diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 marzo 1986 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata), originaria della Repubbica popolare cinese e della Corea del Nord (86/59/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo, come previsto dal regolamento suddetto,

considerando che:

A. Procedura 1. Nel giugno del 1982, la Commissione ha ricevuto una denuncia depositata dai produttori greci di magnesite naturale calcinata a morte, i quali rappresentano collettivamente l'intera produzione comunitaria del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio materiale da esse causato, elementi che venivano considerati sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione ha pertanto annunciato con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata), corrispondente al codice Nimexe ex 25.19-51, originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord, ed ha aperto un'inchiesta.

2. Con il regolamento (CEE) n. 3542/823, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) con un tenore di MgO compreso tra 85 % e 92 %, originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord. Successivamente, il dazio in questione è stato prorogato per un periodo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 991/834.

3. Nel giugno 1983 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in questione. Il Consiglio non ha però adottato la proposta, e il dazio provvisorio è scaduto il 30 giugno 1983.

4. Considerando che la procedura relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte era ancora in corso, non essendo stata chiusa dal Consiglio, la Commissione ha dato seguito alla procedura nei confronti di tali importazioni. La Commissione ha ricevuto dai ricorrenti nuove prove, prima facie, in merito all'esistenza di pratiche di dumping e dell'ulteriore pregiudizio causato dalle importazioni cinesi. Un avviso concernente il proseguimento dell'inchiesta relativa alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Corea del Nord è stato pubblicato dalla Commissione5.

B. Prodotto simile 5. Per tutto il corso dell'inchiesta, le parti interessate hanno espresso pareri fortemente contrastanti circa la comparabilità dei prodotti originari dei paesi esportatori, di quelli originari del paese terzo ad economia di mercato (utilizzati per determinare il valore normale) e di quelli originari della Comunità. Gli esperti che la Commissione, dopo l'imposizione del dazio provvisorio antidumping, ha incaricato di effettuare uno studio sull'argomento sono pervenuti a conclusioni contraddittorie.

In seguito, la Commissione ha proseguito l'esame del problema, soprattutto interpellando un numero significativo di utenti. Tuttavia, date le conclusioni raggiunte in fatto di pregiudizio (vedi paragrafi 6, 7 e 8) non si ritiene necessario adottare una decisione su questo punto.

C. Pregiudizio 6. Per quanto concerne l'asserito pregiudizio causato dalle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità, dopo essere aumentate da circa 82 500 tonnellate nel 1981 a quasi 112 000 tonnellate nel 1982, si sono contratte a circa 73 000 tonnellate nel 1983, subendo un ulteriore ribasso a circa 61 000 tonnellate nel 1984. Questi dati corrispondono in termini percentuali ad un aumento del 36 % fra il 1981 e il 1982, seguito da una flessione del 35 % e 16 % rispettivamente nel 1983 e 1984.

7. In quanto alla possibile incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, l'inchiesta è pervenuta alle conclusioni seguenti:

1) La produzione dei produttori comunitari è aumentata fra il 1981 e il 1984 da circa 73 000 tonnellate a quasi 153 000 tonnellate, registrando cioè un incremento del 110 %.

2) L'utilizzazione della capacità produttiva di ciascuno dei produttori comunitari ha subito una crescita significativa tra il 1981 e il 1984.

3) Le vendite dei produttori comunitari sul mercato comunitario sono aumentate da circa 42 000 tonnellate nel 1981 a circa 60 000 tonnellate nel 1984, registrando cioè un incremento del 43 %.

4) La quota di mercato detenuta dai produttori comunitari è aumentata dal 15,4 % nel 1981 al 19,4 % nel 1984, mentre quella detenuta dai produttori interessati originari della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord è diminuita dal 30,4 % nel 1981 al 19,7 % nel 1984.

5) I prezzi di vendita medi dei produttori comunitari sul mercato comunitario sono aumentati del 27 % tra il 1981 e il 1984.

6) Il rendimento di due produttori comunitari ha subito un miglioramento significativo tra il 1981 e il 1984; lo stesso non si può dire del terzo produttore, le cui difficoltà finanziarie, che esistono ormai da molti anni, son però dovute in prevalenza a vari fattori indipendenti dalle importazioni di cui sopra.

7) Il numero di occupati presso i produttori comunitari è aumentato del 20 % fra il 1981 e il 1984.

8. Sulla base di queste constatazioni, si ritiene che l'industria comunitaria non subisca più un pregiudizio materiale a causa delle importazioni del prodotto di cui sopra, originario della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord.

D. Dumping 9. Essendo pervenuta alle constatazioni sopra enumerate per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori indagini circa l'asserita esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle importazioni in questione, poiché in generale l'adozione dei provvedimenti antidumping può avvenire solo qualora si accerti che si sono verificate pratiche di dumping nel periodo oggetto dell'inchiesta, che esse hanno causato pregiudizio materiale e che tali provvedimenti s'impongono per la salvaguardia degli interessi comunitari.

10. Sulla base di queste considerazioni, si ritiene opportuno chiudere la procedura senza che siano imposte misure protettive.

11. Tuttavia, a causa delle obiezioni sollevate da uno stato membro in seno al comitato consultivo, la Commissione non ha chiuso la procedura, ma ha presentato al Consiglio una proposta in tal senso.

12. I ricorrenti sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la procedura in questione. Successivamente, i ricorrenti hanno espresso oralmente e per iscritto le loro osservazioni su tali informazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata), originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. WINSEMIUS GU n. C 192 del 27. 7. 1982, pag. 7 (rettifica).