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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1986 che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di catene a rulli per biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e chiude la procedura stessa (86/33/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

A. Azione provvisoria 1. Con il regolamento (CEE) n. 2317/852 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di catene a rulli per biciclette originarie dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese.

B. Seguito della procedura 2. Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio un esportatore cinese che rappresenta una percentuale notevole degli scambi interessati ha chiesto ed ottenuto, con regolamento (CEE) n. 3521/85 del Consiglio, una proroga di due mesi del periodo di validità del dazio antidumping provvisorio3.

C. Dumping 3. Dopo l'istituzione del dazio provvisorio gli esportatori cinesi non hanno fornito nuovi elementi di prova in ordine all'esistenza di dumping e la Commissione ritiene quindi definitive le risultanze in materia di dumping relative alla Cina, di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.

Vengono pertanto confermate le conclusioni preliminari relative al dumping.

D. Pregiudizio 4. Non essendo stato fornito alcun nuovo elemento di prova in merito al pregiudizio e, in particolare, non essendo stato provato che le importazioni da altri paesi terzi sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dalla Repubblica popolare cinese o comunque sottocosto, la Commissione conferma le conclusioni sul pregiudizio di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.

E. Interesse della Comunità 5. Non è stato fornito alcun nuovo elemento di prova da parte dei consumatori comunitari dopo la proroga del dazio antidumping provvisorio. Le conclusioni della Commissione sull'interesse della Comunità di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85 rimangono quindi immutate.

F. Impegno 6. Gli esportatori cinesi interessati sono stati informati del fatto che le principali risultanze dell'inchiesta preliminare sono state confermate. Un esportatore, China National Light Industrial Products Import & Export Corporation, Beijing ha successivamente offerto un impegno per quanto riguarda le sue esportazioni di catene a rulli per biciclette nella Comunità.

Detto impegno avrà l'effetto di aumentare il prezzo all'esportazione di un importo equivalente al dazio antidumping istituito in via provvisoria e sarà sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione.

Di conseguenza, l'impegno offerto è considerato accettabile e la procedura antidumping riguardante l'esportatore suddetto può essere chiusa senza l'imposizione di un dazio antidumping definitivo.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito.

A norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2176/84 il Consiglio decide la riscossione degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio,

DECIDE:

Art. 1

La Commissione accetta l'impegno assunto da China National Light Industrial Products Import & Export Corporation, Beijing, nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di catene a rulli per biciclette della voce ex 73.29 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.29-11 originarie della Repubblica popolare cinese.

Art. 2

L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa nei confronti dell'esportatore ivi indicato.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione