DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1985 che termina la procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di panelli di soia originari del Brasile (85/233/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
A. Procedura 1. Nel gennaio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata dalla Federazione dell'industria olearia della CEE (FEDIOL) per conto di produttori di panelli di soia, la cui produzione rappresenta la quasi totalità della produzione comunitaria del prodotto considerato. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di sovvenzione e del pregiudizio rilevante da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.
Di conseguenza, la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, ha annunciato l'estensione della procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni nella Comunità di panelli di soia originari dell'Argentina alle importazioni degli stessi prodotti originari del Brasile ed ha avviato un'inchiesta. I prodotti in questione sono quelli della sottovoce ex 23.04 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 23.04-40.
2. La Commissione ha debitamente informato gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti, nonché un campione di esportatori il cui carattere rappresentativo è stato accettato sia dalle autorità brasiliane che dalla FEDIOL, composto dalle otto società seguenti:
- Ceval Agro Industrial SA,
- Industrial e Comercial Brasileira SA,
- Cargill Agricola SA,
- Refinadora de Oleos Brasil SA,
- Anderson Clayton SA,
- Companhia Brasilieira de Oleos e Derivados,
- Granol Industria, Comercio e Exportação SA,
- Industrias de Oleos Pacaembu SA.
La Commissione ha offerto al governo brasiliano e alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e di chiedere di essere intesi oralmente.
Il governo brasiliano, gli otto esportatori summenzionati, tutti i produttori della Comunità ed alcuni importatori hanno reso noto il proprio punto di vista e trasmesso le loro osservazioni dettagliate.
3. La Commissione ha chiesto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento delle sovvenzioni e del pregiudizio ed ha effettuato controlli in loco presso i produttori comunitari.
La Commissione ha altresì effettuato un controllo in loco in Brasile ed ha verificato le informazioni che le sono state trasmesse da quattro esportatori, cioè Ceval Agro Industrial SA, Industrial e Comercial Brasileira SA, Cargill Agricola SA e Refinadora de Oleos Brasil SA.
L'inchiesta relativa alle pratiche di sovvenzione riguardava il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1983.
B. Sovvenzioni 4. La FEDIOL denuncia l'esistenza delle nove pratiche di sovvenzione seguenti:
- finanziamento preferenziale delle esportazioni di panelli di soia;
- vantaggi fiscali per le operazioni di borsa a termine sui mercati stranieri;
- finanziamento preferenziale dell'ammasso dei semi di soia;
- finanziamento preferenziale delle importazioni di semi di soia;
- finanziamento preferenziale delle esportazioni nel quadro del programma «PROEX»;
- finanziamento preferenziale delle esportazioni di olio di soia;
- esonero dall'imposta sul reddito per i proventi realizzati con le esportazioni di olio di soia;
- imposte differenziali sulle esportazioni dei prodotti della soia;
- ostacoli all'esportazione dei semi di soia.
5. Finanziamento preferenziale delle esportazioni di panelli di soia 5.1. FEDIOL asserisce che le esportazioni brasiliane di panelli di soia beneficiano dei finanziamenti preferenziali previsti dalla risoluzione n. 674 del 21 gennaio 1981 della Banca centrale brasiliana che disciplina il finanziamento delle esportazioni.
5.2. Dall'esame della risoluzione in questione, intrapreso dalla Commissione, è emerso che nel periodo oggetto dell'inchiesta, cioè nel 1983, gli esportatori brasiliani di panelli di soia hanno ottenuto prestiti da parte dell'erario brasiliano. I prestiti, destinati a finanziare il capitale d'esercizio degli esportatori, avevano una durata massima di un anno e coprivano al massimo il 7 % del valore fob delle esportazioni effettuate da ogni singola ditta. Il tasso di interesse ammontava al 40 % fino al 9 giugno 1983 e al 60 % a partire dal 10 giugno 1983. Il sistema bancario fungeva da intermediario nella concessione prestiti e si rifinanziava poi presso la Banca centrale del Brasile ad un tasso di 36 % e 56 % rispettivamente (tassi del 1983).
5.3. Per determinare l'esistenza di una sovvenzione bisogna verificare se l'autorità pubblica sia intervenuta con un contributo finanziario dello Stato. I finanziamenti in questione vengono concessi ai sensi della risoluzione n. 674 e costituiscono un onere per l'erario brasiliano. I tassi di rifinanziamento praticati dalla Banca centrale del Brasile nei confronti delle banche che gestiscono il programma per conto dello Stato sono inferiori infatti al tasso di crescita delle obbligazioni «riadeguabili» del tesoro nazionale (ORTN) che rappresenta il costo del denaro per lo Stato brasiliano e che nel 1983 ammontava a 156,6 %. I finanziamenti concessi dal governo brasiliano in applicazione della suddetta risoluzione costituiscono dunque una sovvenzione all'esportazione dei panelli di soia.
5.4. Nel misurare l'entità della sovvenzione concessa ci si deve basare su due criteri: il costo per l'erario ed il vantaggio per il beneficiario. È evidente che, nel caso in cui il vantaggio sia inferiore al costo che ne deriva per l'erario, è l'importo inferiore quello determinante ai fini di un dazio compensativo. Il costo della sovvenzione concessa è uguale alla differenza fra il costo del denaro per l'erario ed il tasso d'interesse preferenziale previsto dal programma di sovvenzioni, cioè nel caso concreto il tasso di rifinanziamento praticato dalla Banca centrale nei confronti delle altre banche.
5.5. Come già precisato, il costo del denaro per l'erario, che si basa sulle ORTN, è stato del 156, 6 % nel 1983. Tuttavia il governo brasiliano afferma che agli esportatori sono state offerte possibilità alternative di finanziamento a tassi più favorevoli. Esso cita in particolare il tasso di sconto del Banco do Brasil, che nel periodo considerato ha oscillato fra il 78,9 % e il 101,22 %, ed è quindi nettamente inferiore ai tassi di crescita delle ORTN. Atteso pertanto che gli esportatori potevano ricorrere al Banco do Brasil, il vantaggio da essi ricevuto deve essere calcolato sulla base di quest'ultimo tasso di sconto.
La Commissione ha esaminato la validità di questi argomenti ed ha fatto notare che il Banco do Brasil è strettamente collegato con lo Stato brasiliano, che ne nomina gli organi direttivi e detiene la maggioranza del capitale; inoltre il FMI considera il Banco do Brasil come una componente delle autorità monetarie brasiliane e non come parte del libero mercato del credito. Di fronte ad una situazione del genere la Commissione non dispone di alcun elemento che le permetta di assumere che il tasso di sconto praticato dal Banco do Brasil costituisca un tasso rappresentativo delle condizioni di mercato. A conferma dei suoi dubbi si aggiunge il fatto che questo tasso è nettamente inferiore a quello generalmente praticato sul mercato per il finanziamento del capitale di esercizio, che nel 1983 era di 261,1 %.
La Commissione ha pertanto calcolato l'importo della sovvenzione concessa nel quadro del programma in questione nel periodo considerato moltiplicando la differenza tra il tasso di crescita delle ORTN ed il tasso preferenziale di rifinanziamento medio ponderato praticato dalla Banca centrale per la percentuale delle esportazioni di panelli di soia cui era destinato il finanziamento preferenziale, cioè il 7 %. Si previene così ad un importo della sovvenzione pari al 7,66 % del valore fob delle esportazioni.
5.6. La Commissione ha tuttavia preso atto del comunicato n. 60 del 14 settembre 1983 del dipartimento per il commercio estero del Banco do Brasil (CACEX) che esclude, a partire dalla stessa data, gli esportatori di panelli di soia dal beneficio del finanziamento preferenziale.
Inoltre, a decorrere dal 2 gennnaio 1984, la risoluzione n. 674 è annullata e sostituita dalla risoluzione n. 882 del 21 dicembre 1983 che esclude i panelli di soia dal campo di applicazione ed allinea il tasso dei prestiti a quello delle ORTN, aumentato del 3 %.
La Commissione ha perciò constatato che, a partire dal 14 settembre 1983, i produttori di panelli di soia non hanno ottenuto alcun nuovo finanziamento ai sensi delle predette risoluzioni ed hanno dovuto ricorrere ai prestiti commerciali normali.
5.7. In sintesi, le esportazioni di panelli di soia hanno beneficiato nel 1983, grazie ai finanziamenti preferenziali accordati ai sensi della risoluzione n. 674, di una sovvenzione pari al 7,66 % del valore fob delle esportazioni stesse; tuttavia, dal 14 settembre 1983 in poi, non è stato più concesso alcun prestito preferenziale di questo tipo agli esportatori di panelli di soia.
6. Vantaggi fiscali per le operazioni di borsa a termine sui mercati stranieri 6.1. L'industria comunitaria denuncia che, conformemente al decreto-legge n. 1418 del 3 settembre 1975, il governo brasiliano esonera dall'imposta sui redditi gli utili che i trituratori di soia ricavano dalle operazioni di borsa a termine, dette operazioni di «hedging», effettuate sui mercati stranieri.
6.2. La Commissione ha constatato che le società esportatrici possono ottenere dalla Banca centrale brasiliana l'autorizzazione ad effettuare operazioni di «hedging» sui mercati stranieri. Ai sensi del decreto-legge n. 1418 del 3 settembre 1975 queste società sono autorizzate a dedurre dal loro reddito imponibile, la cui aliquota nel 1983 era del 30 %, gli utili realizzati con le operazioni di «hedging».
La Portaria n. 18 del 12 gennaio 1979 del ministero brasiliano delle finanze precisa che per profitto esente da imposta sul reddito si intende il saldo annuale rimpatriato in Brasile.
Dai controlli effettuati dalla Commissione emerge che i trituratori operanti solamente sul mercato interno non hanno accesso alle operazioni di «hedging» sui mercati esteri e non possono quindi beneficiare dei vantaggi fiscali summenzionati. L'esenzione fiscale degli utili derivanti dalla operazioni di «hedging» e rimpatriati in Brasile dagli esportatori costituisce pertanto una sovvenzione all'esportazione.
6.3 Nel calcolare la sovvenzione la Commissione si è basata sugli utili definiti dalla Portaria n. 18 di cui sopra, realizzati durante l'esercizio fiscale 1982, poiché costituiscono la base di calcolo per l'imposta del 1983, cioè il periodo considerato. Il calcolo della sovvenzione è stato effettuato moltiplicando il profitto per l'aliquota fiscale, cioè il 30 %, e dividendo il risultato per il valore delle esportazioni realizzate durante l'anno fiscale 1983. Si è calcolato così che agli otto esportatori considerati è stata concessa una sovvenzione media ponderata pari a 0,09 % del valore fob delle esportazioni.
7. Finanziamento preferenziale dell'ammasso dei semi di soia 7.1. L'industria comunitaria afferma che il governo brasiliano concede ai trituratori di soia finanziamenti ad un tasso preferenziale, destinati all'ammasso dei semi.
7.2. La Commissione ha constatato che sono stati effettivamente concessi finanziamenti di questo tipo e che l'affermazione della FEDIOL è fondata. I prestiti del governo federale (EGF) sono concessi ad agricoltori, cooperative ed industrie al fine di finanziare la preparazione e soprattutto l'ammasso di 27 prodotti agricoli di base; l'obiettivo del programma è di promuovere una smaltimento regolare dei prodotti nel corso dell'anno. I prestiti, di una durata di 180 giorni, sono stati concessi nel 1983 ad un tasso del 45 %, che costituisce un tasso preferenziale, in quanto inferiore sia al costo del denaro per il tesoro brasiliano, quanto ai tassi normalmente praticati sul mercato.
7.3. Poiché la pratica in questione non costituisce una sovvenzione all'esportazione, si tratta ora di vedere se ricade nella categoria delle sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione, chiamate normalmente sovvenzioni interne. A tal proposito bisogna considerare una serie di criteri.
I ricorrenti asseriscono che la pratica in questione è una sovvenzione alla produzione di panelli di soia. La Commissione constata invece che l'aiuto in questione non serve a finanziare la triturazione, bensì la preparazione e l'ammasso dei semi. Ci si può chiedere allora se l'aiuto in questione venga concesso alla produzione di panelli di soia o piuttosto ad uno stadio anteriore.
Tuttavia, anche qualora il programma EGF venisse definito aiuto alla produzione, esso non costituirebbe necessariamente una sovvenzione che può formare oggetto di un dazio compensativo, giacché nel caso di una sovvenzione interna è indispensabile che essa non sia generalmente disponibile.
L'intervento finanziario dello Stato è infatti sempre risultato uno dei principali strumenti di politica socioeconomica. Nella misura in cui gli effetti di un intervento del genere si esplicano in modo generale, non vi è distorsione di concorrenza sul piano nazionale. Ad esempio, misure solitamente intese nell'interesse pubblico, quali la creazione o il miglioramento dei sistemi nazionali d'infrastruttura, d'istruzione, di sanità o di trasporto, non sortiscono effetti di distorsione. Qualsiasi distorsione di concorrenza implica una discriminazione tra i beneficiari di sistemi del genere. Nel caso di sovvenzioni all'esportazione, la discriminazione avviene tra i prodotti destinati al mercato interno e quelli destinati all'esportazione. Viceversa, le sovvenzioni interne sono caratterizzate dal fatto che la loro concessione mira ad avvantaggiare determinate imprese.
È difficile, o addirittura impossibile, determinare gli effetti di misure di portata generale sugli scambi internazionali, data l'influenza mitigatrice o compensatrice di altri fattori macroeconomici, quali ad esempio le variazioni del tasso di cambio o del regime fiscale, influenzate dalle misure in causa. Comunque sia, la pretesa di qualificare sovvenzione ogni misura di portata generale sarebbe assurda perché, ignorando da un lato che la politica di tutti gli Stati moderni implica interventi finanziari statali a diversi livelli, essa estenderebbe il campo d'applicazione dei dazi compensatori a settori molto vasti della politica socioeconomica.
7.4. L'industria comunitaria sostiene che i 27 prodotti di base in questione appartengono ad uno specifico settore economico.
7.5. Il governo brasiliano ha insistito sul fatto che il programma EGF non è limitato specificamente al settore della soia ma che esso è disponibile in modo non discriminante per un complesso di 27 prodotti di base agricoli.
7.6. La Commissione ha constatato che il programma EGF non copre tutti i prodotti agricoli di base. Essa ha però rilevato che i prodotti agricoli di base che non figurano nell'elenco dei 27 prodotti coperti dal programma EGF non possono beneficiare di questi aiuti alla preparazione e al magazzinaggio per motivi inerenti alla loro natura fisica, all'esistenza di specifiche misure di politica economica o commerciale ad essi relativi o ancora per il volume molto limitato della loro produzione o della loro esportazione.
Di conseguenza, il programma EGF va considerato come un regime d'applicazione generale, dato che tutti i prodotti agricoli di base che possono fruire di siffatti aiuti al magazzinaggio sono ammessi a beneficiarne.
In conclusione, la Commissione ritiene che la concessione di finanziamenti a un tasso uniforme per la preparazione ed il magazzinaggio dei 27 prodotti in questione non costituisce una sovvenzione interna che può formare oggetto di un dazio compensativo, dato che questi finanziamenti sono generalmente disponibili.
8. Finanziamento preferenziale delle importazioni di semi di soia 8.1. Stando a FEDIOL, il governo brasiliano concederebbe all'industria della triturazione della soia prestiti a un tasso preferenziale volti a finanziare le importazioni di semi. FEDIOL sostiene che questi finanziamenti preferenziali sortiscono l'effetto di ridurre i costi di produzione dei trituratori, rendendo più competitive le esportazioni brasiliane di panelli.
8.2. La Commissione ha constatato che il Banco do Brasil aveva effettivamente istituito un programma di finanziamento delle importazioni di prodotti connessi con le cosiddette operazioni di «rimborso» (drawback), con un tasso di rimborso annuo fissato al 54 %.
Il governo brasiliano ha tuttavia dimostrato che gli ultimi finanziamenti concessi per i semi di soia risalivano all'agosto 1982, ovvero a prima dell'inizio del periodo oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre verificato che la circolare Camio n. 2436 del 23 novembre 1982 del Banco do Brasil ha posto fine, da quella data, a questo tipo di finanziamento.
Risulta quindi che la pratica addotta da FEDIOL non è stata d'applicazione durante il periodo dell'inchiesta e non lo è attualmente.
9. Finaziamento preferenziale delle esportazioni nel quadro del programma «PROEX» 9.1. FEDIOL sostiene che il governo brasiliano concede all'industria della triturazione della soia finanziamenti ad un tasso preferenziale nel quadro del programma d'aiuto allo sviluppo delle esportazioni («PROEX») della Banca nazionale di sviluppo economico e sociale.
9.2. La Commissione ha constatato che, contrariamente alle dichiarazioni di FEDIOL, la soia non figura tra i prodotti che possono beneficiare dei finanziamenti contemplati dal programma «PROEX».
10. Finanziamento preferenziale delle esportazioni di olio di soia 10.1. FEDIOL sostiene che le società esportatrici brasiliane beneficiano, grazie alla risoluzione n. 643 del 22 ottobre 1980 della Banca centrale del Brasile, di finanziamenti preferenziali per le esportazioni di olio di soia. Le esportazioni di panelli di soia si avvantaggerebbero indirettamente di questi finanziamenti, giacché i panelli e l'olio sono prodotti collegati, che derivano simultaneamente dalla trasformazione di una stessa materia prima, ovvero i semi.
10.2. Dalle verifiche effettuate dalla Commissione è risultato che la risoluzione n. 643 contemplava effettivamente prestiti a favore delle società commerciali esportatrici per finanziare l'acquisto di prodotti destinanti all'esportazione, tra i quali figura l'olio di soia. Nel 1983, il tasso annuale dei finanziamenti oscillava tra il 40 % e il 60 %, e trattasi di tassi preferenziali, giacché essi risultano inferiori sia al costo del denaro per il tesoro brasiliano, sia ai tassi normalmente praticati sul mercato. Ciascuno dei finanziamenti concessi verteva su un determinato contratto d'esportazione. La Commissione ha inoltre constatato che il testo in questione è stato sostituito, dal 2 gennaio 1984, con la risoluzione n. 883, del 21 dicembre 1983, che contempla l'allineamento del tasso di finanziamento su quello delle ORTN aumentato di un margine del 3 % e che quindi non avvantaggia in alcun modo gli esportatori di olio.
10.3. Tuttavia, se è chiaro che l'olio e i panelli di soia sono strettamente legati sul piano produttivo, la Commissione constata che lo scopo perseguito dalla concessione del vantaggio in questione consiste nell'incentivare l'esportatazione dell'olio di soia. Del resto, l'attribuzione è espressamente subordinata al quantitativo di olio esportato. Si tratta quindi chiaramente di una sovvenzione che riguarda specificamente l'esportazione dell'olio. Naturalmente, il prezzo dei panelli esportati potrebbe risultare direttamente influenzato dalla sovvenzione concessa all'esportazione dell'olio. Ma siffatte possibilità di un'incidenza indiretta esistono per qualsiasi produttore le cui esportazioni non si limitano ad un solo prodotto, non appena anche uno solo di questi prodotti venga sovvenzionato. In linea di massima è però impossibile dimostrare e valutare un'incidenza del genere. In ogni caso, l'inchiesta svolta nel caso in esame non ha permesso di rinvenire il minimo indizio per dimostrare queste influenze.
10.4. Di conseguenza, i finanziamenti a tasso preferenziale concessi nel 1983, nel quadro della risoluzione n. 643, all'esportazione d'olio di soia non vengono considerati come equivalenti ad una sovvenzione all'esportazione dei panelli di soia.
11. Esenzione dell'imposta sul reddito degli utili realizzati sulle esportazioni di olio di soia 11.1. FEDIOL sostiene che il decreto-legge n. 1598 del 26 dicembre 1977 esenta dall'imposta sul reddito gli utili realizzati sull'esportazione d'olio di soia. Secondo FEDIOL, il vantaggio connesso a questa esenzione rappresenterebbe un aiuto alla triturazione della soia e costituirebbe una sovvenzione all'esportazione dei panelli.
11.2. Il governo brasiliano ha confermato che l'esenzione fiscale in questione era riservata all'olio di soia.
11.3. È possibile che questa pratica costituisca una sovvenzione all'esportazione dell'olio di soia. Date però le motivazioni esposte al punto 10.3, la Commissione ritiene che questo vantaggio, chiaramente riservato all'esportazione dell'olio, non rappresenti una sovvenzione all'esportazione dei panelli. 12. Imposte differenziali all'esportazione dei prodotti del complesso soia 12.1. FEDIOL asserisce che i tassi dell'imposta sulla circolazione delle merci applicate all'esportazione dei prodotti del complesso soia sono del 13 % per i semi, dell'11,1 % per i panelli e dell'8 % per l'olio, e che questa imposizione differenziata rappresenta una sovvenzione all'esportazione dei panelli di soia. Stando all'industria comunitaria, infatti, le imposte suddette sortiscono l'effetto di limitare l'esportazione dei semi e di garantire in tal modo all'industria brasiliana della triturazione un approvvigionamento di materie prime a basso prezzo. A giudizio di FEDIOL, questa industria gode altresì di un vantaggio in termini di prezzi di costo che essa può sfruttare nell'esportare panelli di soia nella Comunità. L'industria comunitaria sostiene inoltre che la tassazione a un tasso inferiore dei panelli rispetto ai semi dà un ulteriore vantaggio agli esportatori brasiliani.
12.2. La Commissione ha constatato che le imposte suddette sono state effettivamente applicate durante il periodo dell'inchiesta, e che gli argomenti addotti da FEDIOL erano esatti.
12.3. La Commissione è consapevole del fatto che l'imposizione o la soppressione da parte di un'autorità pubblica di uno svantaggio relativo al commercio estero - in particolare sotto forma di tasse o di restrizioni all'esportazione - può influenzare la concorrenza o gli scambi per il prodotto interessato o per le produzioni a monte o a valle.
In base alle norme internazionali d'applicazione in materia, non è però possibile definire sovvenzione qualsiasi forma d'intervento pubblico solo per l'effetto reale o virtuale che esso può sortire sulla concorrenza o sugli scambi, o altrimenti si finisce con l'ignorare la distinzione fatta in sede di GATT tra le sovvenzioni e le altre misure che possono incidere sulla concorrenza o sugli scambi. L'importanza di detta distinzione risiede nel fatto che, mentre l'articolo VI dell'accordo generale permette alle parti contraenti di disporre unilateralmente determinate misure nei confronti di pratiche ben definite, ciò non è possibile nel caso di altre pratiche, anche se esse - ad esempio restrizioni quantitative o tasse all'importazione o all'esportazione - possono generare anch'esse distorsioni della concorrenza o degli scambi.
In materia di scambi internazionali, infatti, la sovvenzione è caratterizzata in primo luogo da un contributo finanziario delle autorità pubbliche. Ciò risulta in particolare dalla lettera l) dell'elenco esemplificativo del codice sulle sovvenzioni.
Questo elenco, allegato al regolamento (CEE) n. 2176/84, mostra chiaramente che un onere per le pubbliche finanze rappresenta una condizione necessaria per stabilire l'esistenza di qualsiasi sovvenzione. Sarebbe abusivo assimilare ad una sovvenzione pratiche diverse da quelle che implicano un onere per le pubbliche finanze. Al limite, infatti, ciò porterebbe a definire sovvenzione qualsiasi intervento pubblico nell'economia, sia esso di natura fiscale o addirittura soltanto regolamentare, ad esempio l'instaurazione di un controllo dei prezzi o di norme in materia di inquinamento.
12.4. Dalle disposizioni del GATT e dalla legislazione comunitaria, nella fattispecie l'allegato del regolamento (CEE) n. 2176/84, risulta chiaramente che il concetto di onere per le pubbliche finanze comprende la rinuncia da parte delle pubbliche autorità a imposte o ad altri oneri dovuti da un contribuente. La Commissione osserva tuttavia che la specifica situazione in esame non comporta una rinuncia del genere ma piuttosto la mancata creazione di un nuovo obbligo fiscale. Assimilare genericamente a una sovvenzione qualsiasi decisione di questo tipo equivarrebbe a considerare che il fatto stesso che un'autorità pubblica prelevi imposte da determinate persone o su determinati prodotti omettendone altri dovrebbe essere considerato come un contributo finanziario a favore dei secondi.
12.5. Da quanto precede risulta che l'imposizione a tassi diversi di vari prodotti del complesso soia non costituisce un onere per le pubbliche finanze del paese interessato dalla presente procedura, e non va quindi considerata come sovvenzione.
La distorsione che l'industria comunitaria lamenta non proviene, in definitiva, dalla concessione di una sovvenzione all'esportazione del prodotto trasformato, vale a dire dei panelli, ma piuttosto dalla riscossione di una tassa, con un tasso superiore a quello applicato all'esportazione del prodotto di base, nella fattispecie i semi. Ne consegue che, per la sua stessa natura, questa riscossione non rappresenta un contributo finanziario delle pubbliche autorità.
13. Ostacoli all'esportazione di semi di soia 13.1. L'industria comunitaria sostiene che il Brasile impone restrizioni all'esportazione dei semi di soia.
Questa restrizione all'esportazione della materia prima, secondo FEDIOL, porterebbe a mantenere il prezzo dei semi sul mercato interno a un livello sostanzialmente inferiore a quello prati cato sul mercato mondiale, con la conseguenza di offrire ai trituratori brasiliani un vantaggio in termini di prezzo di costo che essi possono sfruttare in sede di esportazione dei panelli di soia nella Comunità.
13.2. Il governo brasiliano ha replicato che sino al 6 settembre 1983, ovvero durante gran parte del periodo dell'inchiesta, le esportazioni dei prodotti del complesso soia non erano sottoposte all'obbligo di registrazione presso il dipartimento del commercio con l'estero del Banco do Brasil. Esso ha mostrato inoltre che quest'obbligo, instaurato dopo la data suddetta, si applica non soltanto ai semi, ma anche ai panelli e all'olio di soia. Il governo brasiliano ha fatto rilevare infine che la suddetta procedura di registrazione delle esportazioni mirava a controllare i prezzi all'esportazione e a impedire eventuali speculazioni in contrasto con gli interessi nazionali, ma che essa non costituiva affatto una restrizione alle esportazioni.
13.3. Senza pronunciarsi sulle osservazioni che figurano al punto 13.2, la Commissione, per i motivi esposti al punto 12, ritiene che una eventuale restrizione di questa natura non costituisca una sovvenzione che dia luogo a dazi compensativi. Del resto, è impossibile determinare in quale misura le restrizioni all'esportazione di semi di soia conducano ad una diminuzione del loro prezzo con conseguente vantaggio dei trituratori. Infatti, la formazione di tale prezzo è influenzata in modo complesso, a livello nazionale ed internazionale, dall'interazione dell''offerta e della domanda, nonché dalla loro elasticità.
14. Neutralizzazione delle sovvenzioni con imposte sulla circolazione delle merci (ICM) e con le tasse all'esportazione 14.1. Il governo brasiliano ha fatto presente che nel 1983 le esportazioni di panelli di soia erano soggette alle ICM ad un'aliquota di 11,1 % nonché a tasse all'esportazione del 30 %. L'aliquota di queste ultime è stata quindi progressivamente ridotta sino alla loro totale abolizione al 1o aprile 1984. Il governo brasiliano ha chiesto che, di conseguenza, la Commissione tenesse conto di questi elementi nel computo della sovvenzione, rammentando che nel 1983 le ICM e le tasse nell'esportazione applicabili ai panelli di soia hanno neutralizzato le eventuali sovvenzioni accordate alle esportazioni di questi prodotti.
14.2. La Commissione ribadisce che l'aumento da 5 a 11,1 % delle ICM applicabile alle esportazioni di panelli è stato deciso dal governo brasiliano durante la procedura antisovvenzioni istruita dalla Commissione nel 19771 al fine di minimizzare gli effetti del trattamento preferenziale di cui beneficiavano sino allora i panelli di soia rispetto alla materia prima, i semi. Pertanto, non esiste alcun nesso tra questo aumento dell'aliquota delle ICM sui panelli effettuato nel 1977 e le pratiche di sovvenzionamento oggetto della presente procedura antisovvenzioni relative all'anno 1983.
Anche per quanto riguarda le tasse all'esportazione, la Commissione non vede alcun nesso tra le medesime e le sovvenzioni concesse nel 1983. Dette tasse sono state infatti istituite a seguito della «maxi-svalutazione» del cruzeiro avvenuta nel febbraio 1983. Le autorità brasiliane hanno riconosciuto che, senza l'imposizione di queste tasse, la svalutazione avrebbe consentito agli esportatori di realizzare profitti straordinari, il che avrebbe probabilmente determinato una flessione dell'offerta interna e un conseguente rincaro dei prezzi interni.
14.3. In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che né l'imposizione delle ICM né quella delle tasse all'esportazione dei panelli di soia siano intese in particolare a neutralizzare le sovvenzioni oggetto della presente procedura e che pertanto, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b, ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84, detti elementi non devono essere presi in considerazione nel computo della sovvenzione.
15. Totale delle sovvenzioni In breve, la Commissione ha stabilito che, nel periodo dell'inchiesta, le esportazioni brasiliane di panelli di soia hanno beneficiato di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti preferenziali, nonché di vantaggi fiscali relativi alle operazioni di borsa a termine sui mercati stranieri; l'importo complessivo di queste sovvenzioni che possono formare oggetto di un dazio compensativo è pari a 7,75 % del valore fob delle esportazioni, ossia a 7,27 % del valore cif porto europeo.
C. Pregiudizio 16. Quanto al pregiudizio causato dalle importazioni oggetto delle sovvenzioni, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione emerge che le importazioni di panelli di soia originari del Brasile sono aumentate notevolmente in quanto sono passate da 3 225 migliaia di tonnellate nel 1980 a 4 242 migliaia di tonnellate nel 1983.
Analogamente, la quota del mercato comunitario detenuta da queste importazioni è passata da 20,9 % nel 1980 a 26,9 % nel 1983.
Va rilevato inoltre che le importazioni di panelli di soia brasiliani nella CEE hanno carattere stagionale, con un incremento delle forniture da marzo a settembre, cui fa seguito una flessione sino all'inizio dell'anno successivo.
17. Quanto ai prezzi, dagli importatori contattati la Commissione non ha ottenuto alcuna informaziore valida. Inoltre, il governo brasiliano ha affermato che gli esportatori brasiliani ai quali era stato inviato il questionarlo della Commissione non disponevano di alcun dato relativo prezzi delle loro esportazioni verso la CEE, essendo queste ultime effettuate su base fob Brasile. Nondimeno, da altre fonti autorizzate sono pervenute alla Commissione informazioni dettagliate sulle quotazioni dei panelli brasiliani ed europei sul mercato di Rotterdam. Ne emerge un importante divario tra le offerte di panelli comunitari e quelle relative ai panelli originari del Brasile, venduti a prezzi inferiori. L'entità del divario raggiunge punte massime tra marzo e settembre, quando l'offerta brasiliana è nel contempo più massiccia e più concorrenziale.
Va precisato inoltre che tra i panelli brasiliani e quelli europei esistono differenze inerenti alle caratteristiche materiali, alle condizioni di vendita e allo stadio commerciale. Di norma, i panelli europei hanno un tenore proteico e in cellulosa inferiore a quello dei prodotti brasiliani; gli esportatori brasiliani debbono essere pagati in media 15 giorni prima della consegna, mentre le vendite europee sono pagabili alla fornitura stessa; infine, i panelli brasiliani sono quotati su base cif Rotterdam, mentre i loro equivalenti europei sono quotati su base fob franco fabbrica.
La Commissione ha calcolato che le differenze succitate giustificano adeguamenti di - 8,98 dollari USA (caratteristiche materiali) + 1 dollaro USA (condizioni di vendita) e + 2,44 dollari USA (stadio commerciale) per un totale di 5,54 dollari USA per tonnellata. Di conseguenza, a prescindere dal periodo di fornitura, le quotazioni dei panelli brasiliani dovrebbero superare di almeno 5,54 dollari USA per tonnellata quelle dei panelli europei. Ora, l'esame effettuato dalla Commissione dimostra che queste quotazioni sono state ampiamente inferiori, con un divario che talvolta ha raggiunto 20 dollari USA per tonnellata tra marzo e settembre.
18. L'industria comunitaria per la quale occorre valutare l'impatto delle importazioni oggetto delle sovvenzioni è rappresentata dai trituratori europei di semi di soia.
19. Le importazioni che hanno beneficiato di sovvenzioni hanno sortito effetti diversi su questa industria.
20. Nel 1983 vari trituratori comunitari hanno riscontrato un insufficiente sfruttamento del loro potenziale produttivo, spesso inferiore al 70 %. Inoltre, la Commissione ha osservato che lo sfruttamento delle capacità è crollato da marzo a settembre-ottobre sino a raggiungere per alcuni produttori livelli inferiori al 25 %.
21. Nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha subito un degrado dei margini di triturazione. Questo fenomeno si è accentuato tra marzo e settembre-ottobre, con margini che sono stati spesso inferiori a 10 dollari USA per tonnellata di semi triturati e che talvolta hanno raggiunto valori addirittura negativi.
La Commissione ha constatato che l'entità di detti margini era sufficiente per consentire ai trituratori europei di coprire i rispettivi costi di triturazione, il cui livello subisce gli effetti dello scarso sfruttamento del potenziale produttivo. Per la maggior parte delle imprese i risultati finanziari sono stati talmente negativi da indurre alcuni trituratori ad abbandonare definitivamente il settore e ad orientarsi verso altri semi oleosi.
22. Per quanto riguarda l'occupazione, la Commissione ha constatato che l'industria europea della triturazione, a bassa intensità di manodopera, ha subito un'ulteriore perdita di posti di lavoro tra il 1980 e il 1983.
23. La Commissione ha esaminato se il pregiudizio fosse stato causato da altri fattori quali l'andamento della domanda o il volume e il prezzo delle altre importazioni.
24. Dal 1980 al 1983, il consumo di panelli di soia è passato da 15 405 a 15 762 migliaia di tonnellate ed è pertanto rimasto stabile.
25. Nello stesso periodo, le importazioni nella CEE originarie di qualsiasi paese terzo escluso il Brasile sono aumentate del 41,6 % passando da 3 950 a 5 591 migliaia di tonnellate. Dato il volume dell'aumento, la Commissione ha proceduto ad un esame accurato del prezzo di queste altre importazioni, costituite essenzialmente da panelli originari degli Stati Uniti d'America. Ai fini di un valido raffronto fra le quotazioni nordamericane, brasiliane ed europee, essa ha tenuto conto delle differenze nel tenore in cellulosa dei vari prodotti tra i quali, sotto questo aspetto, quelli americani sono qualitativamente inferiori. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che le importazioni di panelli nordamericani nella Comunità vengono pagate in media 15 giorni prima della fornitura e sono quotate su base cif Rotterdam. Sono stati pertanto apportati adeguamenti rispettivamente di + 5,54 dollari USA + 1 dollaro USA e + 2,44 dollari USA per tonnellata onde riportare le quotazioni nordamericane ad un livello paragonabile a quello delle operazioni europee. Alla luce di questi adeguamenti, emerge che le quotazioni dei panelli nordamericani dovrebbero trovarsi teoricamente ad un livello di 8,98 dollari USA inferiore a quello delle quotazioni del prodotto europeo e pertanto, in funzione di quanto esposto al punto 17, di 14,52 dollari USA inferiore a quello delle quotazioni dei panelli brasiliani. Ora, l'esame svolto dai servizi della Commissione ha dimostrato che, nel periodo dell'inchesta, le quotazioni brasiliane sono state in realtà quasi sempre inferiori non soltanto a quelle dei panelli europei ma anche a quelle dei panelli nordamericani.
26. Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione definitiva che le importazioni di panelli di soia originari del Brasile e oggetto di sovvenzioni hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
D. Interessi della Comunità 27. Nell'esame dell'interesse comunitario, la Commissione ha tenuto conto dell'entità delle sovvenzioni accordate durante il periodo dell'indagine nonché del conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria della triturazione.
La Commissione ha rilevato che, se i finanziamenti preferenziali alle esportazioni di panelli di soia sono stati concessi durante la maggior parte del periodo dell'inchiesta, oggi il governo brasiliano non concede più i finanziamenti in causa che rappresentano la quasi totalità dell'ammontare della sovvenzione; è così soppressa la cagione del pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria della triturazione.
La Commissione, in queste condizioni, ritiene che gli interessi della Comunità non richiedano più la riscossione di un dazio compensativo presso gli importatori, destinato ad annullare gli effetti di una sovvenzione formalmente abrogata da un governo straniero.
In merito, la situazione delle sovvenzioni si distingue da quella del dumping, ove è necessario tener conto dei soli fatti ed elementi occorsi durante il periodo dell'inchiesta. La sovvenzione riguarda un governo, non già un esportatore; il concederla o sopprimerla dipende normalmente da considerazioni diverse da quelle proprie di un esportatore. Il rischio dell'ulteriore reintroduzione di una sovvenzione soppressa nel corso di un'inchiesta non corrisponde a quello di veder riapparire le pratiche di dumping interrotte durante l'inchiesta. Questa differenza di situazioni si trova, del resto, riflessa nelle disposizioni internazionali che fanno al riguardo distinzione fra l'azione antidumping e quella antisovvenzione.
E. Chiusura della procedura 28. In queste circostanze, la Commissione ritiene che la procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di panelli di soia originari del Brasile debba essere terminata. Resta inteso che, in caso di reintroduzione delle sovvenzioni di cui al paragrafo 27, la Commissione adotterà tutte le misure necessarie e conformi alle disposizioni della regolamentazione in vigore per fare seguito a un'eventuale denuncia dei prodotti comunitari. Nessuna obiezione è stata sollevata in merito in occasione della consultazione in seno al comitato consultivo,
DECIDE QUANTO SEGUE:
Art. unico
La procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di panelli di soia originari del Brasile è terminata.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione