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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1985 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di prodotti di titanio lavorato originari del Giappone e degli Stati Uniti d'America (85/252/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. Procedura1 Nel luglio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comité de liaison des Industries de Métaux non-ferreux, a nome dei produttori di alcuni tipi di prodotti di titanio lavorato la cui produzione complessiva rappresenta sostanzialmente tutta la produzione comunitaria dei prodotti in oggetto. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di prodotti di titanio lavorato, di cui alla sottovoce ex 81.04 K II della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 81.04 ex 59 ed ex 61, originari del Giappone e degli Stati Uniti d'America ed ha iniziato un'inchiesta.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

I produttori comunitari, tutti gli esportatori giapponesi e statunitensi conosciuti, nonché alcuni importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. Alcuni esportatori giapponesi e statunitensi hanno inoltre chiesto ed ottenuto di essere intesi.

L'industria di trasformazione dei prodotti in questione della Comunità ha inoltre presentato alcune osservazioni.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto inchieste presso i seguenti:

Produttori comunitari Cezus SA, Paris,

Imi Titanium Ltd, Birmingham,

Schmiedewerke Krupp & Klockner GmbH, Essen,

Thyssen Edelstahlwerke AG, Krefeld.

Esportatori giapponesi e statunitensi Kobe Steel Ltd, Tokyo,

Nippon Mining Co. Ltd, Tokyo,

Nippon Stainless Steel Co. Ltd, Tokyo,

Sumitomo Metal Industries Ltd, Tokyo.

Martin Marietta Aluminium Inc., Los Angeles, California,

NF & M Corporation, New York,

Oregon Metallurgical Corporation, Albany, Oregon,

RMI Company, Niles, Ohio,

Teledyne Allvac, Monroe, North Carolina,

Titanium Metals Corporation of America, Pittsburg, Pennsylvania.

Importatori comunitari Armco International SA, Paris,

Snecma SA, Paris.

La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da tutti i produttori comunitari ricorrenti, da tutti gli esportatori interessati, nonché da alcuni importatori ed ha verificato le informazioni ivi contenute nella misura ritenuta recessaria.

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo gennaio-agosto 1984 ed ha preso in esame tutte le importazioni dei prodotti in questione effettuate nel periodo suddetto, provenienti dal Giappone e dagli Stati Uniti.

B. Prodotti (5) Dopo l'inizio della procedura, la Commissione ha accertato che i prodotti esportati dal Giappone nella Comunità erano esclusivamente di titanio commercialmente puro, in gran parte lamiere per applicazioni nell'industria chimica e nastri per la fabbricazione di tubi, mentre i prodotti esportati dagli Stati Uniti nella Comunità erano esclusivamente di leghe di titanio, in gran parte barre, vergelle e billette impiegate nell'industria aerospaziale. Avendo caratteristiche ed applicazioni differenti, i prodotti importati dai due paesi sono stati esaminati separatamente durante l'inchiesta.

C. Valore normale (6) a) Giappone i) Vendite effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali Per quanto riguarda tutti i prodotti di un esportatore giapponese ed una gamma di prodotti di un secondo esportatore, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno. Gli esportatori suddetti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che tali vendite sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ad acquirenti indipendenti ed a prezzi tali da coprire tutti i costi di produzione. ii) Nel calcolare il valore normale per i restanti prodotti del secondo esportatore suddetto e per tutti i prodotti di un terzo esportatore, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che le vendite di questi prodotti sul mercato interno non consentono un valido confronto, in quanto vengono effettuate a clienti vincolati. Essendo questi ultimi anche i consumatori finali del prodotto, non venivano realizzate vendite nei confronti di acquirenti indipendenti in base alle quali la Commissione avrebbe potuto calcolare il valore normale. La Commissione ha quindi concluso che per le società suddette il valore normale deve essere stabilito in base al valore costruito. iii) Dall'inchiesta volta a determinare l'esistenza di pratiche di dumping è emerso che un quarto esportatore, le cui vendite di prodotti simili sul mercato interno sono state effettuate da una società commerciale di cui è l'unico proprietario, ha venduto i suoi prodotti per un periodo di tempo prolungato e in quantitativi di rilievo a prezzi inferiori ai costi di produzione. La Commissione ha tenuto conto del fatto che l'esportatore in questione ha acquistato la spugna di titanio, la materia prima principale, da una società vincolata e quindi a condizioni non commerciali. Se la materia prima fosse stata acquistata ad un prezzo pari a quello pagato dagli altri esportatori giapponesi interessati, i costi di produzione dell'esporatore in questione avrebbero superato i prezzi praticati sul mercato interno dalla società commerciale. In questo caso il valore normale è stato quindi calcolato in base al valore costruito. b) Stati Uniti d'America i) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno da cinque produttori statunitensi che hanno effettuato esportazioni nella Comunità ed hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che tali vendite sono state effettuate ad acquirenti indipendenti e a prezzi tali da coprire tutti i costi di produzione. Alcune vendite sono state escluse dal calcolo del valore normale in quanto si è ritenuto che esse non siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in quanto i prezzi praticati erano inferiori ai costi di produzione. ii) Dall'inchiesta volta a determinare l'esistenza di pratiche di dumping è emerso che i prezzi dei prodotti simili commercializzati dagli altri esportatori statunitensi sul mercato interno per un periodo di tempo prolungato e per quantitativi di rilievo erano stati inferiori ai costi di produzione. In tali casi il valore normale è stato pertanto determinato in base al valore costruito.

Per gli esportatori giapponesi e statunitensi, il valore costruito, impiegato per calcolare il valore normale, è stato determinato sommando un equo margine di profitto al costo di produzione. Quest'ultimo è stato calcolato aggiungendo a tutti i costi, tanto fissi quanto variabili, dei materiali e di produzione normalmente sostenuti nel paese d'origine, un ragionevole importo per le spese amministrative, di vendita e generali, nonché un margine di profitto dell'8 %. Tale margine è stato ritenuto equo tenendo conto delle esigenze specifiche dell'industria in settori quali la ricerca e sviluppo, la tecnologia, e i conseguenti investimenti. D. Prezzo all'esportazione (8) Per tutti gli esportatori giapponesi e per cinque esportatori statunitensi i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

Un esportatore statunitense ha venduto i prodotti in questione ad una società consociata nella Comunità, pertanto i prezzi di tale società esportatrice sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra la fase dell'importazione e quella della rivendita, dazi doganali compresi, nonché del profitto della società consociata.

E. Confronto (9) Per alcuni esportatori, tanto giapponesi quanto statunitensi, nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, non è stato possibile effettuare un confronto tra prodotti identici per quanto riguarda determinate caratteristiche, quali dimensioni, tipo o lega. In questi casi il confronto è stato effettuato tra prodotti che presentavano il maggior numero di caratteristiche comuni e si è tenuto debitamente conto delle differenze. Quando i dati relativi alle differenze tra i prezzi vigenti sul mercato interno non erano disponibili, si sono presi in considerazione i dati relativi ai costi. Si è inoltre tenuto conto delle differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita, delle retribuzioni degli operatori commerciali, nonché del rimborso delle imposte sulle materie prime importate. In ogni caso si è tenuto conto di tale differenze quando sono stati presentati elementi di prova soddisfacenti a sostegno delle richieste.

F. Margini (10) I valori normali, espressi in media ponderata quando i prezzi presentavano variazioni, sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni.

Da tale esame risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

L'entità del margine variava secondo l'esportatore e il tipo di prodotto, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori sottoposti ad inchiesta:

1.2 // a) Giappone // // Kobe Steel Ltd // non esistono pratiche di dumping // Nippon Mining Co. Ltd // 0,4 % // Nippon Stainless Steel Co. Ltd // 8,8 % // Sumitomo metal Industries Ltd // 0,2 % // b) Stati Uniti // // Martin Marietta Aluminium Inc. // 1,3 % // NF & M International // non esistono pratiche di dumping // Oregon Metallurgical Corporation // 1,0 % // RMI Company // 0,2 % // Teledyne Allvac // 0,9 % // Titanium Metals Corporation of America // 1,3 % G. Necessità di misure di difesa (11) Secondo la Commissione i margini di dumping determinati per gli esportatori giapponesi e statunitensi, fatta eccezione per la società Nippon Stainless Steel Company, non sono sufficientemente elevati per giustificare l'istituzione di misure antidumping. La Nippon Steel Company ha un potenziale nettamente inferiore a quello di altri esportatori giapponesi e nel periodo di riferimento ha effettuato il minor volume di esportazioni nella Comunità. La stessa osservazione vale per il periodo 1981-1984 durante il quale la quota di mercato della Nippon Steel Company nella Comunità non ha mai superato l'1,8 %. La Comunità ha quindi concluso che tali importazioni, considerate isolatamente, non sono tali da provocare pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

H. Conclusione (12) Appare quindi opportuno concludere la procedura relativa alle importazioni di alcuni tipi di prodotti di titanio lavorato originari del Giappone e degli Stati Uniti d'America, DECIDE:

Art. unico

È conclusa la procedura antidumping relativa all'importazione di alcuni tipi di prodotti di titanio lavorato originari del Giappone e degli Stati Uniti d'America.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione