DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1984 che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Spagna e che chiude tale procedura (84/187/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura1 Nel luglio 1983, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome dei produttori che rappresentano tutta la produzione comunitaria di pentaeritritolo.
La denuncia conteneva gli elementi di prova in ordine all'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse risultante, sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha enunciato l'avvio di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di pentaeritritolo, di cui alla sottovoce ex 29.04 C I della tariffa doganale, comune (corrispondente al codice NIMEXE 29.04-66), originario della Spagna ed ha avviato un'inchiesta.
La Commissione ha quindi debitamente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché i ricorrenti ed ha dato alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
L'esportatore e l'importatore principale del prodotto in oggetto hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Il secondo ha anche chiesto ed ottenuto di essere sentito oralmente.
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare ed ha effettuato controlli in loco presso le seguenti società:
- Degussa A, Francoforte, R.f. di Germania - Resem (Gruppo Montedison), Castellanza, Italia - Polialco SA, Barcellona, Spagna.
L'inchiesta sulle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o settembre 1982 al 31 agosto 1983.
B. Valore normale (6) L'inchiesta preliminare intesa a determinare l'esistenza del dumping sulle importazioni del prodotto in oggetto originario della Spagna ha mostrato che i prezzi di prodotti simili commercializzati dall'esportatore sul mercato interno spagnolo erano stati, per un determinato periodo di tempo e per notevoli quantità, inferiori a tutti i costi fissi e variabili, sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali per i materiali e la produzione, aumentati di un equo importo per le spese di vendita, amministrative e di carattere generale, nonché di un equo margine di profitto. Il valore normale è stato quindi determinato adeguando i costi di produzione del prodotto in oggetto allo scopo di permettere un ragionevole profitto.
C. Prezzi all'esportazione (7) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto originario della Spagna venduto per esportazione verso la Comunità.
D. Confronto (8) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, dove necessario, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, risultanti dalle differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita.
L'esportatore ha sostenuto che si sarebbe dovuto effettuare un adeguamento per l'importo dei dazi all'importazione sulle materie prime importate, impiegate per la fabbricazione del prodotto in oggetto, affermando che, quando viene esportato, quest'ultimo è esente da detto dazio. Inoltre, l'esportatore ha richiesto un adeguamento per l'importo della tassa d'esportazione rimborsatagli dal governo spagnolo («desgravación fiscal») quando il prodotto in oggetto viene esportato. È stato indicato che detto importo corrisponde al 10,5 % del valore fob del prodotto in oggetto, aumentato della tariffa doganale generale del 13 % applicabile alle importazioni del prodotto in oggetto in Spagna. Si è ritenuto che l'esportatore ha presentato prove sufficienti in merito ad entrambi i punti e, pertanto, le sue richieste sono state accolte, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 3017/79.
Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
E. Margine (11) Il suddetto esame preliminare dei fatti mostra l'esistenza di pratiche di dumping da parte dell'esportatore spagnolo con un margine pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione verso la Comunità. Il margine medio ponderato è del 6,2 %.
F. Pregiudizio (12) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che le importazioni nella Comunità di pentaeritritolo provenienti dalla Spagna sono aumentate da 816 t nel 1981, quando la Polialco ha cominciato ad esportare il prodotto in oggetto, a a 2 224 t nel 1982, il che rappresenta un aumento del 173 %. Nei primi sei mesi del 1983 le esportazioni verso la Comunità hanno raggiunto le 1 006 t, che, su una base annuale, diventano 2 012 t. Benché questa cifra sia inferiore a quella del 1982, essa rappresenta un rilevante aumento rispetto al volume esportato nella Comunità nel 1981. La quota di mercato detenuta dal prodotto in oggetto originario della Spagna è passato dall'1,7 % nel 1981 al 5,1 % nel 1982, ed è pari al 4,7 % per i primi sei mesi del 1983.
Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi di rivendita di queste importazioni sono stati inferiori fino al 6 % rispetto ai prezzi praticati dai produttori comunitari.
Il conseguente impatto sui produttori comunitari interessati è stata una significativa riduzione delle loro vendite nella Comunità. Fra il 1981 ed il 1982 queste sono passate da 32 852 t a 29 881 t, registrando quindi un calo del 9 %. Nei primi sei mesi del 1983 i produttori comunitari hanno venduto 14 016 t; su di una base annuale, ciò rappresenta, per il 1983, un calo del 6 % rispetto al 1982. Inoltre, la quota di mercato detenuta dai produttori comunitari interessati è passata dal 70,3 % nel 1981 al 68,9 % nel 1982 ed è stata pari al 66,1 % nel primo semestre del 1983. Per quanto riguarda il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non si deve dimenticare che, all'inizio del 1983, uno dei più importanti produttori comunitari di pentaeritritolo ha dovuto interrompere la fabbricazione del prodotto in oggetto.
Nel periodo 1982-1983 i prezzi praticati dai produttori comunitari interessati ai loro clienti hanno subito un calo rilevante su tutti i mercati principali.
Nello stesso periodo, in particolare nei primi sei mesi del 1983, i produttori comunitari hanno registrato una rilevante diminuzione dei loro profitti e addirittura delle perdite. (17) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio fosse stato causato da altri fattori quali il calo del consumo nella Comunità. Tuttavia, è stato appurato che tale flessione ha avuto sui produttori comunitari un'incidenza maggiore di quella avuta sulle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, il sostanziale aumento delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi ai quali esse sono state offerte per la vendita nella Comunità, hanno indotto la Commissione a stabilire che, per le loro conseguenze, le importazioni oggetto di dumping di pentaeritritolo originario della Spagna, considerate singolarmente, devono essere considerate causa di notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata.
G. Interesse della Comunità (18) Data la particolare gravità dei problemi che minacciano l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure.
H. Impegno (19) L'esportatore interessato è stato informato delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare e ha formulato osservazioni in merito. Successivamente, la Polialco ha offerto un impegno riguardo alle esportazioni di pentaeritritolo nella Comunità.
Detto impegno comporterà un aumento dei prezzi all'esportazione fino al livello necessario per eliminare il margine di dumping. L'aumento non supera il margine di dumping risultato dall'inchiesta.
Di conseguenza, l'impegno offerto è ritenuto accettabile e la procedura può essere pertanto chiusa senza l'imposizione di un dazio antidumping.
Il comitato consultivo non ha sollevato alcuna obiezione a questa linea di condotta,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione accetta l'impegno offerto dalla Polialco (Barcellona), nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo, di cui alla sottovoce ex 29.04 C I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE 29.04-66, originario della Spagna.
Art. 2
La procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Spagna è così chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1984. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente