DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1985 relativa ad un complemento, riguardante il cadmio, all'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico (85/336/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, con la decisione 77/586/CEE3, la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, in appresso denominata «convenzione chimica», nonché l'accordo addizionale all'accordo, firmato a Berna il 29 aprile 1963, relativo alla Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, in appresso denominata «Commissione internazionale»;
considerando che, conformenente all'articolo 5 della convenzione chimica, la Commissione internazionale propone valori limite per gli scarichi di alcune sostanze nelle acque superficiali del bacino del Reno mediante modifiche dell'allegato IV della convenzione chimica; che, conformemente all'articolo 14 della convenzione chimica, le parti contraenti debbono adottare tali modifiche all'unanimità affinché queste possano entrare in vigore;
considerando che la Commissione internazionale ha elaborato valori limite per il cadmio, presentandoli nella forma di una proposta integrativa all'allegato IV della convenzione chimica;
considerando che la direttiva 85/513/CEE4 stabilisce i valori limite per gli scarichi di cadmio nell'ambiente idrico della Comunità; che tali valori sono identici a quelli previsti dalla proposta della Commissione internazionale;
considerando che conviene che la Comunità, quale parte contraente della convenzione chimica, adotti la suddetta proposta,
DECIDE:
Art. 1
È adottata a nome della Comunità economica europea la proposta della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, intesa ad integrare, per ciò che concerne il cadmio, l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.
Il testo della proposta è acculuso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio notifica al governo della Confederazione svizzera l'avvenuta adozione della proposta di cui all'articolo 1, secondo le procedure stabilite dalla convenzione chimica.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente A. BIONDI