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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1986 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone prodotte dalla società Nakajima All Precision Co. Ltd (86/34/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

A. Azione provvisoria 1. Con il regolamento (CEE) n. 2812/852, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, prodotte dalla società Nakajima All Precision Co. Ltd (Nakajima).

B. Seguito della procedura 2. Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, la Nakajima e un importatore indipendente hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi alla Commissione. Le parti sono state informate in modo particolareggiato in merito ai fatti su cui si basavano le risultanze provvisorie. La Nakajima e l'importatore indipendente hanno inoltre reso noto per iscritto le loro osservazioni.

3. La Nakajima ha inoltre chiesto ed ottenuto di essere informata sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato fissato un termine entro il quale la società poteva presentare pareri scritti in seguito alle riunioni di informazione. Si è tenuto debitamente conto delle osservazioni formulate.

4. Tenuto conto del fatto che dall'avvio della procedura nel marzo 1984 è trascorso un notevole periodo di tempo e che le conclusioni provvisorie erano basate sui dodici mesi precedenti tale data, e poiché nel frattempo era stata chiusa e quindi riaperta la procedura relativa alla Nakajima, si è ritenuto opportuno aggiornare il periodo oggetto dell'inchiesta in base al quale si dovevano formulare le conclusioni definitive. È stato pertanto scelto il periodo dal 1o maggio 1984 al 30 aprile 1985 e la Nakajima ha presentato tutti i dati pertinenti e la documentazione a sostegno.

C. Valore normale 5. Come già era stato precedentemente stabilito a titolo provvisorio, è stato definitivamente accertato che il volume delle vendite della Nakajima sul mercato giapponese interno non era sufficientemente elevato per consentire la determinazione del valore normale. Il valore normale relativo a tutti i modelli di macchine da scrivere è stato quindi determinato in base al valore costruito.

La Nakajima ha inoltre chiesto che venisse preso in considerazione un margine di profitto inferiore a quello di cui al punto 16 del regolamento (CEE) n. 1698/85 del Consiglio3 e al punto 8 del regolamento (CEE) n. 2812/85 della Commissione, giustificando tale richiesta in base alla struttura particolare della società.

A questo proposito sono stati forniti elementi di prova da cui risulta che la Nakajima, contrariamente a tutte le altre ditte giapponesi prese in esame nella procedura relativa alle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, è costituita essenzialmente da una unità di produzione e non dispone di venditori oppure di una rete di vendità convenzionali per quanto riguarda la gamma molto limitata dei propri prodotti. La società vende unicamente a un numero limitato di clienti in tutto il mondo.

Non è stato quindi ritenuto opportuno applicare alla Nakajima i margini di profitto di cui al regolamento (CEE) n. 1698/85 determinati nei confronti di ditte aventi caratteristiche completamente diverse.

Nessun altro esportatore per il quale nel corso della presente procedura è stato fissato un margine di profitto relativo alle vendite sul mercato interno giapponese presentava in effetti una struttura analoga a quella della Nakajima.

Tenuto conto di quando precede, la Nakajima ha quindi proposto di prendere in considerazione un margine di profitto del 26 % sul fatturato ai fini della determinazione del valore normale. Alla luce dell'efficienza economica della società e dei prezzi da essa praticati detto margine è stato considerato equo.

La Nakajima ha fornito ulteriori elementi di prova relativi ad altri aspetti del calcolo del valore normale, quali elementi di costo, manodopera diretta e indiretta e ricerca e sviluppo. I dati presentati sono stati esaminati e ritenuti accettabili.

D. Prezzo all'esportazione 6. I prezzi all'esportazione sono stati determinati a titolo definitivo in base ai prezzi effettivamente pagati dagli importatori nella Comunità.

E. Margine di dumping 7. Dal confronto definitivo effettuato a livello franco fabbrica tra valore normale e prezzo all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di macchine da scrivere elettroniche prodotte dalla Nakajima, con un margine pari alla differenza tra il valore normale come stabilito in precedenza e il prezzo all'esportazione nella Comunità. La media ponderata del margine di dumping per tutte le esportazioni nella Comunità è risultata pari all'1,48 %.

Date le caratteristiche del mercato del prodotto in questione, il suddetto margine di dumping può essere considerato trascurabile.

8. Non si ritiene quindi opportuno adottare misure di difesa nei confronti delle importazioni di macchine da scrivere elettroniche prodotte dalla Nakajima,

DECIDE:

Art. unico

È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, prodotte dalla Nakajima All Precision Co. Ltd.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione