DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1984 che accetta gli impegni offerti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia e chiude la procedura stessa (84/404/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura1 Nel marzo 1983, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo3 sulle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia; a seguito dell'estensione della procedura, nell'ottobre 1983, è stato istituito un dazio definitivo4 sulle importazioni di solfato di rame provenienti dalla Cecoslovacchia e dall'URSS ed è stato accettato un impegno5 offerto da un esportatore cecoslovacco. Nel settembre 1983, le autorità di uno Stato membro, l'Italia, hanno chiesto alla Commissione di riaprire la procedura, sostenendo che le importazioni di solfato di rame dalla Iugoslavia erano nuovamente oggetto di dumping e, pertanto, nuovamente causa di pregiudizio all'industria comunitaria. Di conseguenza, la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6, ha annunciato la riapertura della procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Iugoslavia ed ha avviato un'inchiesta.
La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché i ricorrenti ed ha dato alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
La maggior parte dei produttori noti, un esportatore ed alcuni importatori hanno reso note le loro osservazioni per iscritto.
Non sono state formulate osservazioni dagli acquirenti o trasformatori comunitari di solfato di rame.
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato un controllo presso il seguente produttore comunitario: Manica SpA, Rovereto, Italia.
La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte dettagliate dai produttori comunitari ed ha verificato le informazioni in esse contenute nella misura ritenuta necessaria. Un esportatore, Zorka-Sabac, ha reso note le sue osservazioni per iscritto, ma non ha fornito le informazioni né gli elementi di prova richiesti in merito a volumi, prezzi e costi; pertanto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3017/79, la Commissione è stata costretta a determinare il valore normale e ad effettuare l'opportuno confronto con i prezzi d'esportazione sulla base delle informazioni a sua disposizione. L'inchiesta sulle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso fra l'istituzione del dazio definitivo (marzo 1983) ed il novembre 1983.
B. Valore normale4 Nell'inchiesta precedente, la Commissione aveva accertato che le vendite dell'esportatore sul mercato iugoslavo erano effettuate in perdita, e di conseguenza aveva basato il valore normale su un valore costruito calcolato considerando i costi sostenuti dagli esportatori per il materiale e la fabbricazione, nonché le spese generali, ed aggiungendo un equo margine di profitto. Data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori iugoslavi nel caso in esame, per determinare il valore normale sulla stessa base, la Commissione ha tenuto conto degli elementi di prova più attendibili a sua disposizione, cioè di quelli presentati dalle autorità italiane e dall'industria comunitaria. Questi dimostrano che, dall'inchiesta precedente, si è verificato un considerevole aumento del costo delle materie prime necessarie per la produzione di solfato di rame, in particolare del costo del rame che rappresenta il 75 % dei costi di produzione.
Inoltre, è stato tenuto conto dell'aumento del costo della manodopera, di altri materiali e delle spese generali sulla base delle statistiche pubblicate sull'economia iugoslava. Per il periodo di riferimento, il valore normale è stato determinato aggiornando le cifre relative al valore normale costruito per l'inchiesta precedente in modo da coprire il periodo di riferimento in oggetto.
C. Prezzo all'esportazione5 I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione verso la Comunità.
D. Confronto6 Al fine di effettuare un confronto corretto, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni a sua disposizione, i costi relativi al trasporto del prodotto dalla fabbrica alla frontiera comunitaria. Detti costi sono stati detratti dai prezzi all'esportazione e di conseguenza il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica.
E. Margini (7) Il suddetto esame dimostra l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti dell'esportatore che ha reso note alla Commissione le sue osservazioni; il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione verso la Comunità, cioè uguale al 61 %.
Il dumping è stato determinato sulla stessa base per gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né hanno altrimenti fornito informazioni nel corso dell'inchiesta; di conseguenza, è stato ritenuto opportuno attribuire loro lo stesso margine di dumping.
F. Pregiudizio (8) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che nel 1983 le importazioni nella Comunità (Italia e Grecia) di solfato di rame dalla Iugoslavia si sono mantenute allo stesso livello del 1982 (rispettivamente 6 070 e 6 110 t). Pertanto, la quota di mercato delle importazioni iugoslave nella Comunità (14 % circa) è rimasta invariata, nonostante l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio del 15,4 % nel novembre 1982 e di un dazio antidumping definitivo del 19,5 % nel marzo 1983. Nel periodo oggetto dell'inchiesta, i prezzi di rivendita di queste importazioni erano inferiori anche del 30 % rispetto ai prezzi praticati dai produttori comunitari e sono stati inferiori a quelli necessari per coprire i costi dei produttori comunitari e per procurare loro un ragionevole profitto in alcuni casi essi sono stati addirittura inferiori al costo sostenuto per l'acquisto dai produttori comunitari delle materie prime necessarie alla loro produzione di solfato di rame.
L'industria comunitaria rispetto alla quale deve essere valutato l'impatto delle importazioni oggetto di dumping è specialmente quella italiana, i cui mercati tradizionali sono stati l'Italia e la Grecia. Fin dall'istituzione, alla fine del 1982, delle misure antidumping sulle importazioni di solfato di rame iugoslavo, le vendite del produttore italiano sono aumentate soprattutto sul mercato italiano, che assorbe l'84 % delle vendite totali dello stesso produttore nella Comunità. Questo incremento, tuttavia, rispecchia soltanto l'aumento del consumo verificatosi in questo mercato fra il 1982 ed il 1983; nonostante ciò, il livello di sfruttamento delle capacità è rimasto piuttosto basso (50 % nel 1983); di conseguenza, i costi unitari hanno subito un rialzo che, unito al calo dei prezzi causato dalle importazioni oggetto di dumping, ha comportato continue perdite sulle vendite di solfato di rame nella Comunità.
Inoltre, l'impatto delle importazioni iugoslave in dumping è stato significativo anche per quanto riguarda le vendite in Italia e quelle potenziali in Grecia da parte degli altri produttori comunitari. Nel resto della Comunità i prezzi iugoslavi hanno causato una tendenza al ribasso, direttamente per quanto riguarda i prezzi dei produttori comunitari, ed indirettamente là dove il produttore italiano è stato costretto a cercare di vendere sempre maggiori quantità del prodotto in questione in mercati diversi da quelli tradizionali, sui quali non è più in grado di sostenere la concorrenza delle importazioni oggetto di dumping.
La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da fattori diversi, quali il volume ed i prezzi di importazioni provenienti da altre fonti, o la riduzione del consumo all'interno della Comunità. Tuttavia, è stato appurato che la principale fonte di importazioni nei mercati italiano e greco è stata la Iugoslavia. Per gli altri mercati comunitari le fonti principali sono state l'Unione Sovietica e la Cecoslovacchia e nei confronti delle importazioni da questi paesi sono state adottate misure antidumping nel 1983. Di conseguenza, il volume costantemente considerevole delle importazioni iugoslave ed i prezzi ai quali sono vendute nella Comunità hanno indotto la Commissione a stabilire che le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping di solfato di rame originario della Iugoslavia, considerato singolarmente, devono essere ritenute causa di grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata.
G. Interesse della Comunità (12) In considerazione delle difficoltà particolarmente gravi, in cui versa l'industria comunitaria interessata, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure intese ad eliminare il pregiudizio causato a detta industria.
H. Impegni (13) Le autorità iugoslave, informate dei risultati dell'inchiesta, hanno chiesto che la questione fosse esaminata dal consiglio di cooperazione come previsto dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia1.
I due esportatori interessati, Zorka-Sabac e Zupa, in seguito alle discussioni svoltesi nell'ambito del consiglio di cooperazione, hanno offerto impegni in merito alle loro esportazioni di solfato di rame nella Comunità.
In seguito a tali impegni i prezzi all'esportazione nella Comunità aumenteranno al livello che la Commissione, dopo aver preso in esame i prezzi di vendita necessari per fornire un adeguato profitto ai produttori comunitari, nonché il prezzo d'acquisto degli importatori comunitari e i costi e margini di utile di questi ultimi, ha ritenuto necessario per eliminare il pregiudizio. Tali aumenti non superano comunque i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta.
Gli impegni offerti sono quindi ritenuti accettabili e la procedura può essere chiusa senza l'imposizione di una dazio antidumping.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni a questo proposito.
DECIDE:
Art. 1
Gli impegni offerti dalla Hemijska Industrija «Zorka-Sabac», Sabac (Iugoslavia) e dalla Zupa, Krusevac (Iugoslavia) nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame di cui alla sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Iugoslavia sono accettati.
Art. 2
La procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente