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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1985 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari della Tailandia (85/158/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultativo previsto dal regolamento suddetto,

A. Procedura1 Nell'aprile 1984, la Commissione ha ricevuto un ricorso da parte della Federation of European Bearing Manufacturers'Association (FEBMA), a nome dei produttori britannici, francesi, tedeschi e italiani di cuscinetti radiali ad un unico ordine di sfere, con diametro esterno non superiore a 30 mm; detti produttori forniscono insieme la maggior parte della produzione comunitaria in causa. Il ricorso suggeriva di estendere alle importazioni originarie della Tailandia l'attuale procedura riguardante le importazioni di questo prodotto originarie del Giappone e di Singapore. Il ricorso conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping e di un conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione della procedura. Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha notificato l'estensione della procedura antidumping alle importazioni nella Comunità di cuscinetti radiali ad un unico ordine di sfere, con diametro esterno non superiore a 30 mm, originari della Tailandia, della voce ex 84.62 della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe ex 84.62-01.

La Commissione ne ha dato notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti dei paesi esportatori ed ai ricorrenti, fornendo inoltre alle parti direttamente in causa l'occasione di esprimere il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione.

Un produttore/esportatore nonché i corrispondenti importatori in Germania, in Italia e nel Regno Unito hanno espresso le loro opinioni per iscritto.

Gli acquirenti comunitari dei prodotti in questione non hanno espresso parere in merito.

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e ha svolto indagini presso la ditta seguente: NMB (UK) Ltd, Bracknell (Regno Unito).

Il periodo oggetto dell'indagine è compreso tra il 1o luglio 1983 ed il 30 giugno 1984.

B. Esito dell'indagine (7) È emerso che, durante il periodo in esame, le importazioni del prodotto in causa sono state dichiarate, per motivi di ordine doganale, come originarie della Tailandia e vendute nella Comunità in quanto tali.

A norma del regolamento (CEE) n. 1836/78 della Commissione3, detti cuscinetti a sfere vengono considerati originari del paese in cui vengono montati previo trattamento a caldo, rettifica e rifinitura degli anelli interni ed esterni.

Benché i cuscinetti a sfere di cui sopra siano stati spediti dalla Tailandia nella Comunità, nel corso dell'indagine è stato appurato che le operazioni svolte in detto paese non sono tali da conferire a questi prodotti carattere originario della Tailandia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/78 della Commissione.

Pertanto, non essendo stata effettuata alcuna importazione di cuscinetti a sfere di origine tailandese nel periodo oggetto dell'indagine, è opportuno concludere la procedura.

DECIDE:

Art. unico

Viene conclusa la procedera riguardante l'indagine antidumping relativa alle importazioni di cuscinetti radiali ad un unico ordine di sfere, con diametro esterno non superiore a 30 mm, originari della Tailandia, della voce ex 84.62 della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe ex 84.62-01.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione