DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1985 che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, originari dell'Austria, e chiude la procedura stessa (85/443/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione del comitato consultivo, istituito dal regolamento suddetto,
A. Procedura 1. Nel novembre 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla sola azienda comunitaria che produce attualmente blocchi d'angolo per container, George Blair PLC di Stanhope, Regno Unito. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al notevole pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, di cui alla sottovoce 73.40 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.40-84, originari dell'Austria, ed ha iniziato un'inchiesta.
2. La Commissione ne ha debitamente informato l'esportatore notoriamente interessato, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti, e ha fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di essere intese.
3. Il produttore/esportatore austriaco ha reso note le proprie osservazioni per iscritto.
4. Gli acquirenti comunitari di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, non hanno presentato osservazioni.
5. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare, e ha svolto un'inchiesta in loco presso i seguenti - produttore comunitario:
George Blair PLC, Stanhope, Regno Unito;
- produttori/esportatori non comunitari:
Voest-Alpine AG, Linz, Austria e la sua filiale Voest-Alpine (UK) Ltd, Londra, Regno Unito.
La Commissione ha chiesto e ottenuto osservazioni scritte dettagliate sia dal produttore comunitario ricorrente sia dall'esportatore e ha verificato, ove necessario, le informazioni ivi contenute.
6. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o marzo 1984 e il 28 febbraio 1985.
B. Valore normale 7. Nel valutare il valore normale per Voest-Alpine AG, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che sul mercato interno non si ha nessuna vendita di prodotti analoghi. La Commissione ha pertanto deciso che per detta società il valore normale dovrebbe essere stabilito sulla base del valore costruito.
8. Il valore costruito è stato calcolato addizionando al costo di produzione un margine di profitto considerato equo. Il costo di produzione è stato calcolato tenendo conto di tutti i costi, nel corso di normali operazioni commerciali, tanto fissi quanto variabili, nel paese d'origine, dei materiali e della produzione, più un importo equo per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali. Tali costi sono stati maggiorati del 5 %, un margine di profitto considerato equo.
9. Voest-Alpine AG ha chiesto di prendere in speciale considerazione il fatto che essa ha recentemente effettuato cospicui investimenti nel suo impianto di produzione. A parere della Commissione, tuttavia, le circostanze del caso in questione non giustificano una deviazione dalla prassi generalmente seguita dalla Comunità, quale si trova esposta in forma dettagliata nei considerando 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2089/84 del Consiglio1.
C. Prezzo all'esportazione 10. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.
D. Confronto 11. Il confronto tra valore normale e prezzi all'esportazione è stato fatto a livello franco fabbrica.
E. Margini 12. Dal suddetto esame dei fatti risulta l'esistenza di un margine di dumping, sulle esportazioni effettuate da Voest-Alpine AG, pari alla differenza tra valore normale fisato in precedenza e il prezzo all'esportazione nella Comunità.
L'entità dei margini varia a seconda dello stato membro importatore; la media ponderata del margine è superiore al 10 %.
F. Pregiudizio 13. Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, originari dell'Austria, hanno subito solo un aumento marginale se si raffrontano i dati relativi al 1984 con quelli del 1981. Tuttavia, i quantitativi importati nel 1984 hanno rappresentato un aumento del 39 % e 255 % se confrontati rispettivamente con quelli del 1982 e 1983. L'aliquota di mercato detenuta nel 1984 dalle importazioni è più che raddoppiata rispetto al 1981.
I prezzi di rivendita di queste importazioni sono stati inferiori a quelli necessari per coprire i costi sostenuti dal produttore comunitario, e per offrirgli un margine equo di profitto.
14. L'industria comunitaria nei confronti della quale si deve valutare l'effetto delle importazioni oggetto di dumping è rappresentata da un unico produttore comunitario attuale che fornisce l'intero mercato della Comunità. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è stato di ridurre l'aliquota di mercato detenuta dall'industria comunitaria, che nel 1982 era il principale fornitore sul mercato della Comunità; nel 1984, tale aliquota era scesa a una media del 50 % circa sul mercato comunitario, con forti variazioni nei singoli paesi.
Un'ulteriore conseguenza è rappresentata dal fatto che la concorrenza da parte delle importazioni oggetto di dumping ha contribuito a provocare la sospensione della produzione di due unità produttive nella Comunità; si è così avuta una riduzione della produzione comunitaria totale, che nel 1984 era inferiore del 50 % circa al livello raggiunto del 1982, con conseguente perdita di posti di lavoro.
Si è accertato che i prezzi praticati dall'unico produttore comunitario che non aveva sospeso la sua produzione erano esposti ad una forte concorrenza da parte delle importazioni oggetto di dumping; di conseguenza si sono dovute effettuare massicce vendite a prezzi sottocosto, che hanno fortemente eroso la redditività dell'azienda.
15. La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quale il ristagno della domanda. Benché il consumo nella Comunità sia diminuito, è stato tuttavia accertato che il calo della domanda ha colpito la produzione comunitaria più che le importazioni oggetto di dumping. Il notevole incremento di queste ultime e i relativi prezzi di vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a ritenere che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria vada imputato alle importazioni in dumping di blocchi d'angolo per container, di getto d'acciaio lavorato, originarie dell'Austria, considerate singolarmente.
G. Interesse comunitario 16. Dopo avere preso in considerazione l'interesse della Comunità e aver accertato sia l'esistenza delle pratiche di dumping che il pregiudizio da esse derivante, la Commissione ha concluso che occorre disporre le misure del caso.
H. Impegni 17. L'esportatore interessato è stato informato dei principali risultati dell'inchiesta preliminare e ha presentato le sue osservazioni in merito. Successivamente, Voest-Alpine AG ha offerto un impegno in merito alle sue esportatzioni nella Comunità di blocchi d'angolo per container di getto d'acciaio lavorato.
Detto impegno consiste in un rialzo dei prezzi delle esportazioni nella Comunità al livello che la Commissione, tenuto conto del prezzo di vendita necessario per garantire un margine adeguato all'unico produttore comunitario, ha ritenuto necessario per eliminare il pregiudizio. A tal uopo la Commissione ha tenuto conto del prezzo di vendita necessario per ottenere un beneficio sufficiente per l'unico produttore comunitario attuale e per consentire agli altri produttori comunitari che hanno sospeso la produzione di riprenderla. Tali aumenti non superano comunque i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta. Appare inoltre possibile esercitare un effettivo controllo circa il corretto adempimento dell'impegno.
Di conseguenza, l'impegno assunto è ritenuto accettabile e l'inchiesta può pertanto essere chiusa senza ricorrere all'imposizione di un dazio antidumping.
Il comitato consultivo non avendo sollevato obiezioni in merito,
DECIDE:
Art. 1
L'impegno assunto da Voest-Alpine AG nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di blocchi d'angolo per container, di getto di acciaio lavorato, di cui alla sottovoce ex 73.40 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.40-84, originari dell'Austria, è accettato.
Art. 2
La procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione