diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1984 che adotta un programma comunitario per lo sviluppo del mercato europeo dell'informazione specializzata in Europa (84/567/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha in particolare il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, nonché una espansione continua ed equilibrata;

considerando che, a livello mondiale, l'informazione è diventata uno dei fattori primari dell'attività economica e che un uso efficace dell'informazione è uno degli elementi essenziali della crescita e della competitività economiche;

considerando che il processo di integrazione europea dipende sempre di più dall'esistenza, tra l'altro, di un flusso di informazioni efficace all'interno di tutti gli Stati membri e tra questi e dall'accesso a questa informazione;

considerando che, data la sempre maggior complessità delle esigenze in fatto di informazioni per le decisioni commerciali e politiche, per le attività in campo scientifico e tecnico e per le scelte di carattere professionale, culturale, sociale ed economico di singoli e di gruppi di interesse, è necessario adottare soluzioni avanzate che garantiscano la realizzazione a livello comunitario di un mercato dell'informazione specializzata flessibile e trasparente;

considerando che lo sviluppo di un mercato dell'informazione specializzata in Europa che miri a sfruttare in modo più efficace le economie di scala e ad ottenere un'adeguata indipendenza europea nel settore dell'informazione specializzata rappresenta per la Comunità europea una sfida che richiede da parte della Comunità stessa un'azione di sostegno adeguata; che la rapida evoluzione di questo settore esige l'adozione di un adeguato programma appropriato che presenti una notevole flessibilità per quel che concerne le priorità;

considerando che lo sviluppo della cooperazione internazionale tra Stati membri nei settori di comune interesse riveste un'importanza maggiore per rafforzare la competitività del mercato europeo dell'informazione specializzata;

considerando che le azioni comunitarie relative al mercato dell'informazione specializzata e al suo sviluppo sono un necessario complemento di altre iniziative comunitarie, in particolare del programma ESPRIT, volto al potenziamento delle industrie operanti in Europa nel campo delle tecnologie dell'informazione, mediante l'azione svolta dalla Commissione a favore della cooperazione tra i produttori europei e gli istituti di ricerca e di sviluppo per la messa a punto delle tecnologie avanzate dei componenti pre-competitivi, nonché del progetto INSIS per lo sviluppo di un sistema avanzato di informazione e comunicazione interistituzionale per le istituzioni delle Comunità europee e degli Stati membri e delle nuove iniziative comunitarie (1983-1987) per la formazione professionale e le nuove tecnologie dell'informazione;

considerando che è in primo luogo compito degli Stati membri creare le basi di un efficiente mercato dell'informazione specializzata mediante programmi e politiche di sostegno; che tali provvedimenti dovrebbero essere rafforzati e integrati da specifiche azioni comunitarie in settori di comune interesse, in grado di avviare, accelerare e sostenere in Europa le iniziative suscettibili di portare le industrie europee dell'informazione ad un livello superiore di competitività internazionale e di dotare la Comunità nel suo insieme di un più favorevole contesto per l'informazione;

considerando che i risultati dei tre successivi piani d'azione (1975-1983) nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica, nonché l'esigenza di rafforzare le attività intraprese in tale contesto e di dare continuità all'azione comunitaria giustificano un programma comunitario di attività, necessario per poter conseguire l'obiettivo a lungo termine dello sviluppo di un mercato comune europeo dell'informazione; che è necessario, al tempo stesso, valutare costantemente i risultati ottenuti e coordinare le azioni svolte in questo settore e nei settori connessi a livello nazionale e comunitario;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici necessari per il conseguimento di tali obiettivi;

considerando che il Comitato per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica (CIDST) e il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) hanno emesso il loro parere sulla proposta della Commissione,

DECIDE:

Art. 1

Con decorrenza dal 1o gennaio 1984 e per un periodo di cinque anni è adottato un programma comunitario per lo sviluppo del mercato europeo dell'informazione specializzata, quale è definito nell'allegato I qui di seguito denominato «programma».

Art. 2

Gli stanziamenti necessari alla realizzazione del programma, per un importo valutato a 25 milioni di ECU, sono iscriti nel bilancio generale delle Comunità europee. L'importo degli stanziamenti ritenuti necessari per l'esecuzione del programma durante il 1984 e il 1985 ammonta a 10 milioni di ECU.

Art. 3

La Commissione provvede alla realizzazione del programma. In particolare, essa decide in merito alla definizione delle attività particolareggiate e sul tipo di progetti da intraprendere. Essa mette a punto ogni anno un programma di lavoro, aggiornandolo se del caso.

Art. 4

La Commissione, pur essendo interamente responsabile di tutte le decisioni e della gestione del programma, è consigliata dal CIDST, le attribuzioni e modalità di funzionamento del quale sono definite nell'allegato II.

La Commissione tiene regolarmente informato il CIDST dell'andamento dei lavori effettuati nel settore in questione e nei settori connessi.

Art. 5

La Commissione garantisce l'accesso ai risultati del programma nonché la loro diffusione.

Art. 6

1. In conformità dell'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere accordi di cooperazione con paesi terzi, nel quadro del programma.

2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1, dopo aver chiesto il parere del CIDST, ai sensi del punto 3, lettera c), dell'allegato II.

Art. 7

1.

La Commissione procederà ad un riesame del programma dopo un periodo di ventiquattro mesi. Questo riesame potrà condurre ad una revisione del programma secondo la procedura pertinente, inclusa una revisione della valutazione degli stanziamenti necessari, di cui all'articolo 2.

Essa informa il Consiglio ed il Parlamento europeo in merito ai risultati di tale riesame.

2. Il programma può venir proseguito su proposta della Commissione trasmessa al Consiglio.

3. Congiuntamente alla proposta di proseguimento del programma la Commissione, dopo aver chiesto il parere del CIDST, presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione relativa allo svolgimento ed ai risultati del programma.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente P. BARRY