DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1985 relativa alle domande di rimborso e di versamento di anticipi nell'ambito di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (85/474/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,vista la direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,considerando che le domande di rimborso e di versamento di anticipi che gli stati membri presentano alla Commissione devono recare alcuni dati che consentano di accertare che le spese sono conformi alle disposizioni della direttiva 83/515/CEE e riguardano le azioni approvate dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 della direttiva stessa;considerando che, per consentire un controllo efficace, gli stati membri devono tenere i documenti giustificativi, in base ai quali sono stati calcolati gli aiuti, a disposizione della Commissione per i tre anni successivi al versamento dell'ultimo rimborso;considerando che, per concretizzare la possibilità offerta alla Commissione di versare anticipi, occorre precisare le relative modalità e procedure;considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le domande di rimborso di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
della direttiva 83/515/CEE devono essere conformi alle tabelle che figurano negli allegati 1, 2 e 3.
Art. 2
Gli stati membri tengono a disposizione della Commissione, per i tre anni successivi al versamento dell'ultimo rimborso, tutti i documenti giustificativi, o la loro copia certificata conforme, sulla cui base sono stati calcolati gli aiuti di cui alla direttiva 83/515/CEE, nonché i fascicoli completi dei beneficiari.
Art. 3
Gli anticipi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 83/515/CEE devono formare oggetto di una domanda da parte dello stato membro interessato. La domanda deve essere redatta nella forma indicata nell'allegato 4.
Art. 4
1. Gli anticipi non possono superare il 25% dell'importo delle spese imputabili previste da effettuare nel corso dell'anno cui si riferiscono.2. Gli anticipi che non vengono spesi nel corso dell'anno per il quale sono stati versati verranno detratti dall'anticipo da versare per l'anno successivo. Se non è possibile effettuare tale detrazione, la Commissione può esigere dallo stato membro interessato il rimborso totale o parziale dell'anticipo versato.
Art. 5
1.
Alla fine di ogni anno per il quale sono stati versati anticipi gli stati membri elaborano una relazione sullo svolgimento delle operazioni nel corso dell'anno. La relazio-
ne deve pervenire alla Commissione entro il 1g giugno dell'anno successivo.
2. Gli anticipi per l'anno successivo non possono essere versati prima che la relazione di cui al paragrafo 1 sia stata trasmessa alla Commissione.
Art. 6
L'elenco delle navi che hanno beneficiato del premio di fermo definitivo è redatto sotto forma di schedario conformemente all'allegato 5.
L'elenco deve essere trasmesso alla Commissione prima della domanda di rimborso.
Art. 7
Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1985.Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente