DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1984 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di piastrelle di ceramica originarie della Spagna (84/334/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017//79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
A. Procedura1 Nell'agosto 1983, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'associazione dei produttori di piastrelle di ceramica del mercato comune per conto dei fabbricanti che, insieme, riforniscono praticamente tutto il mercato comunitario. La denuncia conteneva elementi di prova in ordine all'esistenza di dumping e del pregiudizio notevole risultante sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura.
Di conseguenza, la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping riguardante l'importazione nella Comunità di piastrelle da rivestimento vetrificate, di cui alla sottovoce ex 69.08 B II della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 69.08-85 e 69.08-99, originarie della Spagna, ed ha avviato un'inchiesta.
La Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti, ed ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noti i loro punti di vista per iscritto e di chiedere un'audizione.
La maggior parte degli esportatori noti, alcuni importatori e alcuni produttori hanno comunicato per iscritto i loro punti di vista.
La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie per deliberare riguardo al dumping e al pregiudizio, e ha svolto inchieste in loco presso: a) i produttori CEE Mosa BV, Maastricht, Paesi Bassi,
NV Koninklijke Spinx, Maastricht, Paesi Bassi,
Marazzi Ceramiche SpA, Sassuolo, Italia,
Pilkington's Tiles Ltd, Manchester, Regno Unito,
H & R Johnson Tiles Ltd, Stoke on Trent, Regno Unito,
Eliki Ceramic Tiles SA, Atene, Grecia,
Philkerham Johnson SA, Thessaloniki, Grecia,
Villeroy & Boch, Mettlach, Repubblica federale di Germania,
Agrob Wessel Servais, Alfter Witterschlik, Repubblica federale di Germania. b) gli esportatori Fabresa, Lucena del Cid, Castellon,
Symfa, SA, Onda, Castellon,
Azulejera la Plana, Villarreal, Castellon,
Ceramica Azuleu, Juan Domingo, SA, Onda, Castellon.
La Commissione ha richiesto e ottenuto relazioni scritte particolareggiate dalla maggior parte degli esportatori, da alcuni importatori e da alcuni produttori comunitari ricorrenti, ed ha verificato le suddette informazioni nella misura giudicata necessaria. L'inchiesta sugli esportatori spagnoli riguardava il 65 % circa delle esportazioni del prodotto in questione nella Comunità durante il periodo di riferimento. L'inchiesta sulle pratiche di dumping si è estesa per tutto il 1983.
B. Valore Normale (4) La denuncia di dumping si fondava sul confronto tra i prezzi all'esportazione dei produttori spagnoli e un valore normale costruito in base ai costi dei produttori italiani, giudicati analoghi a quelli dei produttori spagnoli, specialmente per quanto riguarda le materie prime e il costo della manodopera.
Dall'inchiesta è emerso, tuttavia, che tutti i produttori spagnoli interessati vendevano grosse quantità del prodotto sul mercato nazionale. In ciascun caso, queste vendite sono state considerate abbastanza rappresentative da potere servire di base per la determinazione del valore normale.
Di conseguenza, per tutte le società esportatrici, tranne due, il valore normale è stato determinato in base ai loro prezzi nazionali. Per le società esportatrici rimanenti che, durante il periodo di riferimento, avevano entrambe venduto in perdita i prodotti in questione sul mercato nazionale, il valore normale è stato determinato mediante un valore costruito comprendente tutte le spese sostenute dalle imprese per il materiale e la produzione, richieste le spese generali, più un margine di utile del 5 %, giudicato ragionevole alla luce delle informazioni disponibili sul rendimento dell'industria spagnola.
C. Prezzi all'esportazione (6) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati per i prodotti esportati nella Comunità.
D. Confronto (7) Nel confrontare i valori normali con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Nei due casi in cui le vendite sul mercato interno erano state fatte in perdita, si è confrontato il valore normale costruito con i prezzi all'esportazione. Allo stesso modo, si è tenuto debitamente conto delle differenze rilevate a livello delle caratteristiche materiali del prodotto, in termini di dimensioni, colore e modelli. Inoltre, ove necessario, si è tenuto conto delle differenze nelle condizioni e nei termini di vendita, nonché dell'incidenza delle imposte indirette cumulative.
Tutti i confronti sono stati effettuati franco fabbrica.
E. Margini (8) Il suddetto esame dei fatti indica l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti di quattro esportatori spagnoli; il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione verso la Comunità.
Tali margini variano a seconda dell'esportatore, del mercato importatore e del tipo di prodotto in questione. Comunque, il margine medio ponderato per ciascuno di questi esportatori è inferiore allo 0,5 %, e quindi è considerato minimo.
Per quanto riguarda i rimanenti esportatori spagnoli, l'inchiesta ha stabilito che i prezzi all'esportazione nella Comunità non erano inferiori ai valori normali.
F. Conclusione (9) Di conseguenza, la procedura relativa alle importazioni di piastrelle di ceramica vetrificate da rivestimento originarie della Spagna deve essere conclusa.
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alle piastrelle di ceramica vetrificate da rivestimento originarie della Spagna è conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente