DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1985 che istituisce un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti (85/434/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione1,
considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli2, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;
considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato;
considerando che è opportuno, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione,
DECIDE:
Art. 1
È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti, in seguito denominato «comitato».
Art. 2
1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione dei farmacisti di livello comparabilmente elevato.
2. Esso adempie questa missione valendosi in particolare dei seguenti mezzi:
— scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli stati membri;
— scambio di opinioni e consultazioni allo scopo di sviluppare un concetto comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione dei farmacisti e - eventualmente - la struttura e il contenuto di questa formazione;
— presa in considerazione dell'adeguamento della formazione del farmacista ai progressi compiuti dalla scienza farmaceutica e dai metodi pedagogici.
3. Il comitato comunica alla Commissione e agli stati membri i suoi pareri e raccomandazioni formulando anche, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione in farmacia delle direttive del Consiglio 85/432/CEE (3) e 85/433/CEE (4).
4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultima potrebbe sottoporgli in materia di formazione dei farmacisti.
Art. 3
1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni stato membro, ossia:
— un esperto della professione farmaceutica, in attività,
— un esperto degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze farmaceutiche,
— un esperto delle autorità competenti dello stato membro.
2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.
3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, e i loro supplenti sono designati su proposta della professione farmaceutica in attività e degli istituti incaricati della formazione nel campo delle scienze farmaceutiche. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.
Art. 4
1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.
2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura prevista all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.
Art. 5
Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il proprio regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collegamento con la Commissione.
Art. 6
Il comitato può istituire gruppi di lavoro e invitare e ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.
Art. 7
La Commissione assume la segreteria del comitato.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (3) Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale. (4) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.