DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1985 che chiude la procedura antisovvenzioni riguardante le importazioni di panelli di soia originari dell'Argentina (85/239/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura 1. Nell'agosto 1983, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Federazione dell'industria olearia della CEE (FEDIOL) per conto di trituratori di semi oleosi la cui produzione rappresenta la quasi totalità della produzione comunitaria di panelli. Per quanto riguarda i panelli di soia, la denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di sovvenzionamento e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine.
Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antisovvenzioni riguardante le importazioni nella Comunità di panelli di soia, della sottovoce ex 23.04 B della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe 23.04-40, originari dell'Argentina, ed ha avviato un'indagine.
2. La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentati del paese esportatore e i ricorrenti. Essa ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente. Il governo argentino, la maggioranza degli esportatori, tutti i produttori comunitari e taluni importatori noti hanno espresso i loro pareri, corredandoli di precise osservazioni.
3. La Commissione ha chiesto e ottenuto tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di una determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ed ha effettuato, in particolare, un controllo in loco presso alcuni produttori comunitari. Non è stato ritenuto necessario condurre un'indagine in Argentina, dato che le autorità locali hanno fornito alla Commissione informazioni esaurienti circa l'esistenza delle sovvenzioni oggetto della denuncia.
Il periodo oggetto dell'indagine è compreso tra il 1o ottobre 1982 e il 30 settembre 1983.
B. Sovvenzioni 4. La denuncia della Fediol allega l'esistenza delle quattro pratiche di sovvenzionamento sottoelencate:
- finanziamento preferenziale delle esportazioni;
- rimborso di tasse e di imposte dirette e indirette;
- imposte differenziali all'esportazione dei prodotti a base di soia;
- ostacoli all'esportazione dei semi di soia.
5. Finanziamento preferenziale delle esportazioni 5.1. La Fediol asserisce che le esportazioni argentine di panelli di soia fruiscono di finanziamenti preferenziali a norma della circolare n. 153 del 6 dicembre 1977 emanata della Banca centrale della Repubblica Argentina. Detta circolare disciplina le disposizioni in materia di finanziamento delle esportazioni oggetto di un incentivo.
5.2. Esaminando questa circolare la Commissione ha rilevato che i panelli di soia non figurano tra i prodotti ammissibili al beneficio dei finanziamenti concessi a norma di questo programma. La suddetta circolare è stata peraltro sostituita in data 24 ottobre 1981 della circolare Oprac - 1 (comunicazione «A» 49). Nemmeno qu'estultimo testo annovera i panelli di soia tra le esportazioni che possono beneficiare degli incentivi da esso previsti.
Dall'indagine della Commissione è emerso pertanto che, durante il periodo considerato, le esportazioni argentine di panelli di soia non hanno beneficiato di finanziamenti preferenziali.
6. Rimborso di tasse e di imposte dirette e indirette 6.1. Secondo il ricorrente, le autorità argentine accordano, a norma delle risoluzioni n. 770/79 del 17 luglio 1979 e n. 659/80 del 10 maggio 1980 del ministero argentino dell'economia, una restituzione illegale di tasse e di imposte dirette e indirette all'esportazione di olio e panelli di soia.
6.2. La Commissione ha constatato che i due testi di cui sopra prevedevano effettivamente il rimborso del 10 % di alcune tasse e imposte dirette e indirette all'esportazione tanto dell'olio, quanto dei panelli di soia.
Nondimeno, questi due testi sono stati sostituiti dalla risoluzione 437, del 5 maggio 1982, che sopprime le restituzioni in oggetto ed istituisce una tassa dello 0 % all'esportazione di una gamma di prodotti, tra cui l'olio e i panelli di soia. Il 5 luglio 1982 la risoluzione n. 437 è stata sostituita dalla risoluzione n. 8 che fissa a 10 % l'aliquota dell'imposta all'esportazione per i prodotti in causa.
Risulta pertanto che, contrariamente alle affermazioni contenute nella denuncia, le esportazioni di panelli di soia non hanno beneficiato di questi rimborsi durante il periodo oggetto dell'indagine.
7. Imposte differenziali all'esportazione dei prodotti a base di soia 7.1. La Fediol sostiene che la risoluzione n. 8, del 5 luglio 1982, del ministero argentino dell'economia fissa l'aliquota dell'imposta all'esportazione a 10 % per i panelli e l'olio e al 25 % per i semi di soia. Essa asserisce che dette imposizioni differenziali, vale a dire con un'aliquota più elevata per le esportazioni di semi rispetto a quelle dei panelli di soia, costituiscono una sovvenzione all'esportazione di questi ultimi prodotti. L'industria comunitaria ribadisce infatti che le imposte di cui sopra sono tali da limitare le esportazioni dei semi di soia e da garantire pertanto all'industria argentina della triturazione un'approvvigionamento di materia prima a basso prezzo. Secondo la Fediol, l'industria argentina beneficia in tal modo di un vantaggio in termini di prezzo di costo di cui può avvalersi al momento dell'esportazione dei panelli di soia verso la Comunità. L'industria comunitaria afferma inoltre che la tassazione dei panelli di soia secondo un'aliquota inferiore a quella applicata ai semi costituisce un ulteriore vantaggio per gli esportatori argentini.
7.2. La Commissione ha constatato che la risoluzione n. 8 è stata effettivamente applicata nel periodo dell'indagine e che le sue disposizioni corrispondono ai fatti citati nella denuncia della Fediol.
7.3. La Commissione è consapevole del fatto che l'imposizione o la soppressione da parte di un'autorità pubblica di uno svantaggio relativo al commercio estero, in particolare sotto forma di tasse o restrizioni all'esportazione, può influenzare la concorrenza o gli scambi per il prodotto interessato o per le produzioni a monte o a valle.
In base alle norme internazionali d'applicazione in materia, non è però possibile definire sovvenzione qualsiasi forma d'intervento pubblico solo per l'effetto reale o virtuale che esso può sortire sulla concorrenza o sugli scambi, o altrimenti si finisce con l'ignorare la distinzione fatta in sede di GATT tra le sovvenzioni e le altre misure che possono incidere sulla concorrenza o sugli scambi. L'importanza di detta distinzione risiede nel fatto che, mentre l'articolo VI dell'accordo generale permette alle parti contraenti di disporre unilateralmente determinate misure nei confronti di pratiche ben definite, ciò non è possibile nel caso di altre pratiche - ad esempio restrizioni quantitative o tasse all'importazione o all'esportazione - neppure se possono generare anch'esse distorsioni della concorrenza o degli scambi.
In materia di scambi internazionali, infatti, la sovvenzione è caratterizzata in primo luogo da un contributo finanziario delle autorità pubbliche. Ciò risulta in particolare dalla lettera l) dell'elenco esemplificativo del codice sulle sovvenzioni.
Questo elenco, allegato al regolamento (CEE) n. 2176/84, mostra chiaramente che un onere per le pubbliche finanze rappresenta una condizione necessaria per stabilire l'esistenza di qualsiasi sovvenzione. Sarebbe abusivo assimiliare ad una sovvenzione pratiche diverse da quelle che implicano un onere per le pubbliche finanze. Al limite, infatti, ciò porterebbe a definire sovvenzione qualsiasi intervento pubblico regolamentare, ad esempio l'instaurazione di un controllo dei prezzi o di norme in materia di inquinamento. 7.4. Dalle disposizioni del GATT e dalla legislazione comunitaria, nella fattispecie l'allegato del regolamento (CEE) n. 2176/84, risulta chiaramente che il concetto di onere per le pubbliche finanze comprende la rinuncia da parte delle pubbliche autorità a imposte o ad altri oneri dovuti da un contribuente. La Commissione osserva tuttavia che la specifica situazione in esame non comporta una rinuncia del genere ma piuttosto la mancata creazione di un nuovo obbligo fiscale. Assimilare genericamente a una sovvenzione qualsiasi decisione di questo tipo equivarrebbe a considerare che il fatto stesso che un'autorità pubblica prelevi imposte da determinate persone o su determinati prodotti omettendone altri, dovrebbe essere considerato come un contributo finanziario a favore dei secondi.
Ci si potrebbe interrogare sulla validità della riflessione di cui sopra nel caso in cui il nuovo obbligo creato in termini fiscali costituisca la norma generale e la mancata creazione di siffatto obbligo sia invece un'eccezione. Nel caso di cui trattasi, tuttavia, il problema non si pone, perché il regime di tassazione applicabile all'esportazione di panelli di soia non costituisce una situazione eccezionale nel paese esportatore interessato.
7.5. Da quanto precede risulta che l'imposizione a tassi diversi di vari prodotti del complesso soia non costituisce un onere per le pubbliche finanze del paese interessato dalla presente procedura, e non va quindi considerata una sovvenzione.
La distorsione che l'industria comunitaria lamenta non proviene, in definitiva, dalla concessione di una sovvenzione all'esportazione del prodotto trasformato, vale a dire dei panelli, ma piuttosto dalla riscossione di una tassa, con un tasso superiore a quello applicato all'esportazione del prodotto di base, nella fattispecie i semi. Ne consegue che, per la sua stessa natura, questa riscossione non rappresenta un contributo finanziario delle pubbliche autorità.
8. Ostacoli all'esportazione dei semi di soia 8.1. L'industria comunitaria asserisce che l'Argentina impone restrizioni all'esportazione dei semi di soia.
Secondo la Fediol, tale restrizione all'esportazione della materia prima mantiene i prezzi dei semi sul mercato interno ad un livello notevolmente inferiore alle quotazioni del mercato mondiale, il che pocurerebbe ai trituratori argentini un vantaggio in termini di prezzo di costo di cui essi si avvalgono nell'esportazione dei panelli di soia verso la Comunità.
8.2. Per i motivi esposti al punto 7, la Commissione ritiene che un'eventuale restrizione di questa natura non costituisca una sovvenzione tale da formare oggetto di dazi compensativi.
C. Chiusura della procedura 9. Pertanto, non è necessario esaminare il pregiudizio eventualmente causato dalle importazioni di panelli di soia originari dell'Argentina e la procedura antisovvenzione relativa a queste importazioni deve essere chiusa,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antisovvenzioni riguardante le importazioni di panelli di soia originari dell'Argentina è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione