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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1985 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di scarpe con pattini da ghiaccio fissati, originarie della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria (85/143/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in sede di comitato consultivo previsto del suddetto regolamento suddetto,

A. Procedura1 Nel gennaio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia in cui si chiedeva di aprire una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di scarpe con pattini da ghiaccio fissati, originarie della Cecoslovacchia. La denuncia era presentata dalla ditta tedesca LICO-Sportschuhfabriken, Link & Co. GmbH, che rappresenta la quasi totalità della produzione comunitaria dei prodotti in esame. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante ritenuti, sufficienti ai fini dell'avvio di una procedura.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di scarpe con pattini da ghiaccio fissati, costituite da uno stivaletto di cuoio con lama di acciaio, di cui alla sottovoce ex 97.06 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 97.06-53, originarie della Cecoslovacchia, ed ha iniziato un'inchiesta.

Nel giugno 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia supplementare da parte dello stesso ricorrente in cui si chiedeva l'estensione della procedura alle importazioni degli stessi prodotti originari della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria. La denuncia supplementare conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da essa derivante, considerati sufficienti ai fini dell'estensione della procedura.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 la Commissione ha pertanto annunciato l'estensione della procedura alle importazioni dei prodotti suddetti originari della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria.

La Commissione ha informato debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed il ricorrente in merito all'avvio e all'estensione della procedura. La Comunità ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.

Tutti gli esportatori ed alcuni importatori hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Inoltre tutti gli esportatori e i rappresentanti dei paesi esportatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti: a) Produttori comunitari:

LICO-Sportschuhfabriken, Link & Co. GmbH,

Lichtenfels-Schney, Repubblica federale di Germania b) Importatori:

- Hanns Balzer, Lauterbach, Repubblica federale di Germania - Chemotrade GmbH, Augsburg, Repubblica federale di Germania - Tiger Sport, Becker KG, Augsburg, Repubblica federale di Germania - Wintersport Leerdam BV, Leerdam, Paesi Bassi c) Esportatori:

VIKO OOUR Inkotrade,

Varazdin, Iugoslavia Per le importazioni originarie della Cecoslovacchia l'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o febbraio 1983 - 31 gennaio 1984 e per le restanti importazioni il periodo 1o agosto 1983 - 31 luglio 1984.

B. Valore normale (7) Per quanto riguarda le esportazioni iugoslave il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno dal produttore iugoslavo che effettuava esportazioni nella Comunità.

Per stabilire se le importazioni provenienti dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dall'Ungheria erano effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tali paesi non hanno un'economia di mercato ed ha dovuto quindi basare i suoi accertamenti sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito il ricorrente aveva proposto il mercato iugoslavo e tanto gli esportatori quanto gli importatori non hanno sollevato obiezioni in merito.

La Commissione ha esaminato la questione ed ha concluso che in Iugoslavia non vi sono grandi differenze nelle condizioni e nella scala di produzione rispetto agli altri paesi esportatori. La Commissione ha quindi concluso che è opportuno determinare il valore normale in base ai prezzi di vendita praticati sul mercato iugoslavo.

C. Prezzo all'esportazione (10) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

D. Confronto (11) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto di tutte le differenze tali da influire sulla comparabilità dei prezzi. In particolare è stato tenuto conto del fatto che, per una parte delle importazioni provenienti dalla Iugoslavia, Romania e Cecoslovacchia gli importatori hanno gratuitamente messo a disposizione degli esportatori, per la produzione dei pattini completi, elementi quali lame, chiodi, ganci ed asole.

In tutti i confronti si è tenuto conto inoltre delle differenze nelle condizioni di vendita e sono stati apportati opportuni adeguamenti affinché il confronto tra i prezzi all'esportazione ed il valore normale fosse effettuato allo stesso stadio commerciale.

Per quanto riguarda la Iugoslavia i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica e negli altri casi a livello franco frontiera del paese esportatore per ogni singola transazione.

E. Margini di dumping (12) Dal suddetto esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni di scarpe con pattini da ghiaccio originarie della Iugoslavia, della Romania, della Cecoslovacchia a dell'Ungheria con un margine di dumping pari alla differenza tra il valore normale determinato in precedenza ed il prezzo all'esportazione nella Comunità.

L'entità dei margini varia secondo le transazioni e l'esportatore; per i singoli esportatori oggetto dell'inchiesta è stato accertato il seguente margine medio ponderato:

Iugoslaia 22,7 % Romania 17,6 % Cecoslovacchia 60,0 % Ungheria 8,6 % F. Pregiudizio (13) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dalle informazioni a disposizione della Commissione emerge che le importazioni nella Comunità di scarpe con pattini da ghiaccio originarie della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria sono diminuite, passando da 648 000 paia nel 1980 a 252 000 paia nel 1983 e a 48 000 paia nel primo semestre 1984. Le importazioni dai paesi suddetti nella Repubblica federale di Germania, lo Stato membro maggiormente colpito, sono scese da 348 000 paia nel 1980 a 151 000 paia nel 1983 e a 14 000 paia nel primo semestre 1984.

Le esportazioni della Cecoslovacchia verso la Comunità erano di 139 000 paia nel 1980, 140 000 nel 1983, e 35 000 paia nel primo semestre 1984. Le importazioni provenienti dagli altri paesi in esame hanno invece registrato una netta flessione. Nel periodo 1980-1983 le importazioni dalla Iugoslavia sono scese da 171 000 paia a 54 000 paia, quelle dalla Romania da 286 000 paia a 44 000 paia ed infine quelle provenienti dall'Ungheria da 53 000 paia a 14 000 paia. Nel primo semestre 1984 le importazioni nella Comunità dei prodotti suddetti originari di questi tre paesi ammontavano a 13 000 paia.

Nel periodo 1980-1983 la domanda di pattini da ghiaccio nella Comunità e scesa da 1,7 milioni di paia a 500 000 paia, cosicché le importazioni dei prodotti in esame dalla Cecoslovacchia, dalla Iugoslavia, dalla Romania e dall'Ungheria, nonostante la flessione in termini assoluti, hanno registrato un incremento della quota di mercato comunitario da 38,1 % al 50 %.

L'incremento va attribuito alla crescente quota di mercato delle importazioni cecoslovacche, che tra il 1980 e il 1983 è passata da 8,2 % a 27,8 %. La quota di mercato delle importazioni originarie della Romania e dell'Ungheria nello stesso periodo è scesa rispettivamente da 16,9 % a 8,7 % e da 3,1 % a 2,8 %, mentre nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni iugoslave, rispetto al consumo globale nella Comunità è passata da 10,1 % a 10,7 %. Tutte queste importazioni erano tuttavia dirette verso il mercato tedesco, dove tra il 1980 e il 1983 la loro quota di mercato è scesa dal 23,8 % al 19 %.

Per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria in seguito alle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto anche del fatto che il ricorrente, che rappresenta oltre il 90 % della produzione comunitaria di scarpe con pattini da ghiaccio fissati, ha effettuato importazioni di tali prodotti dalla Cecoslovacchia. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2176/84, il fatto che un produttore comunitario sia egli stesso importatore del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping non implica automaticamente la sua esclusione dall'accertamento del pregiudizio.

Nel caso in esame la Commissione ha dovuto tuttavia tener conto di alcune circostanze particolari. Tra il 1981 e il 1982 il ricorrente ha potuto aumentare la quota di mercato della propria produzione (cioè indipendentemente dalle importazioni) dal 7,8 % al 18,2 %. Nel periodo 1980-1983 egli ha tuttavia regolarmente importato notevoli quantitativi dei prodotti in questione dalla Cecoslovacchia. Le forniture di maggiore entità sono state effettuate nel 1983, vale a dire in gran parte durante il periodo oggetto dell'inchiesta, ed ammontavano sulla base dell'indice 1980 = 100 a 208. Dal 1982 al 1983 il ricorrente ha aumentato le proprie importazioni dell'85 %, benché la quota di mercato della propria produzione nella Comunità fosse più che raddoppiata nell'anno precedente. Durante il periodo oggetto dell'inchiesta il ricorrente è stato quindi il principale importatore in Germania di scarpe con pattini originarie della Cecoslovacchia, oltre ad essere uno degli acquirenti che hanno beneficiato dei prezzi più bassi. In questo caso non sembra quindi opportuno concludere che il ricorrente, avendo continuamente aumentato le sue importazioni di prodotti a prezzi di dumping, difendeva la sua posizione sul mercato nei confronti delle pratiche di dumping da parte della Cecoslovacchia. In considerazione di queste circostanze la Commissione ritiene opportuno limitare agli altri produttori comunitari l'accertamento del pregiudizio subito dall'industria comunitaria in seguito alle importazioni cecoslovacche.

Durante l'inchiesta la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione da parte dei restanti produttori comunitari. La Commissione è giunta quindi alla conclusione che le importazioni di scarpe con pattini originarie della Cecoslovacchia non hanno causato un qualunque pregiudizio ad una industria comunitaria.

Per quanto riguarda il pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle importazioni di scarpe con pattini originarie della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria, effettuate a prezzi di dumping, la Commissione ha accertato che le importazioni provenienti da questi tre paesi considerate complessivamente tra il 1980 e il 1983 sono scese da 509 000 paia a 112 000 paia. Nel periodo oggetto dell'inchiesta le importazioni nella Comunità erano costituite da 28 682 paia provenienti dalla Iugoslavia, 14 600 paia dalla Romania e 13 281 paia dall'Ungheria. Nel periodo 1980-1983 la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni originarie dei tre paesi suddetti è scesa da 29,9 % a 22,3 %. (18) Dai dati a disposizione della Commissione risulta inoltre che le scarpe con pattini importate nella Comunità dai tre paesi suddetti sono state vendute a prezzi pari o superiori a quelli praticati dal ricorrente per i prodotti importati in dumping dalla Cecoslovacchia. Non si è potuto accertare un eventuale dumping sul mercato comunitario per quanto riguarda le importazioni del prodotto analogo originario della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria.

Per quanto riguarda le conseguenze delle importazioni effettuate in dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha accertato che tra il 1980 e il 1983 la produzione comunitaria di scarpe con pattini è diminuita del 45 %. Tuttavia, tenendo conto delle importazioni, le vendite del prodotto suddetto, sono diminuite soltanto del 5 %. A causa della netta flessione della domanda registrata dal 1980 in poi nel periodo 1980-1983, il principale produttore comunitario ha potuto aumentare la propria quota di mercato del 12,8 %. Nello stesso periodo l'incremento sul mercato tedesco è passato dal 12,6 % al 38 %.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping originarie della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria non hanno provocato alcun pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

G. Conclusine della procedura (21) Di consequenza è opportuno concludere la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di scarpe con pattini originarie della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni a questo proposito,

DECIDE:

Art. unico

È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di scarpe con pattini da ghiaccio fissati, originarie della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Romania e dell'Ungheria.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione