DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1985 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di vergella originarie del Brasile, del Portogallo, di Trinidad e Tobago e del Venezuela (85/501/CECA)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dalla suddetta decisione,
A. Procedura 1. Nel maggio 1984, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) a nome dei produttori la cui produzione rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria di vergella. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di vergella, di cui alla sottovoce 73.10 A I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.10-11, originaria del Brasile, del Portogallo, di Trinidad e Tobago e del Venezuela.
2. La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
3. I produttori comunitari che hanno collaborato con la Commissione rappresentano soltanto il 35 % circa della produzione comunitaria di vergella.
4. Le imprese del Brasile, del Portogallo, di Trinidad e Tobago e del Venezuela che hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo coperto dall'inchiesta hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Nessuna di esse ha chiesto di essere intesa. Anche alcuni importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
5. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti: a) produttori CEE:
- Arbed Saarstahl GmbH, Voelklingen, Repubblica federale di Germania;
- Neue Hamburger Stahlwerke, Hamburg, Repubblica federale di Germania;
- Thyssen AG, Duisburg, Repubblica federale di Germania;
- Arbed, Lussemburgo; b) produttori / esportatori:
Brasile:
- Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (Belo Horizonte), collegata con il gruppo Arbed;
- Companhia Siderúrgica da Guanabara - Cosigua (Rio de Janeiro), parte del gruppo brasiliano Gerdau;
Portogallo:
- Siderúrgica Nacional EP (Lisboa);
Trinidad e Tobago:
- Iron and Steel Company of Trinidad and Tobago Ltd (ISCOTT) (Port of Spain);
Venezuela:
- CVG Siderúrgica del Orinoco CA (Sidor) (Caracas).
6. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e all'abbassamento dei prezzi riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 1984 e il 31 gennaio 1985.
B. Prodotto 7. Il tipo di vergella oggetto della presente procedura è comunemente noto come qualità B-10, usata dai produttori di rete metallica saldata per costruzione. I prodotti originari dei paesi esportatori nei confronti dei quali la procedura è stata aperta sono di tipo uguale e comparabile a quello prodotto dai ricorrenti.
C. Dumping a) Brasile Valore normale 8. Il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base ai prezzi netti franco fabbrica praticati sul mercato interno dai produttori che hanno effettuato esportazioni verso la Comunità e che hanno fornito sufficienti elementi di prova in merito ai prezzi realmente pagati nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo in Brasile. Se del caso, si è tenuto conto dei costi di trasporto all'interno del paese e delle condizioni di pagamento.
Prezzo all'esportazione 9. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi netti franco fabbrica realmente pagati per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità. Se del caso, si è tenuto conto del nolo per il trasporto oltre oceano, del trasporto all'interno del paese, delle spese portuali, di un incentivo fiscale per le esportazioni e delle commissioni.
Confronto e margine di dumping 10. Per entrambi i produttori/esportatori brasiliani, Cosigua e Belgo-Mineira, il confronto tra la media ponderata del valore normale ed il prezzo all'esportazione del prodotto di tipo corrispondente, a livello netto franco frabbrica (nel periodo dell'inchiesta ciascuna società ha effettuato soltanto una transazione), non ha rivelato alcun margine di dumping. b) Portogallo 11. Il produttore/esportatore portoghese ha sostenuto che nessuna pratica di dumping poteva aver avuto luogo, in quanto l'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica portoghese, del 22 luglio 1972, estende l'applicazione dell'articolo 60 del trattato CECA a diversi prodotti, fra cui la vergella, originari del Portogallo. La Commissione ritiene però che questa argomentazione debba essere respinta, in quanto l'applicazione dell'articolo 60 del trattato CECA non impedisce necessariamente che vengano effettuate pratiche di dumping e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica portoghese contiene esplicite disposizioni applicabili in caso di dumping.
12. Inoltre, l'impresa in questione sosteneva che l'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo suddetto consentiva l'allineamento dei suoi prezzi all'esportazione nella Comunità sui prezzi praticati dai produttori comunitari.
A norma dell'articolo 20 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica portoghese, le imprese portoghesi possono mantenere, per le vendite che effettuano all'interno della Comunità, i loro prezzi di listino o, se questi sono troppo elevati, possono allineare i loro prezzi sui prezzi di listino dei produttori comunitari. Tuttavia, le imprese portoghesi non sarebbero libere di allineare i loro prezzi su qualsiasi prezzo prevalente sul mercato ed inferiore ai prezzi di listino perché, secondo il trattato CECA, tale prezzo sarebbe illegale.
Valore normale 13. Il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base ai prezzi netti franco fabbrica praticati sul mercato interno dall'unico produttore che ha effettuato esportazioni verso la Comunità e che ha fornito sufficienti elementi di prova in merito ai prezzi realmente pagati nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo in Portogallo, tenendo conto delle condizioni di pagamento.
Prezzo all'esportazione 14. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi netti franco fabbrica realmente pagati per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione nella Comunità, tenendo conto del trasporto all'interno del paese e delle condizioni di pagamento.
Confronto e margine di dumping 15. Il prezzo all'esportazione di ciascuna transazione è stato confrontato a livello franco fabbrica con il valore normale determinato in base alle vendite, effettuate nello stesso periodo, di vergella avente diametro uguale, corrispondenti ai prezzi di listino che riflettevano i prezzi effettivi. La media ponderata del margine di dumping così valutato è pari al 49 % a livello cif frontiera comunitaria; il margine di dumping è pari alla differenza fra il valore normale determinato ed il prezzo all'esportazione nella Comunità. c) Trinidad e Tobago Valore normale 16. Dato che durante l'intero periodo dell'inchiesta tutte le transazioni interne sono state effettuate in perdita, il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base al valore costruito calcolato sommando tutti i costi di produzione ad un equo margine di profitto.
Prezzo all'esportazione 17. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi netti franco fabbrica realmente pagati per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità. La richiesta di escludere il prodotto di seconda scelta esportato nella Comunità dal calcolo del prezzo all'esportazione non è stata accolta, in quanto non sono stati forniti sufficienti elementi di prova in merito alla qualità inferiore di questi prodotti. Se del caso, è stato tenuto conto del nolo per il trasporto via terra e via oceano, dell'assicurazione, delle commissioni e di altre spese quali quelle relative alle operazioni di carico fuori orario. Confronto e margine di dumping 18. Il prezzo all'esportazione di ciascuna transazione è stato confrontato con il valore normale a livello franco fabbrica. La media ponderata del margine di dumping così valutato è pari al 44 % a livello cif frontiera comunitaria; il margine di dumping è pari alla differenza fra il valore normale determinato ed il prezzo all'esportazione nella Comunità. d) Venezuela Valore normale 19. Dato che nell'intero periodo dell'inchiesta tutte le transazioni interne sono state effettuate in perdita, il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base al valore costruito calcolato sommando tutti i costi di produzione ad un equo margine di profitto.
Prezzo all'esportazione 20. Il prezzo all'esportazione è stato determinato in base al prezzo realmente pagato per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione nella Comunità a livello netto franco fabbrica (nel periodo coperto dall'inchiesta è stata effettuata soltanto una transazione).
Confronto e margine di dumping 21. Dal confronto effettuato tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica è emerso un margine di dumping dello 0,3 %, ritenuto «de minimis».
D. Pregiudizio 22. Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni effettuate in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità dal Portogallo sono state di 60 900 t nel 1983 e 72 700 t nel 1984, mentre nessuna importazione era stata effettuata negli anni 1981 e 1982. Le importazioni originarie di Trinidad e Tobago sono state di 2 000 t nel 1982, mentre nessuna importazione era stata effettuata nel 1981; nel 1983, esse sono passate a 30 700 t e, nel 1984, sono diminuite a 24 600 t.
23. Benché i prodotti originari di tutti i paesi esportatori interessati dalla presente procedura siano comparabili, si ritiene opportuno determinare una quota di mercato cumulativa soltanto per le importazioni originarie del Portogallo e di Trinidad e Tobago per le quali è stato accertato il dumping. Nel 1983 e nel 1984, la quota del mercato comunitario complessivamente detenuta da detti paesi relativamente alla vergella era pari allo 0,9 %.
24. Nel corso dell'inchiesta è emerso che i prezzi di rivendita del prodotto originario del Portogallo erano inferiori fino al 13 % rispetto ai prezzi praticati dai produttori comunitari nel periodo coperto dall'inchiesta. Non erano invece disponibili informazioni relative ad eventuali riduzioni di prezzo praticate nel periodo coperto dall'inchiesta per il prodotto originario di Trinidad e Tobago.
25. Secondo i dati di cui dispone la Commissione, la produzione dei produttori comunitari è diminuita da 10 506 000 t nel 1981 a 9 637 200 t nel 1982, per aumentare tuttavia a 9 816 000 t nel 1983 e a 10 650 000 t nel 1984. Lo sfruttamento medio del potenziale da parte dei produttori comunitari di vergella è passato dal 54,7 % nel 1981 al 50,7 % nel 1982, ma è poi aumentato al 54 % nel 1983 e al 64,1 % nel 1984. Considerando che la maggior parte di produttori comunitari di vergella produce soltanto su ordinazione, le riserve erano irrilevanti e le cifre relative alle vendite seguivano la tendenza di quelle relative alla produzione.
26. La quota di mercato detenuta dai produttori comunitari è scesa dal 96,1 % nel 1981 al 94,4 % nel 1982 e al 92,4 % nel 1983. Nel 1984 è salita al 93 %.
27. Il fatto che le cifre relative all'occupazione rispecchino una tendenza negativa tra il 1981 e il 1984 si ritiene dovuto, più che alle pratiche di dumping, alla chiusura di stabilimenti nel quadro della ristrutturazione dell'industria siderurgica comunitaria.
28. Nel determinare l'impatto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dei produttori comunitari, la Commissione ha tenuto conto del fatto che le importazioni del prodotto in esame da altri paesi terzi (esclusi Brasile e Venezuela) sono passate dal 3,9 % nel 1981 al 5,3 % nel 1984. Dette importazioni sono state notevolmente più consistenti di quelle provenienti dai paesi interessati dalla presente procedura.
E. Misure di salvaguardia 29. Considerando che, per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originario del Brasile e del Venezuela non è stato riscontrato alcun margine di dumping, o soltanto un margine di dumping «de minimis», si ritiene che nei confronti di detti paesi non possano essere prese in considerazione misure di salvaguardia.
30. Quanto alle importazioni del prodotto in questione originario del Portogallo e di Trinidad e Tobago, per le quali sono stati accertati margini di dumping sostanziali, non si possono prendere in considerazione misure di salvaguardia, in quanto si ritiene che il pregiudizio derivante dalle importazioni in oggetto non possa essere definito sostanziale per l'industria comunitaria in virtù dei fatti di cui ai punti da 20 a 27. Dall'esame dei vari fattori presi in considerazione al fine di determinare il pregiudizio, sono emerse risultanze positive solo per quanto riguarda l'abbassamento dei prezzi; quello accertato per le importazioni provenienti dal Portogallo non è tuttavia ritenuto sufficiente per concludere che il pregiudizio arrecato sia sostanziale. 31. Per quanto concerne le affermazioni relative alla minaccia di pregiudizio, si ritiene che le condizioni necessarie per determinarne l'esistenza non sussistano per i seguenti motivi:
- nel 1984 la quota di mercato complessivamente detenuta dalle importazioni del prodotto in esame originario del Portogallo e di Trinidad e Tobago non ha subito alcun ulteriore aumento;
- secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, non si registra alcun aumento della produzione o della capacità di esportazione dei paesi interessati; inoltre, per quanto concerne il Portogallo dal 1o gennaio 1986 alle importazioni di prodotti siderurgici si applicheranno speciali norme concordare nell'atto di adesione.
Il fatto che un importante paese importatore, che è anche uno dei principali partner commerciali della Comunità, abbia preso misure di salvaguardia o aperto procedure antidumping, non è ritenuto di per sé motivo sufficiente per stabilire che una parte notevole delle esportazioni verrà probabilmente deviata verso la Comunità.
F. Chiusura 32. Di conseguenza, la procedura relativa alle importazioni di vergella originarie del Brasile, del Portogallo, di Trinidad e Tobago e del Venezuela deve essere chiusa.
33. Il ricorrente è stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali, in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la procedura. Successivamente, il ricorrente ha chiesto e ottenuto ulteriori informazioni.
34. In occasione della conferenza informativa il ricorrente ha ravvisato l'opportunità di una nuova inchiesta per coprire il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1983. Tale richiesta, tuttavia, non può essere accettata in quanto il periodo sotto inchiesta è già stato molto più lungo (vedasi punto 6) del minimo standard di 6 mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) della decisione n. 2177/84/CECA. Inoltre, i produttori comunitari sono coscienti del fatto che il primo periodo d'inchiesta (1o luglio 1984 - 31 gennaio 1985) era già stato esteso dopo breve tempo dall'inizio della procedura al fine di coprire i primi sei mesi del 1984.
Il ricorrente, inoltre, durante la conferenza informativa, ha sostenuto che le misure protettive potevano essere basate soltanto sull'effetto che il livello dei prezzi delle importazioni in dumping determinano sull'industria comunitaria. Questa tesi non può essere tuttavia accettata in quanto l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 2177/84/CECA elenca una lista di fattori da considerare per stabilire il pregiudizio. Non sarebbe pertanto opportuno giustificare misure protettive in base a dati che si limitano ai prezzi, ignorando altri dati che indicano l'assenza di grave pregiudizio per l'industria comunitaria causato dalle importazioni in dumping,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alla vergella originaria del Brasile, del Portogallo, di Trinidad e Tobago e del Venezuela è chiusa.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione