DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 luglio 1985 relativa alla conclusione dell'accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti ligno-cellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali (Azione COST 84 bis) (85/366/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,
considerando che con la decisione 84/197/CEE1, il Consiglio ha adottato un'azione concertata della Comunità economica europea sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali;
considerando che l'articolo 6 della decisione 84/197/CEE stabilisce che la Comunità può concludere un accordo con stati terzi partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di garantire la concertazione tra l'azione della Comunità ed i corrispondenti programmi di tali stati;
considerando che con la decisione del 20 febbraio 1984, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo a questo scopo;
considerando che la Commissione ha concluso detti negoziati;
considerando che è opportuno approvare tale accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo di concertazione Comunità-COST in merito ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali (azione COST 84 bis).
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985 Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH ACCORDO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST in merito ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali (Azione COST 84 bis) LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «Comunità», GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO, qui di seguito denominati «stati non membri partecipanti», considerando che sono stati ottenuti risultati particolarmente incoraggianti da un'azione di ricerca nel settore della produzione di proteine unicellulari da utilizzare per l'alimentazione animale, attuata sulla base di una dichiarazione comune di intenti firmata il 27 marzo 1980 nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (azione COST 83/84); considerando che, con la decisione del 2 aprile 1984, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un'azione concertata della Comunità nel settore dell'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali; considerando che gli stati membri della Comunità e gli stati non membri partecipanti, qui di seguito denominati «stati», intendono svolgere, secondo le norme e le procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato A, e sono disposti a inserirle in un processo di concertazione da essi considerato di reciproca utilità; considerando che lo svolgimento delle ricerche previste dall'azione concertata comporterà per gli stati un contributo finanziario di circa 25 milioni di ECU, CONVENGONO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Articolo 1 La Comunità e gli stati non membri partecipanti, in seguito denominati «parti contraenti», partecipano, per un periodo che va fino al 1o aprile 1988 ad un'azione concertata sull'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici ed altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali. Tale azione consiste nell'armonizzare il programma d'azione concertata della Comunità con i corrispondenti programmi degli stati non membri partecipanti. I temi di ricerca di cui al presente accordo sono enumerati nell'allegato A. Gli stati sono interamente responsabili delle ricerche svolte presso i loro istuiti o organismi nazionali. Articolo 2 La concertazione tra le parti contraenti è effettuata in seno ad un comitato di concertazione Comunità-COST, in seguito denominato «comitato». Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segretaria sono svolti dalla Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione». Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato B. Articolo 3 Per garantire la massima efficacia all'esecuzione dell'azione concertata, la Commissione può nominare, di comune accordo con i delegati degli stati non membri partecipanti in seno al comitato, un capo progetto. Articolo 4 Il contributo finanziario massimo delle pati contraenti alle spese di coordinamento per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma, è fissato come segue: - 650 000 ECU per la Comunità, - 65 000 ECU per ogni stato non membro partecipante. L'ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottare in applicazione di detto regolamento. Le norme che regolano il finanziamento dell'accordo costituiscono l'oggetto dell'allegato C. Articolo 5 1. In seno al comitato, gli stati si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili derivanti dall'esecuzione delle ricerche oggetto dall'azione concertata. Essi si adoperano inoltre per fornire informazioni relative a ricerche analoghe progettate o svolte da altri organismi. Le informazioni vengono trattate come riservate qualora ciò sia richiesto dallo stato che le comunica. 2. Previa consultazione del comitato, la Commissione redige relazioni annue di attività in base alle informazioni fornite e le trasmette agli stati. 3. Alla fine del periodo di concertazione la Commissione, previa consultazione del comitato, trasmette agli stati una relazione di sintesi sull'esecuzione e sui risultati dell'azione. Essa pubblica tale relazione entro i sei mesi successivi alla sua trasmissione, a meno che uno stato non vi si opponga. In questo caso la relazione è trattata come riservata e viene distribuita, su richiesta e con l'accordo del comitato, soltanto alle istituzioni e alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione giustifichino l'accesso ai risultati delle ricerche eseguite per l'azione concertata. Articolo 6 1. Il presente accordo è aperto alla firma della Comunità e degli stati non membri che hanno partecipato alla conferenza ministeriale tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971. 2. Come condizione pregiudizale alla propria partecipazione all'azione concertata di cui all'articolo 1, ogni parte contraente deve, dopo la firma dell'accordo, notificare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, entro il 31 dicembre 1985, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, in virtù delle proprie disposizioni interne, per l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Per le parti contraenti che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale la Comunità e almeno uno stato non membro partecipante hanno proceduto a tale notifica. Per le parti contraenti che procedono alla notifica dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui hanno proceduto alla notifica. Le parti contraenti che non abbiano proceduto alla notifica all'entrata in vigore del presente accordo possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del comitato fino al 31 dicembre 1985. 4. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti il deposito delle notifiche di cui al paragrafo 2 e la date di entrata in vigore del presente accordo. Articolo 7 L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, e, dall'altra, ai territori degli stati non membri partecipanti. Articolo 8 Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.