferro o di acciaio, di cui alla sottovoce ex 73.11 A III della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.11-31, originari della Romania, ed ha avviato un'inchiesta.
La Commissione ne ha debitamente informato l'esportatore e l'importatore notoriamente interessati ed ha dato alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
La maggior parte dei produttori comunitari, l'esportatore e l'importatore hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. L'esportatore e l'importatore hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente. L'esportatore ha chiesto di poter incontrare i ricorrenti per il confronto delle rispettive tesi; i ricorrenti hanno tuttavia affermato che in questa fase della procedura la situazione era talmente evidente da non giustificare tale riunione. Non sono state presentate osservazioni né direttamente dagli acquirenti o trasformatori comunitari del prodotto in oggetto, né a nome di questi ultimi.
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare ed ha effettuato i seguenti controlli in loco:
Produttori comunitari - Repubblica federale di Germania:
- Techno Arbed GmbH (Voelklingen-Fenne) - Kloeckner-Werke Mannstaedt AG (Troisdorf) - Wuppermann Kaltprofil GmbH (Leverkusen) - Paesi Bassi:
Thomas Regout NV (Maastricht) - Belgio:
Les Laminoirs de Longtain (Bois d'Haine) Importatore comunitario:
F. Kirchfeld GmbH & Co (Duesseldorf) Maggior produttore austriaco:
Voest-Alpine (Linz).
La Commissione ha chiesto ed ottenuto osservazioni scritte dettagliate da parte dei produttori, esportatori ed importatori comunitari ricorrenti.
L'inchiesta sulle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1982.
B. Valore normale (4) Al fine di stabilire se le importazioni provenienti dalla Romania erano oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questo paese non ha un'economia di mercato ed ha pertanto dovuto basare la sua determinazione sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito, i ricorrenti avevano proposto il mercato austriaco. L'esportatore si è opposto alla proposta affermando che in Austria i prezzi sono controllati dallo Stato e che l'entità della restante produzione del prodotto in oggetto in Austria non è rappresentativa per un confronto. L'esportatore ha pertanto proposto di considerare come paese simile la Spagna o la Iugoslavia.
Al fine di valutare se il valore normale poteva essere determinato correttamente sulla base delle condizioni di mercato e di produzione della Spagna o della Iugoslavia, la Commissione ha cercato di ottenere le informazioni relative ed il permesso di svolgere le verifiche necessarie sul posto, ma né in Spagna né in Iugoslavia gli interessati hanno fatto seguito alla richiesta.
La Commissione ritiene che in Austria, come nel paese esportatore, esistono processi di produzione simili, che i prodotti venduti su questo mercato interno vengono fabbricati su larga scala e che in Austria il controllo sui prezzi garantisce che sussista un rapporto equo fra i livelli dei prezzi e i costi di produzione.
Pertanto la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi interni poiché le vendite del produttore austriaco erano di notevole entità e venivano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. È stato debitamente tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, deducendo dai prezzi franco fabbrica austriaci gli sconti massimi concessi per le vendite delle maggiori quantità, nonché i costi di trasporto.
C. Prezzo all'esportazione (5) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione verso la Comunità.
D. Confronto (6) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, dove necessario, delle condizioni e delle modalità di vendita. Tutti i confronti sono stati effettuati al livello franco fabbrica.
E. Margini (7) Il suddetto esame preliminare dei fatti dimostra l'esistenza di pratiche di dumping da parte della Metalimportexport, Bucarest, Romania con un margine pari alla differenza tra il valore normale stabilito in precedenza e il prezzo all'esportazione verso la Comunità. Tale margine supera il 60 %.
F. Pregiudizio (8) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che le importazioni nella Comunità di profilati ottenuti a freddo originari della Romania sono aumentate da 17 392 tonnellate nel 1979 a 25 594 tonnellate nel 1982. La maggior parte di queste importazioni sono state assorbite dalla Repubblica federale di Germania, dove il loro volume e la loro quota di mercato sono rispettivamente passati da 17 084 tonnellate e dal 17,6 % nel 1979 a 25 594 tonnellate ed al 31,6 % nel 1982. Nel periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi medi ponderati di rivendita di queste importazioni sono stati inferiori del 30 % circa rispetto ai prezzi praticati dai produttori comunitari e i prezzi di rivendita sono stati inferiori a quelli necessari per coprire i costi dei produttori comunitari e per procurar loro un utile equo.
A causa delle importazioni oggetto di dumping, è diventato impossibile per l'industria comunitaria mantenere una produzione redditizia dei prodotti in oggetto. Le conseguenze sono state la riduzione, quando non la cessazione, della produzione, il sottoimpiego delle capacità, un notevole calo del volume delle vendite dei prodotti in oggetto, una significativa diminuzione della loro quota di mercato, nonché un calo dell'occupazione.
La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali la riduzione della domanda e l'importazione da fonti diverse dal paese in oggetto. È stato appurato in merito che, mentre fra il 1980 e il 1982 il consumo nella Comunità è sostanzialmente diminuito, durante lo stesso periodo il volume delle importazioni comunitarie da altre fonti è diminuito ancora più rapidamente.
Il sostanziale aumento delle importazioni in dumping e i prezzi ai quali esse vengono offerte per la vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a stabilire che, date le loro conseguenze, le importazioni oggetto di dumping di profilati ottenuti a freddo originari della Romania, devono essere ritenute causa di notevole pregiudizio per l'industria comunitaria interessata.
G. Interesse della Comunità (11) Di conseguenza e allo scopo di impedire un ulteriore pregiudizio nel corso della procedura, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure.
L'esportatore interessato, informato delle risultanze ottenute dalla Commissione, ha offerto un impegno riguardo alle proprie esportazioni di taluni tipi di profilati di ferro o di acciaio nella Comunità.
Detto impegno comporterà un aumento dei prezzi rumeni all'esportazione fino al livello necessario per eliminare il pregiudizio. Tale aumento non supererà comunque i margini di dumping risultanti dall'inchiesta.
Di conseguenza, l'impegno offerto è ritenuto accettabile e la procedura può essere chiusa senza l'imposizione di un dazio antidumping.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione accetta l'impegno assunto dalla Metalimportexport, Bucarest, Romania, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tipi di profilati di ferro o di acciaio, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere, originari della Romania.
Art. 2
La procedura antidumping relativa ai prodotti di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1984. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente