DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1986 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro piatto originarie di Turchia, Iugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Cecoslovacchia e chiude l'inchiesta (86/36/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
A. Procedura 1. Nel gennaio 1985, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di alcune categorie di vetro piatto, originarie della Turchia, e al pregiudizio da esse arrecato all'industria comunitaria. La denuncia è stata presentata dal Comitato permanente delle industrie del vetro della CEE (CPIV) e dalla Federazione greca del vetro, a nome del produttore greco che rappresenta tutta la produzione nazionale dei prodotti in esame, vale a dire «The Hellenic Chemical and Fertilizers Company Ltd», di Atene.
2. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse arrecato all'industria greca, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro piatto originarie della Turchia ed ha iniziato un'inchiesta.
Il prodotto in oggetto consiste in un tipo di vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore compreso fra 2,5 mm e 5,5 mm, di cui alla voce ex 70.05 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 70.05-61, 70.05-63, 70.05-65 e ex 70.05-69 e in un tipo di vetro denominato vetro «float» colato o laminato e di «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di spessore compreso fra 2,5 mm e 5,5 mm, di cui alla voce ex 70.06 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 70.06-61, 70.06-65, 70.06-71 e 70.06-75.
3. La Commissione ha debitamente informato dell'avvio della procedura l'esportatore e l'importatore notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese oralmente.
L'esportatore turco notoriamente interessato, società Cam Pazarlama AS, e l'importatore interessato, società Makedoniki, nonché il ricorrente, hanno reso noti per iscritto i loro punti di vista ed hanno ottenuto di essere intesi oralmente. Alcuni elementi sono stati inoltre portati a conoscenza della Commissione da alcune ditte di trasformazione del prodotto in esame.
4. Nel giugno 1985, la Commissione ha ricevuto da parte del CPIV e della Federazione greca del vetro, a nome del produttore greco, una denuncia complementare in cui si chiedeva di estendere la procedura alle importazioni degli stessi prodotti originari di Iugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Cecoslovacchia.
5. La denuncia complementare conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al pregiudizio sostanziale da esse arrecato all'industria greca, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee1, la Commissione ha annunciato l'estensione della procedura antidumping alle importazioni degli stessi prodotti originari di Iugoslavia, Romania, Bulgaria e Cecoslovacchia.
6. La Commissione ha debitamente informato dell'estensione della procedura gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi d'esportazione, nonché il ricorrente, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
Gli esportatori notoriamente interessati, vale a dire:
- Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla (Iugoslavia),
- Romsit, Bucarest, Romania,
- Industrialimport, Sofia, Bulgaria,
- Ferunion, Budapest, Ungheria,
- Glassexport, Praga, Cecoslovacchia e la maggior parte degli importatori greci interessati, in particolare:
- Athanassopoulos, Atene,
- Aslanidis, Atene,
- Hellas Glass, Karditsa,
- Garifallou, Kavala nonché il riccorente, hanno reso note per iscritto le loro osservazioni e hanno ottenuto di essere intesi oralmente.
7. Al fine di determinare il dumping e il pregiudizio, la Commissione ha cercato di raccogliere e verificare tutte le informazioni da esse ritenute necessarie ed ha svolto controlli in loco presso il produttore ricorrente, l'esportatore turco, l'esportatore iugoslavo e gli importatori greci sottoindicati:
- Makedoniki, Salonicco,
- Athanassopoulos, Atene,
- Aslanidis, Atene,
- Hellas Glass, Karditsa,
- Garifallou, Kavala.
La Commissione ha chiesto e ricevuto informazioni scritte dettagliate dal ricorrente in merito al pregiudizio e alle sue cause, nonché da tutti gli esportatori e dalla maggior parte degli importatori interessati, ed ha verificato, per quanto necessario, le informazioni raccolte.
8. Il periodo di riferimento stabilito dalla Commissione per la determinazione di un eventuale dumping è stato quello compreso fra il 1o gennaio 1984 e il 28 febbraio 1985.
B. Definizione del prodotto 9. I prodotti in oggetto sono i seguenti:
- vetro tirato trasparente in fogli di forma quadrata o rettangolare, di spessore compreso fra 2,5 mm e 5,5 mm;
- vetro colato trasparente ottenuto con il processo «float» (comunemente denominato vetro «float», in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di spessore compreso fra 2,5 mm e 5,5 mm.
Secondo la denuncia, questi due prodotti costituiscono ai sensi della normativa antidumping prodotti simili.
Dai risultati dell'inchiesta emerge che ciò non è esatto. È vero che i due prodotti, benché ottenuti con processi diversi, sono fabbricati con le stesse materie prime, ed hanno composizione chimica fondamentalmente uguale. Sono inoltre di forma identica e vengono in genere pretagliati in dimensioni standard di spessore compreso fra 2,5 mm e 5,5 mm. Infine, se guardati di fronte, presentano caratteristiche relativamente simili.
Tuttavia, il vetro tirato, visto di sbieco, presenta, a causa di ondulazioni inerenti al processo di fabbricazione, difetti ottici. Inoltre, il processo «float» consente di ottenere fogli o lastre di dimensioni maggiori, che sono gli unici adatti per determinate utilizzazioni. Il vetro tirato è pertanto escluso dalla maggior parte delle applicazioni industriali moderne (doppi vetri, specchi, vetri per automobili, vetri per usi tecnici, ecc.), riservate esclusivamente al vetro «float».
Risulta quindi che per quanto concerne sia le caratteristiche ottiche che le applicazioni, il vetro «float» ed il vetro tirato non costituiscono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2176/84.
10. Dall'inchiesta è emerso, inoltre, che all'interno della gamma degli spessori coperti dalla procedura, i prodotti in esame sono generalmente distribuiti negli spessori commerciali di 3 mm, 4 mm e 5 mm.
C. Industria comunitaria 11. Il produttore greco, Hellenic Chemical and Fertilizers Company Ltd, non dispone di impianti per il processo float e produce pertanto unicamente vetro tirato.
Il problema di sapere se il produttore greco rappresenti un'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2176/84 sussiste quindi soltanto per il vetro tirato. Dall'inchiesta è emerso che il produttore greco vende quasi tutta la sua produzione sul mercato greco e che la domanda di vetro tirato su questo mercato non è soddisfatta in misura considerevole dai produttori di vetro tirato stabiliti in altri paesi della Comunità. La quota di mercato regionale del vetro tirato detenuta dalle importazioni intracomunitarie non ha infatti mai superato, dal 1981 ad oggi, lo 0,7 %.
Si ritiene di conseguenza che, per quanto riguarda i prodotti di vetro tirato in questione, il produttore ricorrente rappresenti un'industria comunitaria.
D. Valore normale 12. Per quanto riguarda le informazioni originarie della Turchia, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi comparabili realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per i prodotti simili destinati al consumo sul mercato turco. Il calcolo del valore normale è stato effettuato sulla base di una media ponderata.
13. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Iugoslavia, il valore normale è stato determinato per il vetro di 3 mm, 4 mm e 4,5 mm sulla base dei prezzi comparabili realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per i prodotti simili destinati al consumo sul mercato iugoslavo. Per questi prodotti il calcolo del valore normale è stato effettuato sulla base di una media ponderata. Per quanto riguarda il vetro tirato di spessore pari a 5 mm, del quale non esistono vendite sul mercato iugoslavo, nel calcolare il valore normale si è tenuto conto della differenza di caratteristiche fisiche (spessore supplementare) fra questo prodotto e quelli commercializzati in Iugoslavia, sulla base dei prezzi pagati o pagabili per questi ultimi sul mercato interno.
14. Per stabilire se le importazioni originarie di Romania, Bulgaria, Ungheria e Cecoslovacchia siano state effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che tali paesi non hanno un'economia di mercato e, pertanto, ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito, il ricorrente aveva proposto di fare riferimento al mercato interno turco; gli esportatori bulgaro e cecoslovacco hanno però sollevato obiezioni in merito a causa della struttura monopolistica e dell'accentuato protezionismo doganale di detto mercato. La Commissione ha ritenuto che i prezzi praticati sul mercato interno iugoslavo offrissero una base di confronto adeguata e pertinente. Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni in merito.
E. Prezzo all'esportazione 15. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, sia per le esportazioni originarie di Turchia e Iugoslavia che per quelle originarie di Romania, Bulgaria, Ungheria e Cecoslovacchia, la Commissione ha scelto come prezzo di riferimento quello realmente pagato o pagabile all'esportazione in Grecia.
F. Confronto 16. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione a livello franco-fabbrica per ciascuno dei prodotti simili, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi ed ha proceduto ad opportuni adeguamenti quando le parti interessate hanno dimostrato che una domanda in tal senso era giustificata (spese di trasporto e d'imballaggio e, in particolare, condizioni di pagamento). Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco-fabbrica.
17. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Turchia, la Commissione, sulla scorta delle informazioni di cui disponeva, non ha riscontrato tra le caratteristiche del vetro tirato venduto in Turchia e quelle del vetro tirato venduto in Turchia e quelle del vetro tirato esportato in Grecia differenze tali da incidere sostanzialmente sulla comparabilità del prezzo. Un adeguamento richiesto in considerazione della differenza fra la commissione pagata per le vendite interne e quelle pagata per le esportazioni dalla Cam Pazarlama AS alla società madre, la Turkish Glassworks Inc., è stato rifiutato in quanto non era suffra gato da elementi di prova validi. È stato inoltre respinto un adeguamento richiesto dall'esportatore turco in considerazione delle differenze di livello fra le scorte per le vendite interne e quelle per l'esportazione, che comportano, secondo l'esportatore, costi finanziari più elevati per le vendite interne: i divari di costo indicati derivano, in realtà, da differenze nei costi di produzione.
G. Margini 18. Dall'esame dei fatti emerge che tutte le transazioni in causa sono oggetto di dumping. Il calcolo dei margini di dumping, pari alle differenze tra i valori normali determinati e la media dei prezzi all'esportazione in Grecia, ha rivelato l'esistenza di accentuate pratiche di dumping, per quanto riguarda le esportazioni effettuate da Cam Pazarlama AS (Turchia), Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla (Iugoslavia), Romsit (Romania), Industrialimport (Bulgaria), Ferunion (Ungheria) e Glassexport (Cecoslovacchia).
19. Il dumping è stato più o meno accentuato a seconda dello spessore del vetro tirato e dell'esportatore; i margini medi ponderati di dumping hanno rappresentato le seguenti percentuali del prezzo cif franco frontiera greca non sdoganato:
- Cam Pazarlama AS: oltre il 100 % per tutti gli spessori,
- Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla: dal 35,5 % all'81 %,
- Romsit: dal 43,2 % a più del 100 %,
- Industrialimport: dal 73,9 % a più del 100 %,
- Ferunion: dal 16,6 % al 66,9 %,
- Glassexport: dal 75,8 % a più del 100 %.
H. Pregiudizio 20. Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato all'industria greca dalle importazioni effettuate in dumping, dalle verifiche della Commissione emerge che il volume totale delle importazioni in Grecia del vetro tirato in esame effettuate in dumping è passato da 1 199 t nel 1981 a 2 318 t nel 1983 e a 15 183 t nel 1984.
Di conseguenza è notevolmente aumentata la quota di mercato greco detenuta da queste importazioni, che è passata dal 2,8 % nel 1981 al 7,3 % nel 1983 e al 55 % nel 1984.
In proposito, va sottolineato che nel resto della Comunità la penetrazione delle importazioni di vetro tirato originarie dei paesi interessati dalla procedura è molto inferiore (25 % nel 1984).
21. L'esame approfondito dei prezzi all'esportazione del vetro tirato in oggetto originario di Turchia, Iugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Cecoslovacchia ha evidenziato, rispetto ai prezzi del produttore greco quali fissati dall'amministrazione nazionale, sottoquotazioni permanenti per tutto il periodo coperto dall'inchiesta. Le sottoquotazioni medie registrate oscillano a seconda degli spessori e degli esportatori nel modo seguente:
(%) 1.2 // // // Cam Pazarlama AS // fra il 16,4 e il 29,7 // Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla // fra il 24,6 e il 56,7 // Romsit // fra il 16,1 e il 30,8 // Industrialimport // fra il 39,5 e il 40,2 // Ferunion // fra l'11,2 e il 21,2 // Glassexport // fra il 28,3 e il 34,0 // // 22. Per quanto riguarda l'impatto sull'industria greca, la Commissione ha considerato l'effetto di tutte le importazioni riconosciute oggetto di dumping. Dalla verifica della Commisione emerge che la produzione di vetro tirato del produttore greco è scesa da 43 706 t nel 1981 a 14 280 t nel 1984, con un calo del 67,3 %, di molto superiore alla flessione del consumo registrata in Grecia nello stesso periodo (42 862 t nel 1981, 27 743 t nel 1984, vale a dire una riduzione del 35,3 %). Il tasso di sfruttamento delle capacità produttive è passato dal 54,6 % nel 1981 al 15,5 % nel 1984. L'aggravarsi della situazione ha costretto il produttore greco a cessare lo sfruttamento del suo forno principale alla fine del 1983.
A seguito del netto calo delle vendite (41 372 t nel 1981, 12 373 t nel 1984, vale a dire una diminuzione del 70 %), l'industria greca ha registrato un notevole aumento delle scorte (3 033 t alla fine del 1981, 8 220 t alla fine del 1984). La sua quota di mercato è passata dal 96,5 % nel 1981 al 44,6 % nel 1984.
A causa della riduzione dell'attività, il produttore greco è stato altresì costretto a ridurre il numero dei dipendenti, che sono passati da 577 nel 1981 a 260 nel 1984.
Di conseguenza, l'industria greca ha subito una notevole diminuzione di redditività, al punto che nel 1984 sono state registrate perdite sostanziali.
23. La Commissione ha esaminato anche gli altri fattori che, considerati singolarmente o combinati tra loro, hanno potuto arrecare danno al produttore greco.
In particolare, ha esaminato l'effetto delle importazioni greche che non sono state oggetto di una denuncia di dumping, il livello del consumo di vetro tirato in Grecia, il problema della sua graduale sostituzione con il vetro «float» e, infine, l'incidenza che il regime di controllo dello stato sui prezzi ha avuto sulla redditività dell'industria ricorrente.
- Il volume delle importazioni originarie di paesi contro i quali non sono state presentate denunce di dumping è stato praticamente nullo negli anni 1981, 1982 e 1983, e pari soltanto a 80 t nel 1984. Poiché anche le importazioni intracomunitarie sono state trascurabili (107 t nel 1984), è evidente che quasi tutte le importazioni in Grecia di vetro tirato sono originarie dei paesi interessati dalla procedura, e sono pertanto oggetto di pratiche di dumping.
- Inoltre, il considerevole calo del consumo di vetro tirato in Grecia, dovuto ad un rallentamento di attività nel settore edilizio e alla graduale sostituzione del vetro tirato con il vetro «float» per determinare utilizzazioni, ha indiscutibilmente influito sulle vendite del produttore ricorrente; tuttavia, il calo delle vendite da questi registrato sul mercato greco fra il 1981 e il 1984 (-70 %), è di gran lunga superiore al calo della domanda (-35,3 %).
- Infine, nel valutare l'impatto delle cause di pregiudizio diverse dalle inportazioni riconosciute oggetto di dumping, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, dal 1983, i prezzi di vendita del produttore greco sono soggetti ad un regime di controllo dei prezzi da parte delle autorità greche. Nella misura in cui i prezzi di costo del produttore greco sono sostanzialmente superiori ai prezzi di vendita che gli sono imposti, le perdite che ne derivano non devono essere imputate alle importazioni effettuate in dumping. Pertanto, per analizzare il pregiudizio arrecato dalle importazioni in esame in materia di prezzi, la Commissione ha considerato soltanto la differenza tra i prezzi del produttore greco fissati dalle autorità nazionali e i prezzi di vendita delle importazioni in dumping.
Dall'analisi del divario così definito emergono sottoquotazioni comprese fra l'11,2 % e il 56,7 %. Indipendentemente dal pregiudizio arrecato dal regime di controllo dei prezzi, risulta pertanto che i prezzi delle importazioni riconosciute oggetto di dumping sono stati nettamente inferiori a quelli del produttore greco, il che ha contribuito a ridurre notevolmente la sua attività e, di conseguenza, a far aumentare i suoi prezzi di costo.
24. Dalle risultanze dell'inchiesta emerge che il produttore greco di vetro tirato versa in gravi difficoltà, in parte preesistenti al notevole aumento delle importazioni nel 1984. Fra le cause di pregiudizio diverse dalle importazioni effettuate in dumping si sottolineano il netto calo del consumo di vetro tirato in Grecia, la sostituzione graduale del vetro tirato con vetro «float» - che l'industria greca non produce - e il regime di controllo dei prezzi.
Tuttavia, tenuto conto dell'insieme dei fattori di pregiudizio di cui ai punti 22 e 23, e in particolare del fatto che nel 1984 il tasso di penetrazione delle importazioni in dumping è notevolmente aumentato, la Commissione ha concluso, in base agli elementi di prova di cui dispone, che il pregiudizio arrecato nel periodo dell'inchiesta dalle importazioni effettuate in dumping, considerato separatamente, deve essere ritenuto sostanziale, in quanto ha aggravato in misura notevole le difficoltà del produttore greco.
I. Interesse della Comunità 25. In base a quanto precede e tenuto conto del fatto che questo produttore rappresenta per la Grecia l'unica fonte di approvvigionamento autonomo in vetro tirato, l'interesse della Comunità esige che sia adottata una misura di protezione contro le importazioni riconosciute oggetto d dumping.
J. Impegni 26. Gli esportatori interessati ed il ricorrente sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta ed è stata loro offerta la possibilità di presentare osservazioni. Inoltre, trattandosi di un caso regionale, la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2176/84, ha dato agli esportatori la possibilità di offrire impegni per il mercato in questione. Tutti gli esportatori hanno offerto impegni per quanto riguarda le loro esportazioni nel mercato greco.
Gli impegni sono tesi ad eliminare la differenza tra i prezzi delle importazioni e quelli fissati dal governo greco e, di conseguenza, il pregiudizio arrecato dalle importazioni in dumping. Risulta inoltre che è possibile controllare efficacemente la corretta attuazione di questi impegni.
Gli impegni assunti sono pertanto ritenuti accettabili e l'inchiesta può essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di un dazio antidumping.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito, DECIDE:
Art. 1
Gli impegni sui prezzi assunti da Cam Pazarlama AS (Turchia), Jugoslovenska Industrija Ravnog Stakla (Iugoslavia), Romsit (Romania), Industrialimport (Bulgaria), Ferunion (Ungheria) e Glassexport (Cecoslovacchia) nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro tirato, non lavorato, in fogli di forma quadrata o rettangolare, della voce ex 70.05 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 70.05-61, 70.05-63, 70.05-65 e ex 70.05-69, originarie di Turchia, Iugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Cecoslovacchia, sono accettati.
Art. 2
L'inchiesta di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione