DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1986 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di martelli originari della Repubblica popolare cinese (86/20/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura 1. Nel 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da European Tool Committee (CEO) a nome dei produttori che rappresentano sostanzialmente tutta la produzione comunitaria di martelli e mazze. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di martelli a penna sferica, da carpentiere, da meccanico e mazze di metallo vile di cui alla voce ex 82.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 82.04-50, originari della Repubblica popolare cinese ed ha iniziato un'inchiesta.
2. La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i ricorrenti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
3. Al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie, la Commissione ha inviato questionari a 19 società tedesche, francesi e britanniche a nome delle quali era stata presentata la denuncia, affinché ciascuna ditta potesse dimostrare il pregiudizio subito a causa delle importazioni di martelli dalla Repubblica popolare cinese.
4. Sono state ricevute risposte soltanto da nove ditte, di cui cinque hanno fornito le informazioni richieste nel questionario, due hanno inviato risposte incomplete e due hanno dichiarato di non ritenere di aver subito pregiudizio a causa delle importazioni dei prodotti in questione dalla Repubblica popolare cinese.
5. Nonostante la Commissione abbia più volte sollecitato il CEO per ottenere una risposta più completa da parte dei membri di quest'ultimo, i restanti dieci produttori non hanno fatto pervenire alcuna risposta. La Commissione ha effettuato un esame particolareggiato presso le società che hanno fornito risposte. Nessun produttore ha chiesto di essere inteso dalla Commissione, mentre un importatore ha chiesto ed ottenuto di essere inteso.
6. La Commissione ha verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare e ha svolto inchieste in loco presso i seguenti produttori comunitari:
- Hermann Bremer KG, Wuppertal, Germania - Burgon & Ball Ltd, Sheffield, Regno Unito - Goldenberg SA, Saverne, Francia - Outillage MOB, le Chambon Feugerolles, Francia - Carl da N. Peddinghaus GMBH & CO. KG, Ennepetal, Germania - Joh. Herm Picard, Wuppertal, Germania - Spear & Jackson (Tools), Ltd, West Midlands, Regno Unito - Stanley tolls Ltd, Sheffield, Regno Unito - Wm Whitehouse & Co. (Tools) Ltd, West Midlands, Regno Unito.
Il ricorrente ha chiesto e ricevuto tutte le informazioni di cui la Commissione disponeva a condizione che tali informazioni fossero pertinenti per la tutela dei suoi interessi, fossero state utilizzate dalla Commissione durante l'inchiesta e avessero un'incidenza decisiva sulle sue risultanze.
La Commissione non considerava le informazioni comunicate come riservate, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84.
B. Pregiudizio 7. In merito all'asserito pregiudizio subito dai produttori comunitari a causa delle importazioni di martelli dal paese in questione, dall'inchiesta è emerso che le importazioni nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate da 3 501 a 4 344 t tra il 1980 e il 1982, ma sono successivamente scese a 4 028 t nel 1983, 3 685 t nel 1984 e 1 184 t nel primo semestre 1985. Questa flessione rappresenta una diminuzione della quota di mercato dal 40 % al 16 % tra il 1982 e il primo semestre 1985.
8. Dalle informazioni ricevute dalle societá ricorrenti che hanno collaborato all'inchiesta emerge che la loro produzione è aumentata da 2 167 t a 2 404 t tra il 1980 e il 1984. Per quanto riguarda l'asserita diminuzione del tasso di sfruttamento del potenziale a causa delle importazioni in questione, è stato accertato che dopo una flessione costante sino al 1983, si è registrata una tendenza all'aumento nel 1984 e nel primo semestre 1985. Non è stato possibile ottenere informazioni concrete, anche dalle società che hanno collaborato durante la procedura, in merito alle vendite nella Comunità e sui mercati esterni. Considerando tuttavia che il volume delle scorte non ha subito variazioni rilevanti tra il 1980 e il 1984 e che il volume totale delle esportazioni nei confronti dei paesi terzi è rimasto stabile, si può concludere che la quota di mercato dei produttori comunitari nella Comunità è aumentata del 5 % circa tra il 1980 e il 1984.
9. Benché, in linea di massima, l'andamento dei prezzi nella Comunità, prima e durante il periodo di riferimento metta in evidenza incrementi relativamente ridotti, la Commissione ritiene che, dalle prove disponibili sui quantitativi importati tanto dal paese interessato quanto da altri paesi, nonché dai prezzi praticati per i prodotti importati e per i prodotti dell'industria comunitaria, emerge che l'insufficiente aumento dei prezzi non può essere attribuito in maniera conclusiva alle importazioni in questione. La Commissione ha tuttavia accertato isolati casi regionali di diminuzione dei prezzi che potrebbero essere attribuiti ad alcune delle importazioni suddette, ma gli effetti negativi da esse provocati sui prezzi erano limitati tanto nel tempo quanto nelle immediate vicinanze del porto d'entrata e, tenendo conto dei quantitativi interessati, il pregiudizio non poteva essere considerato sostanziale sul piano comunitario.
Inoltre, per quanto riguarda le vendite di martelli nella Comuntà nel periodo di riferimento, tutte le società ricorrenti che hanno collaborato all'inchiesta hanno realizzato profitti, con un'unica eccezione, ed in alcuni casi ad un livello relativamente elevato, data la situazione economica generale.
10. La Commissione, tenendo conto degli elementi di prova disponibili, ritiene quindi che l'eventuale pregiudizio subito dalle società ricorrenti che hanno collaborato all'inchiesta nel periodo di riferimento, che potrebbe essere attribuito definitivamente alle importazioni in questione, non può essere considerato sostanziale. Inoltre, nonostante ripetute richieste, un numero elevato di società ricorrenti non ha collaborato fornendo i dati necessari in materia di pregiudizio, ostacolando quindi l'inchiesta in misura significativa. Da tale atteggiamento la Commissione ha concluso che molto probabilmente il pregiudizio eventualmente subito da tali società non era rilevante.
C. Dumping 11. Alle luce delle risultanze suddette in materia di pregiudizio, la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare la denuncia di dumping per quanto riguarda le importazioni in questione, in quanto possono essere presi provvedimenti antidumping unicamente quando dall'esame dei fatti risulti l'esistenza di pratiche di dumping per il periodo in esame e del sostanziale pregiudizio da esso provocato, nonché la necessità di prendere provvedimenti nell'interesse della Comunità.
Di conseguenza si ritiene opportuno chiudere la procedura senza ricorrere all'imposizione di dazi antidumping.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alle importazioni di martelli originari della Repubblica popolare cinese è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione