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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 1984 che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura antidumping di riesame relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e che chiude la procedura (84/408/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 10 e 14, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

A. Procedura1 Nell'ottobre 1983 la Commissione ha accettato l'offerta relativa ad un impegno sui prezzi da parte di un esportatore cecoslovacco di solfato di rame, Chemapol2. Nel febbraio 1984 le autorità di uno Stato membro, il Regno Unito, hanno chiesto alla Commissione di riaprire la procedura affermando che, in seguito alle variazioni di costi di produzione del solfato di rame, l'impegno cecoslovacco non era più attuale e le importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia erano nuovamente oggetto di dumping e provocavano pregiudizio all'industria comunitaria. La Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha quindi annunciato la riapertura della procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di solfato di rame, di cui alla sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originarie della Cecoslovacchia ed ha avviato una procedura di riesame.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i produttori comunitari, ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

L'esportatore, alcuni importatori e tutti i produttori comunitari noti hanno reso note le loro osservazioni per iscritto e l'esportatore ha chiesto ed ottenuto di essere inteso oralmente.

Non sono state presentate osservazioni scritte da parte degli acquirenti comunitari del prodotto o dell'industria di trasformazione.

La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari, dall'esportatore e da alcuni importatori ed ha controllato, per quanto necessario, le informazioni ivi contenute.

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra l'accettazione dell'impegno oggetto del riesame, vale a dire l'ottobre 1983 e il marzo 1984.

B. Valore normale3 Per accertare se le importazioni di solfato di rame originarie della Cecoslovacchia erano nuovamente oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che il paese in questione non ha un'economia di mercato ed ha quindi basato i propri calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito l'industria comunitaria aveva proposto il mercato spagnolo per la procedura relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Spagna, la cui apertura è stata annunciata nella Gazzetta ufficiale delle Comuntà europee4 dopo l'inizio della presente procedura di riesame. Nessuna parte interessata ha formulato obiezioni nei confronti di tale proposta.

In base ai dati di cui dispone, la Commissione ha accertato che non esistono differenze di rilievo tra la Spagna e la Cecoslovacchia sul piano del processo o del volume di produzione.

Dopo aver condotto indagini presso la sede del produttore spagnolo, Industrias Qumicas del Vallés, Barcellona, la Commissione ha accertato inoltre che i livelli dei prezzi sono adeguatamente proporzionati ai costi di produzione.

La Commissione ha quindi concluso di poter adeguatamente calcolare il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato interno spagnolo.

Il valore normale così determinato è notevolmente superiore a quello fissato nella precedente indagine, soprattutto in seguito all'incidenza esercitata sui prezzi dall'aumento del 20 % circa del costo del rame, che rappresenta il 70 % circa dei costi di produzione del solfato di rame.

C. Prezzo all'esportazione (5) I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

D. Confronto (6) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Dato che i prezzi cecoslovacchi noti sono espressi a livello cif frontiera comunitaria, per poter effettuare un valido confronto ai prezzi spagnoli franco fabbrica è stato aggiunto un importo per il trasporto ed i relativi costi sostenuti nella fase di trasporto.

E. Margini (7) Dall'esame dei fatti suddetti risulta che i prezzi all'esportazione dei prodotti cecoslovacchi, pur rispettando le condizioni fissate nell'impegno erano inferiori al valore normale accertato per il periodo in esame. Il margine di dumping, vale a dire la differenza tra i prezzi all'esportazione ed il valore normale, era pari ad una media ponderata del 37 %.

F. Pregiudizio (8) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, secondo i dati di cui la Commissione dispone, le importazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Cecoslovacchia tra il 1981 e il 1983 sono aumentate da 1 077 t a 3 014 t, con un conseguente incremento della corrispondente quota di mercato da 3 % a 10,5 %. Nei sei mesi successivi all'accettazione dell'impegno oggetto di riesame, cioè dall'ottobre 1983 al marzo 1984, il volume delle importazioni cecoslovacche nella Comunità, dove il consumo nel periodo suddetto è rimasto relativemente stabile, è stato pari a 2 100 t, corrispondente ad un incremento su base annua del 40 % circa rispetto al 1983.

Nel periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi di rivendita delle importazioni suddette erano inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari di un margine massimo del 22 % e inferiori a quelli necessari per coprire i costi dei produttori comunitari e per offrire loro un adeguato margine di profitto. In alcuni casi i prezzi di rivendita erano addirittura insufficienti a coprire i costi della materie prime a carico dei produttori comunitari.

Benché i prezzi di rivendita siano aumentati rispetto al periodo oggetto della prima inchiesta, essi sono ancora nettamente inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari, in quanto questi ultimi hanno dovuto aumentare i propri prezzi a causa dell'incremento del costo del rame, la loro principale materia prima.

La Commissione non ritiene che le conseguenze dell'incremento delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria siano meno gravi di quelle accertate quando è stato istituito il dazio antidumping, prima dell'attuale periodo di riferimento. Tenendo quindi conto del netto aumento delle importazioni oggetto di dumping e dei prezzi ai quali queste ultime sono vendute nella Comunità, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping di solfato di rame originario della Cecoslovacchia hanno provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

G. Interesse della comunità (11) Date le difficoltà particolarmente gravi in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure.

H. Impegni (12) L'esportatore interessato è stato informato delle principali risultanze dell'inchiesta ed ha presentato le sue osservazioni. La Chemapol ha in seguito modificato l'impegno relativo alle sue esportazioni di solfato di rame nella Comunità.

In seguito a tale impegno i prezzi all'esportazione nella Comunità aumenteranno della percentuale che la Commissione, tenuto conto del prezzo di vendita necessario per offrire un adeguato profitto ai produttori comunitari, nonché del prezzo d'acquisto, dei costi e del margine di profitto degli importatori comunitari, ha ritenuto necessaria per eliminare il pregiudizio. l'aumento dei prezzi non supera il margine di dumping accertato durante l'inchiesta.

Il nuovo impegno offerto è quindi considerato accettabile e la procedura può essere chiusa senza l'istituzione di dazi antidumping.

Il comitato consultivo non ha espresso obiezioni a questo propositio.

DECIDE:

Art. 1

L'impegno offerto dalla Chemapol, Praga, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame di cui alla sottovoce ex 28.38-A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codixe Nimexe 28.38-27, originario della Cecoslovacchia, è accettato.

Art. 2

La procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1984. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente