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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 1984 che accetta un impegno nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio originari della Republica democratica tedesca e chiude tale procedura (84/409/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

A. Azione provvisoria1 Con regolamento (CEE) n. 1129/842 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio originari della Repubblica democratica tedesca.

B. Seguito della procedura2 Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio l'esportatore dei prodotti in questione, che ha presentato osservazioni per iscritto, ha chiesto ed ottenuto di essere inteso dalla Commissione.

C. Dumping (3) Non essendo stati ricevuti nuovi elementi di prova dopo l'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione considera definitive le proprie conclusioni in materia di dumping di cui al regolamento (CEE) n. 1129/84.

D. Pregiudizio (4) Dato che non sono stati presentati nuovi elementi di prova relativi al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 1129/84.

E. Interesse della Comunità (5) Date le difficoltà particolarmente gravi cui deve far fronte l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità.

F. Impegni (6) L'esportatore interessato è stato informato sulle principali risultanze dell'inchiesta ed ha presentato le sue osservazioni in merito. In seguito l'esportatore ha offerto un impegno relativo alle proprie esportazioni nella Comunità di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio.

Detto impegno consiste in un rialzo dei prezzi all'esportazione ad un livello che la Commissione ritiene necessario per eliminare il pregiudizio. Gli aumenti di prezzo non superano comunque i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta.

L'impegno offerto è quindi considerato accettabile e la procedura può essere chiusa senza l'imposizione di un dazio antidumping definitivo.

Il comitato consultivo non ha formulato obiezioni a questo proposito,

DECIDE:

Art. 1

L'impegno offerto dalla Metallurgiehandel-Volkseigener Aussen- und Binnenhandelsbetrieb, Berlino, Repubblica democratica tedesca, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio di cui alla sottovoce ex 73.11 A III della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.11-31, originari della Repubblica democratica tedesca, è accettato.

Art. 2

La procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1984. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente