DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1985 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale concernente il collegamento tra i regimi di transito doganale nonché della risoluzione del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa concernente lo stesso problema (85/250/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 16 giugno 1982 e la risoluzione del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa del 2 febbraio 1983 riguardano la stessa questione e mirano a facilitare ulteriormente gli scambi internazionali mediante il milioramento delle condizioni di circolazione alle frontiere delle merci in transito doganale;
considerando che i due atti possono essere accettati dalla Comunità con effetto immediato,
DECIDE:
Art. 1
La raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale, del 16 giugno 1982, concernente il collegamento tra i regimi di transito doganale nonché la risoluzione del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa, del 2 febbraio 1983, concernente lo stesso problema, sono accettate, a norme della Comunità economica europea, con effetto immediato.
I testi della raccomandazione e della risoluzione sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità, con effetto immediato, della raccomandazione di cui all'articolo 1.
Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE del 16 giugno 1982 concernente il collegamento tra i regimi di transito doganale IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE, desideroso di promuovere la cooperazione internazionale in materia doganale, considerando che la facilitazione degli scambi internazionali mediante il miglioramente delle condizioni di circolazione alle frontiere delle merci in transito doganale è uno degli obiettivi di detta cooperazione, constatando che i paesi o taluni gruppi di paesi applicano nei loro territori regimi specifici di transito doganale e che tale situazione può determinare intralci alla circolazione alle frontiere quando le merci passano da un regime di transito doganale all'altro, notando che i vari regimi di transito doganale si basano su principi e ricorrono a tecniche, in particolare in materia di documentazione, sigilli e garanzia, che non si discostano nella loro concezione gli uni dagli altri e che pertanto esistono tra di loro fattori di ravvicinamento che possono permettere un collegamento tra detti regimi di transito doganale, per esempio con il riconoscimento reciproco delle misure adottate nell'ambito di un altro regime di transito doganale, convinto che detto collegamento semplificherebbe le formalità e faciliterebbe la circolazione alle frontiere delle merci che passano da un regime di transito doganale all'altro evitando in tal modo ritardi onerosi, considerando la cooperazione instaurata tra gli organi interessati delle Nazioni Unite e il Consiglio di cooperazione doganale e, in particolare, l'azione comune intrapresa da quest'ultimo e dalla Commissione economica per l'Europa per ricercare soluzioni ai problemi inerenti al passaggio delle merci da un regime di transito doganale all'altro, attirando l'attenzione sulle misure di facilitazione contenute nell'allegato E.1 concernente il transito doganale della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto), in particolare le pratiche raccomandate 13, relativa alla parte descrittiva del documento doganale, e 26, concernente il riconoscimento dei sigilli doganali, RACCOMANDA agli Stati, membri o meno del Consiglio, nonché alle unioni doganali ed economiche, di cercare, ogniqualvolta ciò risulti possibile e indispensabile, di stabilire un collegamento tra i regimi di transito doganale applicabili nei rispettivi territori e di concludere a tal fine i necessari accordi bilaterali o multilaterali, CHIEDE agli Stati, membri o meno del Consiglio, nonché alle unioni doganali ed economiche che accettino la presente raccomandazione, di informarne il segretario generale e di indicare la date e le modalità di applicazione. Il segretario generale trasmetterà tali dati alle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri nonché alle amministrazioni doganali degli Stati non membri e alle unioni doganali o economiche che hanno accettato la presente raccomandazione. RISOLUZIONE DEL COMITATO DEI TRASPORTI INTERNI DELLA COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA Collegamento tra i regimi di transito doganali IL COMITATO DEI TRASPORTI INTERNI, desideroso di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali di merci rafforzando la cooperazione internazionale in materia doganale, considerando che la facilitazione degli scambi internazionali mediante il miglioramento delle condizioni di circolazione alle frontiere delle merci in transito doganale è uno degli obiettivi di detta cooperazione, constatando che i paesi o taluni gruppi di paesi applicano nei loro territori regimi specifici di transito doganale e che tale situazione può determinare intralci alla circolazione alle frontiere quando le merci passano da un regime di transito doganale all'altro, notando che i vari regimi di transito doganale si basano su principi e ricorrono a tecniche, in particolare in materia di documentazione, sigilli e sicurezza, che non si discostano, nella loro concezione, gli uni dagli altri e che pertanto presentano analogie tali da permettere il collegamento tra detti regimi di transito doganale, per esempio con il reciproco riconoscimento delle misure adottate nell'ambito di un altro regime di transito doganale, convinto che detto collegamento semplificherebbe le formalità e faciliterebbe la circolazione alle frontiere delle merci che passano da un regime di transito doganale all'altro, evitando in tal modo ritardi onerosi, considerando la cooperazione instaurata tra la Commissione economica per l'Europa e il Consiglio di cooperazione doganale e, in particolare, l'azione comune intrapresa da queste due organizzazioni per ricercare soluzioni ai problemi inerenti al passaggio delle merci da un regime di transito doganale all'altro, attirando l'attenzione sulle misure di facilitazione contenute nell'allegato E.1 concernente il transito doganale della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione del Consiglio di cooperazione doganale, cosiddetta Convenzione di Kyoto), in particolare le pratiche raccomandate 13, relativa alla parte descrittiva del documento doganale, e 26, concernente il riconoscimento dei sigilli doganali, RACCOMANDA ai governi di cercare, ogniqualvolta ciò risulti possibile e indispensabile, di stabilire un collegamento tra i regimi di transito doganale applicabili nei rispettivi territori e di concludere a tal fine i necessari accordi bilaterali o multilateriali, INVITA i governi a comunicare al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, se possibile prima del 1o gennaio 1984, se accettano la presente risoluzione, INVITA il segretario esecutivo a far distribuire le risposte ricevute dai governi.