DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1984 che accetta gli impegni offerti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di propan-1-olo (alcole propilico) originario degli Stati Uniti d'America e che chiude tale procedura (84/229/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo, previsto dal suddetto regolamento, considendo quanto segue:
A. Procedura1 Nel settembre 1983 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC) in nome dei produttori la cui produzione rappresenta tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping ed al grave pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione, con avviso pubblicato nell Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di propan-1-olo (alcole propilico) di cui alla sottovoce ex 29.04 A II della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe ex 29.04-12, originario degli Stati Uniti d'America ed ha avviato l'inchiesta.
La Commissione ha quindi debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite oralmente.
Dopo l'apertura della procedura, una delle società esportatrici ha chiesto alla Commissione di essere esclusa dall'indagine in materia di dumping, ritenendo di non aver provocato pregiudizio all'industria comunitaria. La Commissione non ha ritenuto opportuno accogliere tale richiesta nella fase iniziale della procedura, in quanto non si può decidere in merito all'esclusione di una società finché i primi elementi di prova presentati, dai ricorrenti non siano stati verificati.
Tutti gli esportatori noti ed alcuni importatori hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Un esportatore e uno dei principali importatori hanno inoltre chiesto e ottenuto di essere sentiti oralmente.
Uno dei principali acquirenti comunitari del prodotto in questione ha presentato osservazioni per iscritto.
La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento preliminare ed ha effettuato indagini presso le sedi delle seguenti società: a) produttori comunitari:
BASF AG, Ludwigshafen (Repubblica federale di Germania) Hoechst AF, Frankfurt am Main (Repubblica federale di Germania) distributore del prodotto fabbricato dalla Ruhr Chemie AG, Oberhausen (Repubblica federale di Germania) b) esportatori statunitensi:
Celanese Chemical Company, Texas Eastman Chemical International Company, Tennesse Union Carbide, Connecticut c) importatore:
Celanese SA, Bruxelles (Belgio) d) utilizzatore:
Virchem SA, Bruxelles (Belgio) (7) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo 1o ottobre 1982-30 settembre 1983.
B. Valore normale (8) Il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori che esportano nella CEE nei confronti dei clienti indipendenti.
Benché la Eastman Chemical International Company non sia stata in grado di presentare elementi di prova per dimostrare che i prezzi ai quali il prodotto in questione era venduto al consumo nel paese d'origine non erano inferiori ai costi complessivi, tanto fissi quanto variabili, nel corso di normali operazioni commerciali, dei materiali e della produzione, più un equo importo per le spese di vendita, di amministrazione, e per le altre spese generali ed un adeguato margine di profitto, la Commissione, viste le informazioni disponibili, non ha motivo di ritenere o supporre che tali vendite non vengano effettuate a prezzi remunerativi. Si considera quindi che i prezzi praticati dal suddetto esportatore per le vendite sul mercato interno costituiscono la base adeguata per determinare il valore normale.
C. Prezzo all'esportazione (10) Per quanto riguarda le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità da parte della Celanese Chemical Company, quasi tutte le vendite erano effettuate a scopo di perferzionamento attivo con il documento doganale T 1 ad una società consociata che trasforma il prodotto in propilammina. Il prodotto derivato viene in seguito venduto principalmente ad un'altra società avente sede nella Comunità che lo utilizza per la produzione di diserbanti destinati all'esportazione al di fuori della Comunità. Benché la Celanese Chemical Company venda i propri prodotti ad una società consociata, i prezzi effettivamente corrisposti per tali esportazioni possono essere considerati equi, in quanto non differiscono sensibilmente da quelli praticati nel periodo oggetto dell'inchiesta dal principale concorrente della stessa società.
La Celanese Chemical Company ha contestato il fatto che la Commissione abbia tenuto conto delle vendite effettuate ad una società consociata in regime di perfezionamento attivo. Nel codice antidumping del GATT e nel regolamento (CEE) n. 3017/79 non esiste tuttavia una norma che escluda dalla procedura antidumping le merci esportate in queste circostanze nella Comunità. Inoltre, l'esclusione delle importazioni effettuate in conformità del documento T 1 dalla base di calcolo dei prezzi all'esportazione lascerebbe un notevole spazio agli abusi nelle procedure anti-dumping, in quanto la successiva commercializzazione di tali merci nella Comunità dipenderebbe dalla decisione delle società interessate e la Commissione e gli Stati membri potrebbero difficilmente presentare prove a questo proposito. Si deve quindi tener conto del fatto che la società associata alla Celanese Chemical Company ha commercializzato nella Comunità parte delle merci acquistate con il certificato T 1 a scopo di perfezionamento attivo e che la maggior parte dei prodotti trasformati sono rivenduti ad un'altra società nella Comunità.
Per quanto riguarda le altre esportazioni del prodotto in questione effettuate dalla Celanese Chemical Company nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, con gli opportuni adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e di un equo margine di profitto.
Quanto alle esportazioni del prodotto in questione effettuate dalla Eastman Chemical International Company nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente corrisposti.
Dato che i prodotti esportati dalla Union Carbide nella Comunità erano venduti ad una società consociata, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, con i debiti adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un equo margine di profitto.
D. Confronto (14) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, dovute a divergenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita, vale a dire i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico ed i costi accessori.
Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
E. Margini (16) Dall'accertamento preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte degli esportatori statunitensi, con un margine pari all'importo per il quale il valore normale così accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.
La media ponderata dei margini per ciascuno degli esportatori è la seguente:
Celanese 24,7 % Eastman 23,3 % Union Carbide 18,5 %.
F. Pregiudizio (18) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, secondo le prove di cui la Commissione dispone le importazioni totali nella Comunità di propan-1-olo originario degli Stati Uniti d'America sono passate da 3 992 t a 8 489 tra il 1979 ed il 1980, aumentando a 9 723 t nel 1981, con un incremento del 113 % tra il 1979 ed il 1980 e del 15 % tra il 1980 ed il 1981; dopo una lieve diminuzione a 9 527 t nel 1982, queste importazioni ammontavano a 8 738 t nei primi nove mesi del 1983, con un incremento del 22 % su base annua. Le cifre relative alle importazioni del prodotto in questione si riferiscono tanto alle merci immesse in libera pratica con il documento doganale T 2, quanto alle transazioni effettuate a scopo di perfezionamento attivo con il documento doganale T 1. Queste ultime contribuiscono a limitare gli sbocchi disponibili per l'industria comunitaria ed hanno un'incidenza negativa sull'andamento dei prezzi praticati dai produttori comunitari.
La quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dagli Stati Uniti, dopo essere passata dal 44 % al 67 % nel periodo 1979-1980 con un incremento del 52 %, è rimasta stabile nel 1981 ed nuovamente aumentata al 70 % nel 1982 e al 72 % nei primi nove mesi del 1983.
Il prezzo di rivendita di dette importazioni erano inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari durante il periodo oggetto dell'indagine di un margine massimo del 25 %.
In seguito alle importazioni suddette, l'industria comunitaria del settore ha subito un netto calo di produzione, che tra il 1981 e il 1982 è diminuita del 52 %. Nonostante l'incremento verificatosi nei primi nove mesi del 1983, il livello di produzione dell'industria comunitaria è ancora inferiore a quello del 1980.
Il tasso d'utilizzazione delle capacità dei produttori comunitari tra il 1980 e il 1981 è sceso dal 46 % al 45 %, diminuendo ulteriormente al 21 % nel 1982, con una flessione del 53 % nel periodo 1981-1982. Pur essendo aumentato nei primi nove mesi del 1983, il tasso di utilizzazione delle capacità dei produttori comunitari è ancora nettamente inferiore a quello del 1980.
Le vendite dei produttori comunitari interessati nella Comunità hanno subito una flessione del 18 % nel periodo 1979-1980; tra il 1981 e il 1982 esse sono diminuite del 16 %. Nonostante l'aumento verificatosi nei primi nove mesi del 1983, le vendite dei produttori comunitari sono ancora nettamente inferiori al loro volume precedente.
La quota di mercato dei prodotti importati è aumentata costantemente fra il 1979 e il 1983 (vedi paragrafo 19), mentre la quota di mercato dei produttori comunitari nello stesso periodo è diminuita del 50 %, nonostante l'aumento del 35 % delle dimensioni del mercato.
Nel periodo 1982-1983, i prezzi praticati dai produttori comunitari interessati ai loro clienti hanno subito una notevole flessione, particolarmente nella Repubblica federale di Germania, in Belgio e in Lussemburgo.
Nel periodo 1979-1983, i profitti dei principali produttori comunitari si sono sensibilmente ridotti e alcune società hanno subito perdite finanziarie. Il miglioramento verificatosi nei primi nove mesi del 1983 non compensa il calo dei profitti e le perdite subite in seguito al rilevante incremento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti d'America verificatosi tra il 1980 e il 1981.
Considerando il notevole incremento delle importazioni oggetto di dumping, la rilevante diminuzione della quota di mercato dei produttori comunitari, soprattutto tenendo conto dell'aumento delle dimensioni del mercato nella Comunità, nonché i prezzi ai quali le importazioni oggetto di dumping sono state vendute nella Comunità, la Commissione ha concluso che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie degli Stati Uniti d'America provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata. (28) La Commissione ritiene di non poter accogliere la richiesta di esclusione dai provvedimenti antidumping presentata dalla Union Carbide, la quale sostiene che le sue esportazioni nella Comunità non sono tali da provocare pregiudizio all'industria comunitaria. Secondo la Commissione queste esportazioni, pur non essendone la causa principale, sono comunque uno dei fattori che hanno provocato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, descritto nei paragrafi da 18 a 26.
La Commissione ritiene inoltre opportuno accumulare le cause del pregiudizio provocate da diversi esportatori di un determinato paese, in quanto un'eventuale esclusione dal dazio antidumping implicherebbe per gli altri esportatori dello stesso paese uno svantaggio in termini di competitività per il futuro, eventualità che non rientra negli obiettivi di una procedura antidumping. Inoltre, la prassi di accumulare le cause del pregiudizio dovute a diversi esportatori dello stesso paese non è contrario alle norme del GATT né al regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio ed è conforme alla prassi dei principali partners commerciali della Comunità, quali gli Stati Uniti d'America.
G. Interesse della Comunità (29) Alcune industrie che utilizzano e trasformano i prodotti in questione hanno sostenuto che l'istituzione di un dazio antidumping sarebbe contraria agli interessi comunitari, in quanto li priverebbe di una fonte di approvvigionamento esterna, rendendoli dipendenti da un fornitore comunitario. L'imposizione del dazio antidumping non intende tuttavia eliminare il prodotto importato dal mercato comunitario, ma è invece finalizzata all'aumento dei prezzi all'esportazione in modo da eliminare il margine di dumping oppure il pregiudizio, se quest'ultimo è inferiore al margine di dumping.
L'argomentazione secondo la quale gli utilizzatori diventerebbero dipendenti da un unico fornitore comunitario dovrebbe inoltre essere respinta, dato che un altro fornitore con una vasta capacità di produzione è attivo nella Comunità ed ha iniziato le vendite sul mercato comunitario nel 1983.
Considerando la rilevante flessione dei profitti e il fatto che il principale produttore comunitario ha subito perdite a causa delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha concluso che è nell'interesse delle Comunità adottare opportune misure.
H. Impegni (31) Gli esportatori interessati sono stati informati in merito alle principali risultanze dell'indagine preliminare ed hanno presentato le loro osservazioni a questo proposito. Sono stati in seguito offerti impegni da parte della Celanese Chemical Company (Texas), Eastman Chemical International Company (Tennessee) e Union Carbide (Connecticut) in merito alle esportazioni nella Comunità di propan-1-olo (alcole propilico) originario degli Stati Uniti d'America.
Detti impegni consistono in aumenti di prezzi all'esportazione nella Comunità al livello necessario per eliminare il margine di dumping oppure, secondo l'esportatore, il pregiudizio.
Gli impegni offerti sono quindi considerati accettabili e la procedura può essere chiusa senza l'imposizione di un dazio antidumping.
In seno al comitato consultivo non sono state formulate obiezioni a questo proposito,
DECIDE:
Art. 1
Gli impegni assunti dalla Celanese Chemical Company (Texas), Eastman Chemical International Company (Tennessee) e Union Carbide (Connecticut) nell'ambito della procedura antidumping relativa al propan-1-olo (alcole propilico) di cui alla sottovoce ex 29.04 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 29.04-12, originario degli Stati Uniti d'America, sono accettati.
Art. 2
La procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1984. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente