DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1986 recante accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 16 giugno 1982 concernente la compilazione delle dichiarazioni di merci mediante elaboratore o altre macchine automatiche per la stampa (86/6/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 16 giugno 1982 concernente la compilazione delle dichiarazioni di merci mediante elaboratore o altre macchine automatiche per la stampa può essere accettata dalla Comunità con effetto immediato,
DECIDE:
Art. 1
È accettata a nome della Comunità, con effetto immediato, la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 16 giugno 1982 concernente la compilazione delle dichiarazioni di merci mediante elaboratore o altre macchine automatiche per la stampa.
Il testo della raccomandazione è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità, con effetto immediato, della raccomandazione di cui all'articolo 1.
Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS RACCOMANDAZIONE del 16 giugno 1982 del Consiglio di cooperazione doganale concernente la compilazione delle dichiarazioni di merci mediante elaboratore o altre macchine automatiche per la stampa IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE, desideroso di agevolare l'espletamento delle formalità del commercio internazionale consentendo ai dichiaranti di sfruttare quanto più possibile le moderne procedure di produzione dei documenti del commercio internazionale, considerando che le tecniche di trattamento automatico dell'informazione consentono ai dichiaranti di compilare le dichiarazioni di merci mediante stampanti di elaboratore o altre macchine automatiche per la stampa, su fogli prestampati o vergini, sostanzialmente conformi al modello ufficiale stabilito dalle autorità doganali o da altre autorità competenti, raccomanda agli stati, membri o non membri del Consiglio, nonché alle unioni doganali ed economiche, di autorizzare i dichiaranti a compilare le dichiarazioni di merci mediante stampanti di elaboratori o altre macchine automatiche per la stampa, su fogli prestampati o vergini in base alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità doganali o da altre autorità competenti. L'autorizzazione può essere in particolare subordinata alla condizione che le dichiarazioni così compilate siano sostanzialmente conformi al modello ufficiale stabilito dalle autorità doganali o da altre autorità competenti, invita gli stati, membri o non membri del Consiglio, nonché le unioni doganali ed economiche che accettassero la presente raccomandazione a notificare al segretario generale la loro accettazione, la data a partire dalla quale essi intendono applicare la raccomandazione, nonché le condizioni di applicazione della raccomandazione medesima. Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali di tutti gli stati membri, come pure alle amministrazioni doganali degli stati non membri e alle unioni doganali ed economiche che abbiano accettato la presente raccomandazione.