DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1984 che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio di carni ovine e caprine tra la Comunità e dodici paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carne fresca o refrigerata, o viceversa (84/633/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che il Consiglio ha concluso accordi sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine con dodici paesi terzi, ossia: Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Islanda, Iugoslavia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Ungheria e Uruguay;
considerando che ciascun accordo prevede consultazioni per garantire il loro corretto funzionamento;
considerando che a tal fine è necessario prevedere disposizioni per consentire la fornitura di animali vivi entro il quantitativo convenuto per la carne fresca o refrigerata, o viceversa;
considerando che, date le condizioni del mercato, spetta alla Commissione decidere in quale misura si debbano apportare modifiche,
DECIDE:
Art. 1
1. Nel quadro degli accordi di autolimitazione tra la Comunità e i paesi terzi, la Commissione è autorizzata a convertire animali vivi in carne fresca o refrigerata, o viceversa, limitatamente ai quantitativi convenuti, per garantire il funzionamento armonioso degli scambi.
2. Le modalità d'applicazione della presente decisione saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/801.
Art. 2
La presente decisione prende effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa è applicabile per la durata di validità dei vigenti accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente A. DEASY