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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1985 concernente l'istituzione del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura (85/385/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli1, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;

considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell'architettura, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato;

considerando che, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo è opportuno istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione,

DECIDE:

Art. 1

È istituito presso la Commissione il comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura, qui di seguito chiamato il «comitato».

Art. 2

1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione di livello comparabilmente elevato nel campo dell'architettura.

2. Esso adempie questa missione servendosi in particolare dei mezzi seguenti:

— scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli stati membri;

— scambi di opinioni e consultazioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione nel campo dell'architettura e - eventualmente - la struttura ed il contenuto di questa formazione, compresi i criteri relativi all'esperienza pratica;

— presa in considerazione dell'adeguamento della formazione nel campo dell'architettura ai progressi della pedagogia ed ai nuovi problemi che l'evoluzione sociale, scientifica e tecnica nonché la protezione dell'ambiente creano agli architetti.

3. Il comitato esercita i compiti consultivi attribuitigli dalla direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (2).

4. Il comitato comunica alla Commissione e agli stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni, formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione nel campo dell'architettura nella direttiva 85/384/CEE.

5. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultima può sottoporgli in relazione alla formazione nel campo dell'architettura.

Art. 3

1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni stato membro, ossia:

— un esperto che esercita la professione di architetto;

— un esperto delle facoltà di architettura delle università o degli istituti di livello equivalente nel settore dell'architettura;

— un esperto delle autorità competenti dello stato membro.

2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.

3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino e i loro supplenti vengono designati su proposta, o previa idonea consultazione, dei professionisti in attività e degli istituti di insegnamento universitario o di livello equivalente nel settore dell'architettura. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.

Art. 4

1. Il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare il loro mandato.

2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura dell'arti- colo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Art. 5

Il comitato elegge fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il proprio regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.

Art. 6

Il comitato può istituire gruppi di lavoro ed invitare o ammettere osservatori o esperti perché l'assistano per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Art. 7

La Commissione provvede al segretariato del comitato.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FIORET (2) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.